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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 215 cod. ass. – Operazioni infragruppo rilevanti

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un’impresa inclusa nell’area della vigilanza supplementare.

2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano: a) i finanziamenti; b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d’ordine; c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità; d) gli investimenti; e) le operazioni di riassicurazione [e di retrocessione] ; f) gli accordi di ripartizione dei costi.

3. Le imprese di assicurazione [e di riassicurazione] instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

L’ISVAP verifica l’idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.

4. L’ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative [o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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