- L'impresa segnala a IVASS, ad intervalli regolari e almeno annualmente, ogni operazione infragruppo significativa.
- Le operazioni molto significative vanno comunicate con la massima tempestivita.
- IVASS individua per regolamento tipologie, soglie, modalita e termini delle comunicazioni.
- La comunicazione può essere effettuata in modo centralizzato dall'ultima controllante o da soggetto designato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216 D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione delle operazioni infragruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.
3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.
5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.
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Commento
La struttura del reporting infragruppo
L'art. 216 cod. ass. completa la disciplina della vigilanza sulle operazioni infragruppo introdotta dall'art. 215-quinquies, definendo l'architettura del reporting periodico. La norma distingue due flussi: operazioni significative (comma 1) con periodicita regolare e almeno annuale; operazioni molto significative (comma 2) con segnalazione tempestiva. La differenza temporale risponde a una logica di vigilanza efficace: alcune operazioni richiedono valutazione ex ante o quasi-immediata per consentire interventi ex art. 216-bis prima che si producano effetti pregiudizievoli.
La definizione delle soglie
Il comma 3 affida al regolamento IVASS l'individuazione delle tipologie di operazione da segnalare, con riguardo alla significativita. Le soglie operano per categoria: importo assoluto, percentuale dei fondi propri, percentuale del totale attivo. Le tipologie tipicamente censite includono finanziamenti, garanzie, riassicurazioni interne, ripartizioni di costi, dividendi straordinari, distribuzioni di capitale. Il regolamento IVASS 24/2008 e succ. mod. fissa i tracciati ITS in linea con il regolamento UE 2015/2450 sui template di reporting prudenziale.
Segnalazione centralizzata
Il comma 4 introduce una semplificazione organizzativa: le comunicazioni possono essere effettuate centralmente dall'ultima impresa di assicurazione controllante. Se la controllante non e' impresa assicurativa, IVASS designa, previa consultazione delle autorita di vigilanza interessate e del gruppo, la societa di partecipazione assicurativa, la societa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa del gruppo. La centralizzazione riduce duplicazioni e migliora la coerenza dei dati, ma non sposta la responsabilita giuridica sulla singola controllata, che rimane il soggetto obbligato.
Conseguenze dell'inadempimento
L'omissione, l'incompletezza o il ritardo nelle segnalazioni infragruppo integrano violazione delle norme di vigilanza e attivano il regime sanzionatorio ex art. 310 cod. ass. Sul piano dei poteri, IVASS può adottare misure di intervento ex art. 188 per imporre adeguamento dei flussi informativi e, nei casi piu gravi, attivare i poteri specifici ex art. 216-bis se l'operazione non segnalata ha gia prodotto effetti pregiudizievoli. La cooperazione con altre autorita di vigilanza UE avviene nel college of supervisors, in coerenza con la direttiva 2009/138/CE.
Profili applicativi: integrazione con i template QRT
Le segnalazioni dell'art. 216 si integrano con i template QRT del reporting Solvency II, in particolare con il template S.36 (operazioni infragruppo) del regolamento UE 2015/2450. Il template censisce dieci categorie principali: equity-type transactions, debt e asset transfer, derivati interni, riassicurazione interna, ripartizione di costi, contingent liabilities, garanzie e collaterali, dividendi e distribuzioni, altre operazioni rilevanti. Per ciascuna categoria sono richieste informazioni dettagliate su controparti, importi, condizioni, valutazione del rischio. La capogruppo che opta per la segnalazione centralizzata gestisce il template aggregato per conto di tutte le controllate, in coerenza con la struttura del reporting consolidato.
Casi pratici
Caso 1: Reporting trimestrale centralizzato
Caso 2: Segnalazione immediata di garanzia rilevante
Domande frequenti
Quando va segnalata un'operazione molto significativa?
Con la massima tempestivita, ai sensi del comma 2, per consentire a IVASS interventi tempestivi ex art. 216-bis prima che si producano effetti pregiudizievoli.
La capogruppo puo' trasmettere le segnalazioni per tutte le controllate?
Si, in modo centralizzato. Se la controllante non e' impresa assicurativa, IVASS designa il soggetto deputato alla trasmissione tra le entita del gruppo.
Cosa rischia chi omette una segnalazione infragruppo?
Sanzioni amministrative ex art. 310 cod. ass. e misure di intervento ex art. 188 di IVASS, oltre ai poteri specifici ex art. 216-bis sull'operazione non segnalata.
Vedi anche