- Il calcolo della solvibilita di gruppo segue le disposizioni IVASS adottate con regolamento.
- Si parte dal bilancio consolidato dell'ultima controllante italiana ex art. 210, comma 2.
- La solvibilita di gruppo e' la differenza tra fondi propri ammissibili e SCR calcolato su dati consolidati.
- SCR e fondi propri sono calcolati secondo Titolo III, capo IV, sezioni I, II e capo IV-bis sezioni I, II, III.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. 2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.
3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.
4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.
))
Commento
Il metodo del bilancio consolidato come default Solvency II
L'art. 216-ter cod. ass. ancora la vigilanza sulla solvibilita di gruppo al metodo del bilancio consolidato, noto come metodo 1 nella terminologia della direttiva 2009/138/CE (artt. 230-235) e degli atti delegati UE 2015/35. La scelta di sistema e' chiara: il consolidato permette di catturare effetti di diversificazione, di neutralizzare il doppio computo dei fondi propri e di applicare in modo unitario le metriche Solvency II all'intero perimetro del gruppo.
La formula della solvibilita di gruppo
Il comma 2 fissa una struttura algebrica semplice. Si determina, sulla base dei dati consolidati, il SCR di gruppo, calcolato come somma del SCR della capogruppo e dei requisiti delle controllate al netto degli effetti di diversificazione consentiti dalla formula standard o dal modello interno approvato ex artt. 47-bis ss. Si calcolano poi i fondi propri ammissibili a copertura del SCR di gruppo, applicando i limiti di ammissibilita per tier (Tier 1, Tier 2, Tier 3) previsti dall'art. 44-decies. La differenza positiva e' la solvibilita di gruppo; un'eccedenza positiva costante e' obiettivo della vigilanza prudenziale.
Il rinvio alla normativa di settore
Il comma 3 rinvia, per il calcolo del SCR e dei fondi propri, al Titolo III, capo IV, sezioni I (fondi propri) e II (SCR formula standard) e al capo IV-bis, sezioni I, II, III (MCR, modelli interni, parametri specifici). Questo rinvio sistematico assicura coerenza metodologica tra la dimensione individuale e quella consolidata, eliminando il rischio che il calcolo di gruppo introduca soglie o criteri eterogenei. Il regolamento IVASS 25/2016 (modificato dal regolamento 70/2018) fissa i criteri attuativi, inclusi i casi di applicabilita del metodo della deduzione e aggregazione (metodo 2).
L'ultima controllante e il perimetro del gruppo
Il comma 4, qui troncato nel testo originario, regola il caso in cui l'ultima societa controllante italiana non sia impresa assicurativa o riassicurativa: in tal caso IVASS designa la societa di partecipazione assicurativa, finanziaria mista o un'impresa del gruppo incaricata del calcolo e della trasmissione dei dati di solvibilita. E' soluzione coerente con la struttura della direttiva 2009/138/CE, che attribuisce gli obblighi prudenziali sempre a un soggetto operativo identificato. La cooperazione con le autorita ospitanti delle controllate UE avviene nel college of supervisors istituito ex art. 207-bis.
Profili applicativi: il regolamento IVASS 25/2016
Il regolamento IVASS 25/2016, modificato dal regolamento 70/2018, dettaglia il calcolo della solvibilita di gruppo con un livello tecnico elevato. Disciplina i criteri di consolidamento (controllate incluse, esclusioni proporzionali, trattamento delle partecipazioni significative), l'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, il trattamento delle imprese di assicurazione di Stati terzi, l'integrazione con il reporting consolidato. La verifica della corretta applicazione e' uno degli oggetti centrali del SREP di gruppo ex art. 216-decies. Le linee guida EIOPA-BoS-14/253 forniscono indicazioni operative ulteriori, in particolare sul funzionamento dei colleges of supervisors per i gruppi cross-border.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo consolidato con effetti di diversificazione
Caso 2: Capogruppo holding non assicurativa
Domande frequenti
Qual e' il metodo standard per il calcolo della solvibilita di gruppo?
Il metodo del bilancio consolidato (metodo 1), ai sensi dell'art. 216-ter, comma 2, e degli artt. 230-235 della direttiva 2009/138/CE.
Come si calcola la solvibilita di gruppo?
E' la differenza tra fondi propri ammissibili e SCR, entrambi calcolati su dati consolidati secondo Titolo III, capo IV, sezioni I e II e capo IV-bis, sezioni I, II e III.
Cosa succede se la capogruppo non e' impresa assicurativa?
IVASS designa la societa di partecipazione assicurativa, finanziaria mista o un'impresa del gruppo come soggetto incaricato del calcolo e della trasmissione.
Vedi anche