In sintesi
- L'adempimento degli obblighi di vigilanza di gruppo e' soggetto al processo di controllo prudenziale IVASS.
- Sono inclusi sistema di governo, ORSA di gruppo, concentrazione rischi, operazioni infragruppo, calcolo solvibilita.
- Il SREP di gruppo applica al consolidato la metodologia gia prevista per la singola impresa dall'art. 47-bis, comma 4.
- L'esito può attivare maggiorazione SCR ex art. 216-septies o altre misure di intervento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216-decies D.Lgs. 209/2005 — (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.
))
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Commento
Il SREP di gruppo nella sistematica Solvency II
L'art. 216-decies cod. ass. e' la norma di chiusura della disciplina della vigilanza di gruppo. Sottopone al processo di controllo prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) di gruppo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal capo: sistema di governo (art. 215-bis), ORSA di gruppo (art. 215-ter), vigilanza sulla concentrazione di rischi (art. 215-quater), operazioni infragruppo (artt. 215-quinquies e 216), calcolo della solvibilita di gruppo (artt. 216-ter ss.). E' l'estensione al consolidato del SREP individuale disciplinato dall'art. 47-bis, comma 4.
I quattro pilastri del SREP di gruppo
Le linee guida EIOPA-BoS-14/179 declinano il SREP di gruppo lungo quattro pilastri. Primo: business model analysis, valutazione della sostenibilita strategica e dei rischi di modello di business consolidato. Secondo: governance assessment, esame del sistema di governo di gruppo e delle funzioni fondamentali. Terzo: risk assessment, valutazione dei rischi individuali e aggregati, della concentrazione, delle operazioni infragruppo. Quarto: solvency assessment, esame dell'adeguatezza del SCR consolidato e dei fondi propri, dell'ORSA di gruppo e della qualita del reporting.
Le interconnessioni con gli altri istituti del capo
Il SREP di gruppo non e' processo autonomo ma punto di sintesi. Si alimenta delle segnalazioni periodiche ex art. 216-octies, della SFCR di gruppo ex art. 216-novies, delle ORSA ex art. 215-ter, delle comunicazioni infragruppo ex art. 216. Produce, come esiti possibili, l'imposizione di maggiorazione SCR ex art. 216-septies, l'attivazione dei poteri ex art. 216-bis sulle operazioni infragruppo, misure di intervento ex art. 222 e 222-bis sulla solvibilita di gruppo, sino alle procedure di crisi del Titolo XVI in caso di gravita.
Cooperazione internazionale e college of supervisors
Il SREP di gruppo si svolge in stretta cooperazione con le altre autorita di vigilanza interessate nei college of supervisors istituiti ex art. 207-bis. La cooperazione e' essenziale per gruppi paneuropei, dove ogni autorita ha competenza individuale sulle controllate locali ma il SREP di gruppo e' di responsabilita dell'autorita di vigilanza di gruppo. Le decisioni rilevanti, in caso di disaccordo, possono essere rimesse a EIOPA per la mediazione vincolante ex art. 19 del regolamento UE 1094/2010, secondo il meccanismo previsto in piu punti del codice (artt. 207-octies, 217-ter).
Profili applicativi e ciclo annuale del SREP
Il SREP di gruppo segue un ciclo annuale strutturato. Si apre con la raccolta delle segnalazioni periodiche e della SFCR di gruppo, prosegue con l'analisi dei pilastri (business model, governance, risk, solvency), si conclude con la formulazione di una valutazione complessiva e con la definizione di eventuali misure di intervento. Il college of supervisors svolge il ruolo centrale per i gruppi cross-border, con incontri periodici e scambio strutturato di informazioni. Le decisioni rilevanti, in particolare l'imposizione di maggiorazioni SCR o di misure di intervento incisive, sono assunte dall'autorita di vigilanza di gruppo dopo consultazione del college. La trasparenza degli esiti e' garantita dalla disclosure nello SFCR di gruppo.
Casi pratici
Caso 1: SREP di gruppo con esito di maggiorazione SCR
Caso 2: Disaccordo nel college e mediazione EIOPA
Domande frequenti
Cosa copre il SREP di gruppo?
Tutti gli obblighi di vigilanza di gruppo: governo societario, ORSA, concentrazione rischi, operazioni infragruppo e calcolo della solvibilita consolidata.
Quali sono i pilastri del SREP secondo EIOPA?
Business model analysis, governance assessment, risk assessment, solvency assessment, secondo le linee guida EIOPA-BoS-14/179.
Quali misure puo' adottare IVASS all'esito del SREP di gruppo?
Maggiorazione SCR ex art. 216-septies, poteri sulle operazioni infragruppo ex art. 216-bis, misure ex artt. 222 e 222-bis, e in casi gravi le procedure di crisi del Titolo XVI.
Vedi anche