Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

2. 2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

))

In sintesi

  • L'ultima controllante italiana pubblica annualmente una relazione sulla solvibilita e condizione finanziaria di gruppo (SFCR).
  • Con parere IVASS si può redigere unica relazione che integra dati di gruppo e di ciascuna controllata.
  • IVASS consulta i membri del college of supervisors prima di esprimersi sull'opzione di SFCR unica.
  • Se la relazione non contiene informazioni richieste dall'autorita ospitante, le controllate integrano con SFCR separati.
Indice dei contenuti

Lo SFCR di gruppo come strumento di disciplina di mercato

L'art. 216-novies cod. ass. estende a livello consolidato la Solvency and Financial Condition Report (SFCR), relazione pubblica annuale che e' uno dei pilastri della disciplina di mercato del sistema Solvency II (terzo pilastro). Il rinvio agli artt. 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies importa il contenuto minimo (descrizione del gruppo, sistema di governo, profilo di rischio, valutazione ai fini Solvency II, gestione del capitale), le modalita di pubblicazione e le sanzioni per inadempimento. La relazione e' la principale fonte pubblica di informazioni sul profilo prudenziale del gruppo per analisti, rating agencies, controparti, mercato.

La facolta della relazione unica

Il comma 2 offre alla capogruppo una semplificazione organizzativa: redigere un'unica SFCR contenente le informazioni di gruppo e quelle relative a ciascuna controllata, purche le seconde siano identificabili singolarmente e rispondano agli stessi requisiti applicabili alle SFCR individuali. La razionalita e' duplice: ridurre il carico amministrativo del gruppo (un solo documento, un solo workflow di approvazione, una sola pubblicazione) e migliorare la coerenza dei dati (evitando disallineamenti tra SFCR individuali e di gruppo).

Il ruolo del college of supervisors

Il comma 3 attribuisce a IVASS un ruolo di mediazione: consulta i membri del collegio delle autorita di vigilanza, tiene in debito conto i loro pareri e le riserve espresse. La consultazione non e' meramente procedurale: le autorita ospitanti delle controllate UE hanno interesse legittimo a una SFCR che non sacrifichi la trasparenza individuale a beneficio della semplificazione di gruppo. La decisione di IVASS deve bilanciare le esigenze di semplificazione con la qualita informativa attesa dal mercato e dalle autorita ospitanti.

La clausola di salvaguardia

Il comma 4, qui troncato nel testo originario, prevede che se la SFCR unica non contiene informazioni richieste da un'autorita di vigilanza ospitante per la controllata insediata nel proprio Stato membro, la controllata e' tenuta a pubblicare uno SFCR separato integrativo. E' clausola di salvaguardia per evitare che la facolta di SFCR unica produca un disallivellamento informativo: l'autorita ospitante può richiedere il completamento, e l'impresa controllata e' obbligata a fornirlo. Il termine ordinario di pubblicazione e' 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio, secondo il regolamento delegato UE 2015/35.

Profili applicativi e processo di pubblicazione

Lo SFCR di gruppo va pubblicato sul sito istituzionale della capogruppo entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato dal Regular Supervisory Report (RSR) a uso esclusivo dell'autorita. Le linee guida EIOPA-BoS-14/177 forniscono dettagli sulla struttura e sul contenuto. La capogruppo deve assicurare coerenza tra SFCR e bilancio consolidato, evidenziare le principali differenze metodologiche (in particolare nella valutazione Solvency II vs IAS/IFRS), descrivere il sistema di governo di gruppo, il profilo di rischio aggregato, l'andamento dei fondi propri e del SCR. La qualita della SFCR e' indicatore del livello di maturita prudenziale del gruppo e oggetto di valutazione del SREP.

Casi pratici

Caso 1: SFCR unica approvata per gruppo paneuropeo

Caso 2: SFCR integrativo richiesto dall'autorita ospitante

Domande frequenti

Cos'e' lo SFCR di gruppo?

E' la Solvency and Financial Condition Report annuale pubblicata dalla capogruppo, contenente informazioni su struttura, governo, profilo di rischio, valutazione e capitale del gruppo consolidato.

Si puo' pubblicare una sola SFCR per il gruppo e tutte le controllate?

Si, con parere favorevole IVASS, purche le informazioni relative a ciascuna controllata siano identificabili singolarmente e rispondano ai requisiti applicabili alle SFCR individuali.

Cosa succede se la SFCR unica non soddisfa un'autorita ospitante?

La controllata interessata deve pubblicare uno SFCR separato integrativo per rispondere alle richieste informative dell'autorita di vigilanza ospitante.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.