- IVASS verifica se il SCR di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo.
- Tiene conto delle ipotesi di maggiorazione individuale ex art. 47-sexies applicate al livello di gruppo.
- Specifici rischi di gruppo non sufficientemente coperti dalla formula o dal modello giustificano la maggiorazione.
- Maggiorazioni a livello individuale di controllate possono propagarsi al SCR consolidato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 — Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.
2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.
Commento
Il capital add-on nella vigilanza di gruppo
L'art. 216-septies cod. ass. estende al livello consolidato l'istituto della maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita (capital add-on), gia previsto per la singola impresa dagli artt. 47-sexies e 207-octies. Lo strumento serve a colmare il divario tra il SCR calcolato secondo formula standard o modello interno e il profilo di rischio effettivo: e' la valvola di sicurezza che evita che un SCR formalmente conforme nasconda esposizioni non adeguatamente capitalizzate.
Le tre ipotesi di attivazione
Il comma 1 richiama le circostanze dell'art. 47-sexies, comma 1, lett. a), b), c), declinate a livello di gruppo. La lett. a) riguarda rischi specifici esistenti a livello di gruppo non sufficientemente coperti dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficili da quantificare. Pensiamo al rischio reputazionale aggregato, ai rischi operativi infragruppo, alle concentrazioni che la formula standard non cattura. La lett. b) si attiva quando IVASS o le altre autorita di vigilanza hanno gia imposto maggiorazioni a livello individuale alle controllate: il fenomeno deve riflettersi a livello consolidato per coerenza prudenziale.
Il presupposto procedurale
Il comma 2 collega la maggiorazione al processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo (SREP di gruppo) disciplinato dall'art. 216-decies. IVASS, all'esito del SREP, può imporre la maggiorazione del SCR consolidato se il profilo di rischio non risulta adeguatamente riflesso. Il riferimento all'art. 47-sexies impone l'applicazione delle garanzie procedurali previste per la maggiorazione individuale: motivazione analitica, indicazione del rischio specifico, modalita di rimozione, possibilita di contraddittorio. La decisione e' impugnabile davanti al TAR Lazio.
Effetti e gestione del capital add-on di gruppo
L'importo della maggiorazione si somma al SCR di gruppo consolidato, incrementando il fabbisogno di fondi propri ammissibili. La capogruppo deve assicurare la copertura nell'arco dei termini fissati dal provvedimento. La maggiorazione e' temporanea per natura: viene rimossa quando il rischio specifico e' eliminato o adeguatamente coperto dal modello interno aggiornato. Le linee guida EIOPA-BoS-14/180 forniscono metodologia per quantificazione, monitoraggio e rimozione. L'effetto reputazionale e' rilevante, perche le maggiorazioni vanno divulgate nello SFCR di gruppo ai sensi del regolamento UE 2015/35.
Profili applicativi e divulgazione nello SFCR
Le maggiorazioni del SCR di gruppo devono essere divulgate nello SFCR di gruppo ex art. 216-novies, ai sensi del regolamento delegato UE 2015/35. L'obbligo di pubblicita ha funzione disciplinare: il mercato e le controparti hanno conoscenza delle valutazioni dell'autorita di vigilanza sui rischi non coperti dal modello. La rimozione progressiva dell'add-on, in parallelo con l'aggiornamento del modello o l'eliminazione del rischio specifico, e' anch'essa oggetto di disclosure. Sul piano operativo, la capogruppo deve assicurare la copertura del fabbisogno aggiuntivo entro i termini fissati dal provvedimento IVASS, eventualmente attraverso aumento di capitale, emissione di strumenti subordinati Tier 1 o riduzione del profilo di rischio del consolidato.
Casi pratici
Caso 1: Add-on per rischio operativo non quantificato
Caso 2: Propagazione di add-on individuale
Domande frequenti
Quando IVASS puo' imporre una maggiorazione del SCR di gruppo?
Quando un rischio specifico di gruppo non e' coperto adeguatamente dalla formula standard o dal modello interno, o quando maggiorazioni individuali alle controllate ex art. 47-sexies richiedono coerenza consolidata.
La maggiorazione e' permanente?
Per natura e' temporanea. Viene rimossa quando il rischio specifico e' eliminato o quando il modello interno e' aggiornato per coprirlo adeguatamente, secondo le linee guida EIOPA.
Il provvedimento e' impugnabile?
Si, davanti al TAR Lazio. Il richiamo all'art. 47-sexies impone l'applicazione delle garanzie procedurali, inclusi motivazione analitica e contraddittorio con il gruppo.
Vedi anche