- IVASS stabilisce con regolamento criteri e modalita del calcolo della solvibilita di gruppo.
- Disciplina metodi di calcolo, frequenza, quota proporzionale, eliminazione doppio computo e creazione infragruppo di capitale.
- Regola il metodo della deduzione e aggregazione (metodo 2) e il trattamento di controllate UE ed extra-UE.
- Tratta enti creditizi, imprese di investimento, partecipazioni in altri gruppi e indisponibilita di informazioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.
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Commento
La delega regolamentare per il calcolo della solvibilita di gruppo
L'art. 216-sexies cod. ass. costituisce la norma di delega ad IVASS per la disciplina tecnica del calcolo della solvibilita di gruppo. Il rinvio al regolamento e' coerente con la struttura della direttiva 2009/138/CE e con la complessita degli atti delegati UE 2015/35, che dedicano oltre cento articoli alla materia. Il regolamento IVASS 25/2016, modificato dal regolamento 70/2018, attua la delega con un livello di dettaglio tecnico che presuppone la padronanza dei concetti Solvency II.
Il contenuto della delega
La lett. a) elenca i profili centrali: metodi di calcolo, frequenza, inclusione della quota proporzionale, eliminazione del doppio computo dei fondi propri, eliminazione della creazione infragruppo di capitale, criteri di valutazione di attivita e passivita, modalita di comunicazione. La lett. b) disciplina i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'uso del metodo della deduzione e aggregazione (metodo 2), alternativo al metodo del bilancio consolidato e applicabile in casi specifici previsti dagli artt. 233-234 della direttiva 2009/138/CE.
Il trattamento delle controllate UE
La lett. c) consente a IVASS di tenere conto, per le controllate o partecipate con sede in altro Stato membro, del SCR e dei fondi propri ammissibili previsti dal regime locale. E' applicazione del principio di mutuo riconoscimento Solvency II: la vigilanza individuale spetta all'autorita ospitante, e i suoi calcoli sono accettati nel calcolo consolidato. La cooperazione avviene nei college of supervisors istituiti ex art. 207-bis e regolati dal regolamento UE 1094/2010 EIOPA.
Enti creditizi e altri operatori finanziari
La lett. d) disciplina il trattamento di enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati o controllati. In linea con la direttiva FICOD 2011/89/UE sulla supplementary supervision dei conglomerati finanziari, IVASS può richiedere l'inclusione di tali soggetti nel calcolo consolidato secondo le metriche bancarie (CRR/CRD IV) o ex art. 220 cod. ass. La lett. e) richiama l'equivalenza dei regimi di Paesi terzi ex art. 214-ter. La lett. f), implicita nel testo originario qui troncato, disciplina la gestione delle indisponibilita di informazioni e i criteri proporzionali per gruppi di minori dimensioni.
Profili applicativi e governance EIOPA
Le linee guida EIOPA-BoS-14/181 sul calcolo della solvibilita di gruppo forniscono il quadro tecnico di riferimento. EIOPA aggiorna periodicamente le linee guida per riflettere l'evoluzione della prassi e le criticita emerse nell'applicazione cross-border. Il regolamento IVASS 25/2016 le recepisce e le integra con specificita del mercato italiano. Le decisioni applicative piu rilevanti (autorizzazione metodo 2, integrazione di entita non assicurative, equivalenze) sono adottate previa consultazione del college of supervisors e, in caso di disaccordo, possono essere rimesse a EIOPA per mediazione vincolante ex art. 19 regolamento UE 1094/2010. Questo assicura coerenza applicativa tra gli Stati membri.
Casi pratici
Caso 1: Uso del metodo 2 per gruppo eterogeneo
Caso 2: Indisponibilita di informazioni per controllata extra-UE
Domande frequenti
Quali metodi di calcolo della solvibilita di gruppo esistono?
Il metodo del bilancio consolidato (metodo 1, default) e il metodo della deduzione e aggregazione (metodo 2), il cui uso e' soggetto ad autorizzazione IVASS secondo i criteri della direttiva 2009/138/CE.
Come si trattano le controllate UE?
IVASS puo' tener conto del SCR e dei fondi propri calcolati secondo il regime dello Stato membro ospitante, secondo il principio di mutuo riconoscimento Solvency II.
Enti creditizi e imprese di investimento controllati sono inclusi?
Si, secondo la lett. d), con possibili applicazioni delle metriche bancarie CRR/CRD IV o della disciplina sui conglomerati finanziari FICOD ex art. 220 cod. ass.
Vedi anche