Testo dell'articoloVigente
Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
I poteri di intervento ex post sulle operazioni infragruppo
L'art. 216-bis cod. ass. attribuisce a IVASS poteri di intervento sostanziale sulle operazioni infragruppo che producano o rischino di produrre gli effetti negativi delineati dall'art. 215-quinquies, comma 3, o pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni. La norma chiude il sistema: senza poteri di reazione, gli obblighi di segnalazione ex art. 216 sarebbero meri adempimenti formali privi di leva prudenziale.
Le due tipologie di intervento
La lettera a) ammette il divieto di compimento dell'operazione o l'imposizione di condizioni. E' potere ex ante che opera quando l'operazione non e' stata ancora eseguita: tipico il caso del dividendo straordinario segnalato prima della delibera o della garanzia infragruppo notificata nella fase istruttoria. Le condizioni possono riguardare importi, garanzie reali a copertura, modifiche del prezzo di trasferimento, sostituzioni della controparte interna. La lettera b) ammette ordini di misure correttive ex post, quando l'operazione e' gia stata compiuta e ha prodotto conseguenze pregiudizievoli: ripristino della solvibilita, unwinding parziale, rinegoziazione di condizioni contrattuali.
Il termine congruo
L'inciso assegnando a tal fine un termine congruo introduce un principio di proporzionalita procedurale. IVASS non può imporre adempimenti immediati che non siano materialmente eseguibili: il termine va commisurato alla complessita dell'operazione, alla necessita di coinvolgere altre autorita di vigilanza nel caso di operazioni cross-border e alla tutela degli interessi terzi. Il rimedio amministrativo e' impugnabile innanzi al TAR Lazio ai sensi dell'art. 6 cod. ass., con giurisdizione esclusiva ex art. 133 cod. proc. amm.
Coordinamento con altri poteri di vigilanza
L'art. 216-bis non e' alternativo ai poteri generali di intervento ex art. 188 cod. ass.: e' lex specialis per la materia infragruppo, ma può cumularsi con misure di intervento sulla singola impresa o sul gruppo nel suo complesso. Sul piano sanzionatorio, le violazioni alle prescrizioni IVASS attivano l'art. 310 cod. ass. Le decisioni vengono coordinate nei college of supervisors per le operazioni cross-border, in attuazione della direttiva 2009/138/CE e dei poteri di mediazione EIOPA ex regolamento UE 1094/2010.
Profili applicativi e prassi IVASS
Nella prassi degli ultimi anni, IVASS ha esercitato i poteri dell'art. 216-bis prevalentemente in via preventiva: condizioni o moratorie su dividendi straordinari da controllate verso capogruppo in fasi di stress di mercato, richieste di garanzie a tutela della solvibilita su operazioni straordinarie infragruppo, vincoli a riassicurazioni interne che alteravano la distribuzione del rischio in modo non equilibrato. Gli interventi sostanziali ex post sono piu rari, perche presuppongono che l'operazione sia gia stata compiuta nonostante la segnalazione. La logica del sistema e' quella di prevenire il pregiudizio, non di porvi rimedio: l'art. 216 (segnalazione) e l'art. 216-bis (intervento) formano una coppia funzionale che presuppone tempestivita e qualita delle comunicazioni.
Casi pratici
Caso 1: Divieto di dividendo straordinario
Caso 2: Ordine di unwinding di garanzia infragruppo
Domande frequenti
IVASS puo' bloccare un'operazione infragruppo non ancora eseguita?
Si, ex lett. a) del comma 1, vietandone il compimento o imponendo condizioni se l'operazione rischia di produrre effetti negativi sulla solvibilita o pregiudizio agli assicurati.
Cosa puo' chiedere IVASS se l'operazione e' gia stata compiuta?
Ex lett. b), puo' ordinare misure idonee a rimuovere le conseguenze negative, assegnando un termine congruo per l'adempimento.
Il provvedimento IVASS e' impugnabile?
Si, davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 6 cod. ass. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deriva dall'art. 133 cod. proc. amm.