Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 — (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
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