Testo dell'articoloVigente
Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.
2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.
3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'ORSA come strumento forward-looking del gruppo
L'art. 215-ter cod. ass. estende a livello consolidato l'ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) disciplinato dall'art. 30-ter per la singola impresa. E' la valutazione interna, prospettica e proattiva, dei rischi e della solvibilita: serve a verificare che il profilo di rischio attuale e quello previsto su orizzonte pluriennale restino coerenti con i fondi propri disponibili. Sul gruppo ha rilievo amplificato, perche misura interdipendenze, effetti di diversificazione e rischi di contagio non visibili nella sola dimensione individuale.
Il problema della differenza tra somma e consolidato
Il comma 2 impone, per chi adotta il metodo del bilancio consolidato (metodo 1, art. 216-ter), di analizzare la differenza tra la somma dei SCR delle singole imprese partecipate e il SCR consolidato di gruppo. La differenza può essere positiva (effetto diversificazione: il SCR consolidato e' inferiore alla somma) o negativa (concentrazioni e correlazioni che annullano i benefici). L'analisi serve a IVASS per capire dove si concentrano i fattori di rischio sistemico interni al gruppo.
ORSA congiunta gruppo-controllate
Il comma 3 prevede una facolta organizzativa di rilievo: l'ultima controllante può, con parere favorevole IVASS, svolgere insieme le ORSA del gruppo e di ciascuna impresa controllata, producendo un documento unico. Razionalizza il lavoro, evita duplicazioni e dovrebbe rendere piu coerenti le ipotesi (scenari di stress, orizzonte temporale, parametri macroeconomici). Il parere IVASS e' decisivo perche, se concesso, l'autorita rinuncia all'analisi separata di ogni ORSA individuale, contando sulla qualita complessiva del documento.
Garanzie a tutela delle controllate
Il comma 4 impone alla controllante di inviare il documento alle controllate, che devono esprimersi secondo la propria governance interna. E' garanzia di accountability: il CdA di ciascuna impresa controllata mantiene la responsabilita propria sull'ORSA che la riguarda. Operativamente, il regolamento IVASS 32/2016 e le linee guida EIOPA-BoS-14/259 forniscono la cornice metodologica, includendo requisiti di scenari di stress, sensitivity analysis e collegamento con il sistema di limiti.
Profili applicativi e collegamento con il SREP di gruppo
L'ORSA di gruppo e' uno degli input principali del processo di controllo prudenziale (SREP) di gruppo ex art. 216-decies. Le linee guida EIOPA-BoS-14/253 e il regolamento IVASS 32/2016 indicano che il documento deve essere approvato dall'organo amministrativo della capogruppo, condiviso con gli organi amministrativi delle controllate e trasmesso a IVASS entro le scadenze ordinarie del reporting prudenziale. Il documento e' tipicamente strutturato in valutazione del profilo di rischio attuale, valutazione prospettica su orizzonte pluriennale, scenari di stress, analisi della solvibilita continuativa, conclusioni operative. La qualita dell'ORSA e' uno dei principali indicatori del grado di maturita prudenziale del gruppo.
Casi pratici
Caso 1: ORSA unica gruppo-controllate approvata da IVASS
Caso 2: Effetto diversificazione significativo
Domande frequenti
L'ORSA di gruppo sostituisce quelle delle controllate?
Solo se la controllante ottiene parere favorevole IVASS per l'opzione di ORSA congiunta in documento unico. Altrimenti ogni impresa conserva la propria ORSA individuale ex art. 30-ter.
A cosa serve l'analisi della differenza tra somma dei SCR e SCR consolidato?
A misurare gli effetti di diversificazione e a far emergere concentrazioni di rischio interne al gruppo, elementi cruciali per la vigilanza prudenziale consolidata.
Le controllate possono opporsi all'ORSA di gruppo?
Devono ricevere il documento e pronunciarsi secondo la propria governance. La responsabilita del CdA della singola controllata sull'ORSA che la riguarda resta integra.