Art. 220-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.
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In sintesi
Accertata l'equivalenza, IVASS puo non applicare al sottogruppo italiano le disposizioni di vigilanza di gruppo del codice.
Si basa sulla vigilanza esercitata dall'autorita dello Stato terzo, tenendo conto delle decisioni assunte a livello comunitario.
In caso di equivalenza temporanea, prevale la vigilanza IVASS se la societa italiana ha bilancio superiore a quello della controllante extra-UE.
L'autorita italiana resta sempre garante degli interessi dei contraenti italiani.
Indice dei contenuti
L'effetto positivo dell'equivalenza
L'art. 220-septies cod. ass. e la norma di chiusura positiva del meccanismo di equivalenza. Una volta accertata la sussistenza di un regime equivalente di vigilanza di gruppo, IVASS puo astenersi dall'applicare al sottogruppo italiano le disposizioni di gruppo previste dal codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'autorita dello Stato terzo. E ratio di proporzionalita: evitare duplicazioni di reporting e di vigilanza se l'autorita estera offre garanzie di protezione equivalenti a quelle del codice.
Le decisioni comunitarie come parametro
La scelta di IVASS deve tenere conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, in particolare degli atti delegati della Commissione UE adottati ai sensi dell'art. 260 della direttiva 2009/138/CE che riconoscono l'equivalenza dei regimi di paesi terzi (Svizzera, Bermuda) o l'equivalenza temporanea (Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Messico, Brasile). Il riconoscimento comunitario crea presunzione di equivalenza, che IVASS recepisce salvo motivate eccezioni.
L'eccezione dell'equivalenza temporanea
La parte finale del comma 1 introduce una salvaguardia importante. In caso di equivalenza temporanea (non piena), se un'impresa di assicurazione o riassicurazione con sede in Italia ha un totale di bilancio superiore a quello della controllante extra-UE, prevale la vigilanza IVASS, che esercita la funzione di autorita di gruppo ai sensi dell'art. 212-bis. E previsione che evita il paradosso di un'autorita straniera che vigili su un gruppo i cui asset sono per lo piu italiani, in mancanza di un regime di equivalenza pienamente consolidato.
Il principio di protezione dei contraenti
Il regime semplificato non puo mai pregiudicare la protezione dei contraenti italiani. L'art. 220-septies va letto in combinato con l'art. 188 cod. ass., che attribuisce a IVASS poteri di intervento ad hoc per la salvaguardia degli interessi degli assicurati. La cooperazione con l'autorita dello Stato terzo, formalizzata in MoU EIOPA-compliant, e condizione operativa per l'efficacia del regime semplificato. Le linee guida EIOPA sui colleges di vigilanza forniscono gli schemi operativi per l'esercizio integrato della vigilanza in presenza di equivalenza.
Profili applicativi della cooperazione strutturata
L'effettivita del regime semplificato dipende dalla qualita della cooperazione tra IVASS e l'autorita dello Stato terzo. I MoU EIOPA-compliant disciplinano: scambio di informazioni periodiche e ad hoc; cooperazione in fase di crisi; ispezioni congiunte; protezione della riservatezza professionale; condivisione di valutazioni prudenziali. In assenza di cooperazione effettiva, IVASS puo riconsiderare l'applicazione del regime semplificato e tornare alla piena disciplina di gruppo del codice. La salvaguardia dell'art. 212-bis per equivalenza temporanea con bilanci italiani prevalenti e particolarmente rilevante per i gruppi statunitensi attivi in Italia, dove la dimensione delle controllate italiane ha rappresentato spesso una quota significativa del gruppo allargato.
Casi pratici
Caso 1: Sub-holding di gruppo svizzero
Caso 2: Equivalenza temporanea con bilanci italiani prevalenti
Domande frequenti
Cosa cambia se viene riconosciuta l'equivalenza del regime extra-UE?
IVASS puo non applicare le disposizioni di vigilanza di gruppo del codice, basandosi sulla vigilanza esercitata dall'autorita dello Stato terzo.
Cosa accade in caso di equivalenza solo temporanea?
Se l'impresa italiana ha bilancio superiore a quello della controllante extra-UE, la vigilanza torna a IVASS ex art. 212-bis. Si evita cosi che asset prevalentemente italiani siano vigilati altrove.
L'equivalenza implica rinuncia totale a vigilare?
No. IVASS conserva i poteri di intervento ad hoc dell'art. 188 e coopera con l'autorita estera tramite MoU per garantire la protezione dei contraenti italiani.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'effetto positivo dell'equivalenza
L'art. 220-septies cod. ass. e la norma di chiusura positiva del meccanismo di equivalenza. Una volta accertata la sussistenza di un regime equivalente di vigilanza di gruppo, IVASS puo astenersi dall'applicare al sottogruppo italiano le disposizioni di gruppo previste dal codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'autorita dello Stato terzo. E ratio di proporzionalita: evitare duplicazioni di reporting e di vigilanza se l'autorita estera offre garanzie di protezione equivalenti a quelle del codice.
Le decisioni comunitarie come parametro
La scelta di IVASS deve tenere conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, in particolare degli atti delegati della Commissione UE adottati ai sensi dell'art. 260 della direttiva 2009/138/CE che riconoscono l'equivalenza dei regimi di paesi terzi (Svizzera, Bermuda) o l'equivalenza temporanea (Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Messico, Brasile). Il riconoscimento comunitario crea presunzione di equivalenza, che IVASS recepisce salvo motivate eccezioni.
L'eccezione dell'equivalenza temporanea
La parte finale del comma 1 introduce una salvaguardia importante. In caso di equivalenza temporanea (non piena), se un'impresa di assicurazione o riassicurazione con sede in Italia ha un totale di bilancio superiore a quello della controllante extra-UE, prevale la vigilanza IVASS, che esercita la funzione di autorita di gruppo ai sensi dell'art. 212-bis. E previsione che evita il paradosso di un'autorita straniera che vigili su un gruppo i cui asset sono per lo piu italiani, in mancanza di un regime di equivalenza pienamente consolidato.
Il principio di protezione dei contraenti
Il regime semplificato non puo mai pregiudicare la protezione dei contraenti italiani. L'art. 220-septies va letto in combinato con l'art. 188 cod. ass., che attribuisce a IVASS poteri di intervento ad hoc per la salvaguardia degli interessi degli assicurati. La cooperazione con l'autorita dello Stato terzo, formalizzata in MoU EIOPA-compliant, e condizione operativa per l'efficacia del regime semplificato. Le linee guida EIOPA sui colleges di vigilanza forniscono gli schemi operativi per l'esercizio integrato della vigilanza in presenza di equivalenza.
Profili applicativi della cooperazione strutturata
L'effettivita del regime semplificato dipende dalla qualita della cooperazione tra IVASS e l'autorita dello Stato terzo. I MoU EIOPA-compliant disciplinano: scambio di informazioni periodiche e ad hoc; cooperazione in fase di crisi; ispezioni congiunte; protezione della riservatezza professionale; condivisione di valutazioni prudenziali. In assenza di cooperazione effettiva, IVASS puo riconsiderare l'applicazione del regime semplificato e tornare alla piena disciplina di gruppo del codice. La salvaguardia dell'art. 212-bis per equivalenza temporanea con bilanci italiani prevalenti e particolarmente rilevante per i gruppi statunitensi attivi in Italia, dove la dimensione delle controllate italiane ha rappresentato spesso una quota significativa del gruppo allargato.
Casi pratici
Caso 1: Sub-holding di gruppo svizzero
Caso 2: Equivalenza temporanea con bilanci italiani prevalenti
Domande frequenti
Cosa cambia se viene riconosciuta l'equivalenza del regime extra-UE?
IVASS puo non applicare le disposizioni di vigilanza di gruppo del codice, basandosi sulla vigilanza esercitata dall'autorita dello Stato terzo.
Cosa accade in caso di equivalenza solo temporanea?
Se l'impresa italiana ha bilancio superiore a quello della controllante extra-UE, la vigilanza torna a IVASS ex art. 212-bis. Si evita cosi che asset prevalentemente italiani siano vigilati altrove.
L'equivalenza implica rinuncia totale a vigilare?
No. IVASS conserva i poteri di intervento ad hoc dell'art. 188 e coopera con l'autorita estera tramite MoU per garantire la protezione dei contraenti italiani.