← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I provvedimenti di risanamento adottati in Italia spiegano effetti automatici in tutti gli Stati membri UE senza necessità di exequatur.
  • La pubblicità nel Bollettino IVASS e nei registri italiani vale come pubblicità europea ai sensi della direttiva 2009/138/CE.
  • I creditori e gli assicurati comunitari sono informati con le modalità di cui agli artt. 253 e 254.
  • La legge italiana regola contenuto, attuazione ed effetti della misura sull'intero territorio UE.

Testo dell'articoloVigente

Art. 232 D.Lgs. 209/2005 — Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.

2. L' IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all' IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

Commento

Principio di mutuo riconoscimento

L'art. 232 attua il principio europeo di mutuo riconoscimento delle misure di risanamento sancito dalla direttiva 2001/17/CE prima e dalla Solvency II 2009/138/CE poi. Una misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, qui l'Italia per le imprese ivi autorizzate, produce automaticamente effetti su tutto il territorio dell'Unione, senza necessità di procedure di delibazione o exequatur in ciascuno Stato ospitante.

Cosa rientra tra le misure di risanamento

Sono tali tutti i provvedimenti dell'autorità di vigilanza diretti a preservare o ripristinare la situazione finanziaria dell'impresa, inclusi l'amministrazione straordinaria, le misure cautelari, i piani di risanamento approvati, le sospensioni dei pagamenti, le ristrutturazioni del portafoglio assicurativo. Restano escluse le misure puramente sanzionatorie.

Legge applicabile

La legge italiana, in qualità di lex concursus dello Stato d'origine, regola contenuto, presupposti, attuazione ed effetti della misura sull'intero territorio comunitario. Si tratta di un principio di unitarietà del trattamento che evita il rischio di territorialità frammentata e di forum shopping da parte dei creditori. Eccezioni esistono per i contratti di lavoro, le procedure pendenti, i diritti reali su beni siti in altri Stati, secondo lo schema generale del regolamento UE 2015/848.

Adempimenti pubblicitari

La pubblicazione nel Bollettino IVASS, l'iscrizione nel registro delle imprese italiano e la comunicazione individuale ai creditori comunitari secondo gli artt. 253 e 254 esauriscono gli obblighi pubblicitari. Non occorrono pubblicazioni nei registri esteri, salvo quanto la lex rei sitae preveda per beni immobili. Eventuali avvisi nelle Gazzette ufficiali degli altri Stati membri sono solo informativi.

Coordinamento con la vigilanza europea

L'EIOPA, autorità europea delle assicurazioni e dei fondi pensione, è informata delle misure di risanamento ed esercita un ruolo di coordinamento ai sensi del regolamento UE 1094/2010. Per le crisi transfrontaliere di gruppi assicurativi opera anche il college of supervisors. Il quadro garantisce coerenza con il regime parallelo previsto per le banche dall'art. 95-bis TUB di derivazione BRRD.

Profili processuali transfrontalieri

Sul piano processuale, la misura italiana è opponibile nelle procedure pendenti negli altri Stati membri secondo lo schema generale del regolamento UE 2015/848. Eventuali sequestri o pignoramenti su beni siti in altri Stati membri devono cedere di fronte alla misura italiana, salvo che riguardino diritti reali costituiti prima dell'apertura della procedura. Le controversie tra creditori sulla validità di garanzie reali extraterritoriali restano regolate dalla lex rei sitae secondo le regole comuni del diritto internazionale privato.

Sul versante operativo, i commissari italiani trasmettono all'EIOPA i dati rilevanti per il monitoraggio europeo delle crisi assicurative, contribuendo all'efficacia complessiva del sistema di vigilanza prudenziale comunitario delineato da Solvency II.

Casi pratici

Caso 1: Risanamento di compagnia con succursali UE

Caso 2: Creditore tedesco e foro competente

Domande frequenti

La misura italiana richiede un atto di riconoscimento all'estero?

No. Vige il principio del mutuo riconoscimento automatico: la misura adottata da IVASS o dal MISE produce effetti diretti in tutti gli Stati membri UE senza necessità di exequatur.

Quale legge si applica alla misura nei rapporti transfrontalieri?

Si applica la legge italiana in qualità di lex concursus dello Stato d'origine, salvo eccezioni per diritti reali, contratti di lavoro e procedure pendenti in altri Stati membri.

Come sono informati i creditori esteri?

Attraverso le forme di pubblicità degli artt. 253 e 254 del Codice: pubblicazione nel Bollettino IVASS, comunicazione individuale nella lingua dello Stato di residenza e, ove necessario, avvisi sulle Gazzette ufficiali UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.