Testo dell'articoloVigente
Art. 230 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per la gestione provvisoria
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L' IVASS può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una misura ponte verso l'amministrazione straordinaria
L'art. 230 cod. ass. disciplina una misura ponte tra l'amministrazione ordinaria e l'amministrazione straordinaria. Si attiva quando ricorrono i presupposti dell'amministrazione straordinaria di cui all'art. 231 cod. ass. e concorrono ragioni di assoluta urgenza che non consentono di attendere il procedimento ordinario di scioglimento degli organi sociali. La nomina di uno o piu commissari per la gestione provvisoria sospende immediatamente le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo, garantendo la continuita di un'impresa in crisi acuta.
Il presupposto della doppia condizione
I presupposti sono cumulativi. Da un lato, devono sussistere le condizioni materiali dell'amministrazione straordinaria (gravi irregolarita, gravi perdite del patrimonio, richiesta dell'organo di amministrazione, situazioni di crisi). Dall'altro, devono concorrere ragioni di assoluta urgenza che giustifichino l'intervento in via cautelare. La doppia condizione delimita l'ambito di applicazione: non basta una situazione di crisi, occorre anche l'urgenza qualificata. La valutazione e di IVASS, sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa.
Lo statuto del commissario
I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p. Lo status comporta sia tutela penale rafforzata (artt. 336 e ss. c.p. su violenza e resistenza a pubblico ufficiale) sia responsabilita aggravate (artt. 314 e ss. c.p. su peculato, corruzione e abuso d'ufficio). La gestione provvisoria ha durata massima di due mesi, termine perentorio coerente con la natura cautelare della misura. IVASS puo stabilire cautele e limitazioni nella gestione, attivando una vigilanza ravvicinata sull'operato dei commissari.
Il subentro dei commissari straordinari
Il comma 3 disciplina l'ipotesi tipica: lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ex art. 231 comma 1 interviene durante la gestione provvisoria. In tal caso i commissari provvisori assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari, applicandosi l'art. 231 comma 4. E continuita funzionale che evita vuoti di gestione nel passaggio tra le due misure. Il comma 4 disciplina la fase di consegna dell'azienda agli organi subentranti al termine della gestione provvisoria, secondo le modalita dell'art. 235 comma 1 cod. ass.
Profili applicativi e tutela giurisdizionale
La nomina del commissario per la gestione provvisoria e provvedimento di IVASS impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 7 cod. proc. amm. La legittimazione attiva spetta agli amministratori sospesi, ai soci e ai sindaci. In sede di sospensiva cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. il bilanciamento si svolge tra l'esigenza di protezione degli interessi assicurativi (motivo della misura) e l'interesse dell'impresa alla continuita dell'amministrazione ordinaria. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a IVASS ampia discrezionalita tecnica nella qualificazione dell'assoluta urgenza, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza. Il provvedimento puo essere accompagnato da altre misure cautelari, in particolare dal vincolo sui beni ex artt. 224 e 225.
Casi pratici
Caso 1: Crisi acuta con dimissioni in massa del consiglio
Caso 2: Subentro dei commissari straordinari
Domande frequenti
Quando si nomina il commissario per la gestione provvisoria?
Quando ricorrono i presupposti dell'amministrazione straordinaria di cui all'art. 231 e concorrono ragioni di assoluta urgenza.
Qual e la durata massima della gestione provvisoria?
Due mesi. Il termine e perentorio, coerente con la natura cautelare della misura.
Cosa succede se durante la gestione provvisoria gli organi sociali sono sciolti?
I commissari provvisori assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari ex art. 231 comma 4.