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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS puo nominare un commissario per il compimento di singoli atti necessari a rendere la gestione conforme a legge.
  • Il presupposto e la grave inosservanza delle norme e dei provvedimenti di attuazione.
  • La nomina presuppone il decorso inutile del termine assegnato per rimuovere i fatti contestati.
  • Si applicano le norme su pubblicita del provvedimento, accettazione e poteri del commissario richiamate dagli artt. 232 e ss.

Testo dell'articoloVigente

Art. 229 D.Lgs. 209/2005 — Commissario per il compimento di singoli atti

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS , nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

2. Il provvedimento … può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

Commento

Una misura sostitutiva mirata

L'art. 229 cod. ass. introduce uno strumento di vigilanza sostitutiva di tipo chirurgico: la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o riassicurazione conforme a legge. La misura si distingue dal commissario per la gestione provvisoria (art. 230) e dall'amministrazione straordinaria (art. 231) per il suo perimetro circoscritto: non sostituisce gli organi sociali nella loro integralita, ma interviene su atti puntuali individuati nel provvedimento di nomina.

Il presupposto della grave inosservanza

Il presupposto applicativo e la grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione. La gravita e qualificazione che esclude inadempimenti episodici o di scarso rilievo: deve trattarsi di violazioni significative per oggetto (norme prudenziali, di condotta, di governance) o per impatto sugli interessi protetti (assicurati, integrita del mercato). IVASS gode di discrezionalita tecnica nella qualificazione della gravita, sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzionalita.

La condizione procedurale del termine

Il comma 2 (parzialmente tagliato nel testo) impone una condizione procedurale: il provvedimento di nomina puo essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato all'impresa per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. E meccanismo di gradualita coerente con il principio di proporzionalita: prima di sostituire l'amministrazione, IVASS deve consentirle di adempiere autonomamente. La nomina del commissario e quindi misura residuale, attivabile solo dopo il fallimento della fase di adempimento spontaneo.

Il regime del commissario e i rinvii normativi

Il comma 3 rinvia alle norme degli artt. 232, 233, 236 e 237 cod. ass. per quanto compatibili: pubblicita del provvedimento (art. 232 comma 1), accettazione del commissario e regime degli atti (art. 233 commi 2, 3 e 4), poteri e funzioni del commissario nell'esercizio dell'incarico (art. 236 comma 1), regime degli atti e rendiconto (art. 237 commi 1, 2 e 3). Il commissario per singoli atti opera quindi entro un quadro normativo strutturato, che ne garantisce indipendenza, trasparenza e accountability. Il provvedimento di nomina e impugnabile davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm., con possibile richiesta di sospensiva cautelare.

Profili applicativi e rapporto con altre misure

Il commissario per singoli atti ex art. 229 si distingue dal commissario per la gestione provvisoria (art. 230) e dall'amministrazione straordinaria (art. 231) per il perimetro circoscritto dell'intervento. Trova applicazione tipica in casi di omessa approvazione di bilanci, omessa revisione di piani di risanamento, omessa convocazione di assemblee straordinarie obbligatorie, omessa attuazione di provvedimenti specifici di IVASS. I costi del commissario sono a carico dell'impresa, secondo il principio di chi causa la misura ne sopporta gli oneri. La nomina e formalizzata con provvedimento di IVASS pubblicato secondo le modalita dell'art. 232 comma 1, garantendo trasparenza nei confronti dei terzi che operano con l'impresa.

Casi pratici

Caso 1: Approvazione del bilancio non conforme

Caso 2: Revisione del piano di risanamento

Domande frequenti

Quando IVASS nomina il commissario per singoli atti?

In presenza di grave inosservanza di norme e provvedimenti di attuazione, dopo il decorso inutile del termine assegnato all'impresa per la rimozione dei fatti contestati.

Il commissario sostituisce integralmente gli organi sociali?

No. La misura ha perimetro circoscritto: il commissario compie solo gli atti specifici individuati nel provvedimento di nomina, lasciando inalterata la gestione ordinaria.

Il provvedimento di nomina e impugnabile?

Si, davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm., con possibile richiesta di sospensiva cautelare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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