Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Gas-Acqua: maternità, paternità, congedi

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua integra INPS al 100% per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per tecniche reti/impianti: esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/sostanze chimiche. Paternità 10 gg al 100%. Congedo parentale 9 mesi totali. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Maternità anticipata rischi Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale 9 mesi coppia 30% INPS
    Allattamento 2h/giorno 100%

    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%

    5 mesi (2+3) o flessibilizzato 1+4. INPS 80% + integrazione datore 20%.

    Esonero da rischi gravidanza

    Esonero immediato da: scavi, spazi confinati (cisterne, pozzetti), esposizione gas (metano, idrogeno solforato H2S), esposizione reagenti chimici depuratori, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione (ufficio, dispatching, contabilità) o maternità anticipata.

    Paternità 10 gg

    10 giorni lavorativi al 100%, nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia (max 6 singolo), fino a 12 anni del figlio. INPS 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni).

    Allattamento e post-parto

    2h/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero scavi/spazi confinati.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità tecnico reti
    Tizio (tecnico) fruisce 10 gg paternità. Sostituzione organizzata in squadra reperibilità.
    Caia – Operatrice impianto maternità anticipata
    Caia (operatrice depuratore) incinta: subito spostamento a controllo qualità laboratorio. Mantenimento retribuzione.
    Sempronio – Allattamento moglie tecnica
    Sempronio (Quadro) non ha allattamento. La moglie (livello 4 tecnica) fruisce 2h/giorno + esonero notti.

    Domande frequenti

    Una tecnica incinta può continuare nel ruolo?
    No, gravidanza esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/chimici, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione o maternità anticipata.
    Quanto dura la maternità?
    5 mesi obbligatori al 100%. Per esonero rischi: maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri hanno paternità?
    Sì, 10 giorni al 100% dal 2024. Fruibili nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre reperibilità.
    Posso allattare se lavoro su impianti?
    Sì, 2h retribuite/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero scavi/spazi confinati.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

    Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

  • Art. 226 D.Lgs. 209/2005 – (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

    Art. 226 D.Lgs. 209/2005 – (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.

    2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.

    3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

    4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'IVASS.

    ))

  • Art. 258 TUEL – Articolo 258

    Art. 258 TUEL – Articolo 258

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.

    2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.

    3. L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

    4. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

    5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell’articolo 256, comma 11.

    6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

    7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. È restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): tredicesima e premi di risultato

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: tredicesima e premi di risultato

    Nel settore chimico-farmaceutico il contratto garantisce 13 mensilità annue, con la gratifica natalizia erogata entro la vigilia di Natale. Alle mensilità contrattuali si aggiungono il premio di partecipazione aziendale, l’EDR e le altre componenti variabili della retribuzione globale.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede 13 mensilità: la tredicesima equivale a una mensilità ordinaria ed è erogata entro il 22 dicembre. La quattordicesima non è prevista per il settore farmaceutico. Il premio di risultato è definito a livello aziendale. L’EDR aumenta di 26 € mensili dal luglio 2027 per il livello D1.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Mensilità
    13 (tredicesima a dicembre)

    Tabella riepilogativa delle componenti annuali della retribuzione

    Componenti annuali della retribuzione — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Componente Fonte Importo / regole Erogazione
    Tredicesima mensilità CCNL nazionale Una mensilità ordinaria (TEM + scatti + superminimi) Entro il 22 dicembre
    Quattordicesima mensilità Non prevista per chimico-farmaceutico
    Premio di partecipazione (di risultato) Contrattazione aziendale (secondo livello) Variabile per azienda; collegato a produttività, qualità, redditività Di norma settembre-ottobre anno successivo
    EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) CCNL nazionale Valore attuale; dal 1/7/2027 aumento di +26 € per livello D1 Mensile in busta paga
    Scatti di anzianità CCNL nazionale Ogni 3 anni di servizio, fino a 5 scatti; importo per livello Mensile a partire dalla maturazione

    Per i settori abrasivi, lubrificanti e GPL (diversi dal chimico-farmaceutico) è prevista la quattordicesima mensilità. Verificare sempre l’accordo contrattuale applicato alla propria azienda.

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima (gratifica natalizia) è erogata entro il 22 dicembre di ogni anno e corrisponde a una mensilità della retribuzione ordinaria. La base di calcolo comprende:

    • il minimo contrattuale del livello di inquadramento;
    • l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) o l’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) del livello;
    • l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
    • gli scatti di anzianità maturati;
    • l’eventuale superminimo individuale non assorbibile.

    Non rientrano nella base di calcolo della tredicesima gli straordinari, i premi di risultato variabili, le indennità di turno o le rimborsi spese.

    Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio (arrotondamento al mese più prossimo, con soglia a 15 giorni). Esempio: un lavoratore assunto il 1° aprile 2025 riceve 9/12 di tredicesima nel dicembre 2025.

    Premio di partecipazione: la contrattazione aziendale

    Il CCNL nazionale non quantifica un importo minimo per il premio di partecipazione ai risultati, che è interamente rimesso alla contrattazione di secondo livello (accordo aziendale tra direzione e RSU o RSA). Le caratteristiche tipiche nelle aziende del settore:

    • Parametri di riferimento: indicatori di produttività (output per ora lavorata), qualità (scarti, non conformità GMP), redditività (EBITDA, fatturato), sicurezza (infortuni);
    • Erogazione: di norma una volta all’anno (settembre-ottobre), con possibilità di anticipo o liquidazione finale;
    • Tassazione agevolata: il premio di risultato gode della tassazione sostitutiva al 5% (entro il limite annuo di 3.000 €, elevabile a 4.000 € per le aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) ai sensi della L. 208/2015 e dei relativi decreti attuativi;
    • Convertibilità in welfare: il lavoratore può optare per la conversione parziale o totale del premio in beni e servizi welfare, con vantaggio fiscale aggiuntivo.

    Per conoscere l’importo e i parametri del premio nella propria azienda, il lavoratore deve consultare l’accordo aziendale di secondo livello, disponibile presso la RSU o i sindacati di categoria.

    Scatti di anzianità: maturazione e importo

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede scatti di anzianità maturati ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro (o gruppo aziendale), fino a un massimo di 5 scatti. Gli importi degli scatti variano per livello di inquadramento e sono definiti nell’allegato retributivo del contratto. Ogni scatto si aggiunge al minimo tabellare e concorre alla base di calcolo della tredicesima, del TFR e del preavviso.

    EDR 2025-2028: le novità del rinnovo

    Il rinnovo 2025 ha previsto un incremento dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) a partire dal 1° luglio 2027: per il livello D1 l’aumento è di 26 € mensili. Per gli altri livelli l’importo è proporzionale al parametro retributivo. L’EDR è incluso nella base di calcolo della tredicesima e del TFR, aumentando di conseguenza anche questi istituti.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore D1 con 2 scatti: calcolo della tredicesima
    Tizio è inquadrato D1 con TEM di 2.360,26 € (dicembre 2025). Ha maturato 2 scatti di anzianità (supponiamo 30 € ciascuno = 60 € totali). La sua base mensile è 2.420,26 €. La tredicesima di dicembre 2025 ammonta esattamente a 2.420,26 € lordi (più eventuali superminimi non assorbibili). L’IRPEF applicata è quella del cedolino di dicembre, spesso la più alta dell’anno per effetto del conguaglio.
    Caia — ISF (B1) assunta il 1° aprile 2025: tredicesima proporzionale
    Caia è assunta il 1° aprile 2025. A dicembre 2025 matura la tredicesima per 9 mesi (aprile-dicembre). Avendo un TEM di 2.881,98 €, la sua tredicesima è pari a 9/12 × 2.881,98 € = 2.161,49 € lordi. L’azienda può concordare di erogare l’importo pieno in anticipo come policy interna, ma contrattualmente l’obbligo è solo per la quota proporzionale.
    Sempronio — Ricercatore (C1) e conversione del premio in welfare
    Sempronio riceve un premio di partecipazione di 1.800 € per il 2024, erogato a settembre 2025. Può scegliere se tassarlo all’aliquota sostitutiva del 5% (risparmio rispetto alla sua aliquota marginale IRPEF del 35%) o convertirlo in beni e servizi welfare (es. rimborso spese istruzione figli, contributo trasporto). Sempronio opta per la conversione in welfare, beneficiando dell’esenzione fiscale totale entro i limiti annui previsti dalla legge.

    Domande frequenti

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede la quattordicesima?
    No: il settore chimico-farmaceutico (Farmindustria) prevede solo 13 mensilità. La quattordicesima è prevista in altri settori del medesimo CCNL (GPL, lubrificanti, abrasivi).
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 22 dicembre di ogni anno. L’importo equivale a una mensilità ordinaria (TEM + scatti + superminimi), al lordo dell’IRPEF.
    Cos’è il premio di partecipazione?
    È un premio variabile annuale legato ai risultati aziendali, definito dalla contrattazione di secondo livello. Gode di tassazione sostitutiva al 5% entro il limite annuo previsto dalla legge e può essere convertito in welfare.
    Il lavoratore a part-time ha diritto alla tredicesima intera?
    No: la tredicesima è proporzionale all’orario di lavoro. Un lavoratore al 60% riceve il 60% della tredicesima di un lavoratore a tempo pieno dello stesso livello.
    Cos’è l’EDR e quando aumenta?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è una componente fissa mensile della retribuzione. Il rinnovo 2025 prevede un aumento di 26 € per il livello D1 dal 1° luglio 2027, proporzionale per gli altri livelli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Gli importi degli scatti di anzianità non sono stati verificati al centesimo: consultare il testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

    Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

  • Art. 57 TUPI: Articolo 57

    Art. 57 TUPI: Articolo 57

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    ( Art.61 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.29 del d.lgs n.546 del 1993 , successivamente modificato prima dall' art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998 ) 01.

    Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

    02.

    Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

    Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

    03.

    Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

    Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

    04.

    Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    05.

    La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

    Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 ; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 207 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

    Art. 207 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • Rateizzare una cartella: come si chiede la dilazione

    In sintesi

    • Si chiede ad Agenzia Riscossione, non all’Agenzia delle Entrate: sono due enti diversi, ognuno con le proprie competenze.
    • Si può fare online: la domanda di dilazione si presenta sul sito di Agenzia Riscossione senza andare allo sportello.
    • Numero di rate e soglie: dipendono dall’importo della cartella e dalla situazione economica del contribuente; i limiti esatti sono aggiornati per legge e vanno verificati anno per anno.
    • Decadenza dal piano: se salti un certo numero di rate consecutive il piano decade e l’importo torna esigibile in un’unica soluzione.
    • Interessi di dilazione: sulla rateizzazione si pagano interessi la cui misura va verificata sul sito di Agenzia Riscossione per il piano attuale.

    Cos'è la rateizzazione e chi la gestisce

    Quando arriva una cartella di pagamento – il documento con cui Agenzia Riscossione ti chiede di versare imposte o contributi non pagati – il termine ordinario per saldare è 60 giorni dalla notifica. Se non puoi pagare tutto in una volta, puoi chiedere la dilazione del debito, cioè pagarlo a rate nel tempo.

    La rateizzazione si chiede ad Agenzia Riscossione (ex Equitalia), non all’Agenzia delle Entrate: i due enti sono distinti. Agenzia Riscossione gestisce la riscossione coattiva dei debiti già iscritti a ruolo, mentre l’Agenzia delle Entrate gestisce i controlli e le dichiarazioni. Confondere i due è uno degli errori più comuni.

    Il numero massimo di rate concedibili e le soglie per accedere alla dilazione semplificata (senza documentazione aggiuntiva) cambiano per legge e possono essere aggiornati da provvedimenti normativi: prima di presentare la domanda, verifica i limiti aggiornati direttamente sul sito di Agenzia Riscossione. In questa guida ti spieghiamo il funzionamento generale e i passi da seguire.

    Come funziona la rateizzazione: schema generale
    Aspetto Regola generale
    Chi gestisce la domanda Agenzia Riscossione (non Agenzia delle Entrate)
    Termine per presentare la domanda Prima che l'Agenzia avvii procedure esecutive (pignoramento, fermo, ipoteca)
    Numero massimo di rate Variabile per legge: verifica sul sito di Agenzia Riscossione per il piano vigente
    Importi sotto soglia Dilazione semplificata, senza documentazione della situazione economica
    Importi sopra soglia Richiesta documentazione (ISEE o bilancio) per dimostrare la temporanea difficoltà
    Interessi di dilazione Si applicano sul debito residuo; misura aggiornata per legge
    Decadenza Di norma dopo un certo numero di rate non pagate (verifica il contratto di dilazione)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio riceve una cartella da 4.800 euro per IRPEF non versata. Non può pagare tutto subito. Accede al sito di Agenzia Riscossione con SPID, usa il servizio online ‘Rateizza i tuoi debiti’ e verifica che l’importo rientri nella fascia per la dilazione semplificata (senza documentare il reddito). Sceglie il piano di rate disponibile, ottiene il piano di ammortamento con le rate mensili comprensive di interessi di dilazione e versa la prima rata. Finché paga regolarmente, le procedure esecutive sono sospese.

    Documenti necessari

    • Cartella di pagamento ricevuta (numero identificativo cartella)
    • Credenziali di accesso SPID, CIE o CNS per la richiesta online
    • ISEE in corso di validità (per importi sopra la soglia della dilazione semplificata)
    • Per ditte individuali e società: documentazione contabile della temporanea difficoltà economica
    • Eventuale delega se si agisce tramite intermediario (commercialista, CAF)

    Caso 1 – Tizio chiede la rateizzazione online senza documentare il reddito

    Scenario. Tizio riceve una cartella di pagamento per un importo che rientra nella soglia per la dilazione semplificata. Non ha problemi di reddito documentali, ma non può pagare tutto in un’unica soluzione.

    Come si applica. Tizio accede al portale di Agenzia Riscossione con SPID e seleziona la funzione di rateizzazione online. Per gli importi sotto la soglia prevista dalla normativa vigente, non serve allegare documentazione economica: la domanda è semplificata. Il sistema gli propone il piano di rate disponibile con l’importo di ogni rata (comprensiva degli interessi di dilazione) e la scadenza. Tizio accetta il piano, ottiene il provvedimento di accoglimento e inizia a pagare le rate con i bollettini generati dal sistema. Finché rispetta il piano, fermi amministrativi e pignoramenti sono sospesi.

    In pratica

    • Presentare la domanda prima dei 60 giorni dalla notifica della cartella è importante: dopo possono partire le procedure esecutive.
    • Il piano di rate viene comunicato da Agenzia Riscossione via posta o area riservata: verifica sempre l’importo di ogni rata prima di pagare.
    • Conserva tutte le ricevute di pagamento delle rate: sono la prova del rispetto del piano.

    Caso 2 – Caio decade dal piano per rate non pagate

    Scenario. Caio aveva ottenuto una rateizzazione su una cartella da 9.000 euro e stava pagando regolarmente. Poi attraversa un periodo difficile e salta più rate consecutive di quelle consentite dal piano.

    Come si applica. Superato il numero di rate non pagate previsto come limite per la decadenza, Agenzia Riscossione revoca il piano di dilazione. Il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e Agenzia Riscossione può riprendere le procedure esecutive: fermo del veicolo, pignoramento dello stipendio o del conto, iscrizione di ipoteca sui beni. Caio può tentare di chiedere una nuova rateizzazione, ma le condizioni dipendono dalla normativa vigente al momento della nuova domanda. Agire prima della decadenza – contattando Agenzia Riscossione appena si prevede di non riuscire a pagare – è sempre la soluzione migliore.

    In pratica

    • Se prevedi di non riuscire a pagare una rata, contatta subito Agenzia Riscossione: in alcuni casi è possibile rinegoziare il piano prima della decadenza.
    • La decadenza non è automaticamente definitiva: verifica se la normativa vigente permette una nuova domanda di dilazione.
    • In caso di decadenza le procedure esecutive riprendono: agisci in fretta per evitare fermi o pignoramenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si chiede la rateizzazione di una cartella?

    Si presenta la domanda ad Agenzia Riscossione, non all’Agenzia delle Entrate. È possibile farlo online sul sito di Agenzia Riscossione con SPID, CIE o CNS, oppure allo sportello. Per importi sotto una certa soglia la procedura è semplificata e non richiede documentazione sul reddito.

    Quante rate si possono ottenere?

    Il numero massimo di rate dipende dall’importo del debito e dalla normativa vigente, che può cambiare per legge. Verifica sempre i limiti aggiornati sul sito di Agenzia Riscossione o rivolgiti a un professionista prima di fare la domanda.

    Posso chiedere la rateizzazione dopo aver già ricevuto un pignoramento?

    Se le procedure esecutive sono già iniziate la situazione è più complessa: in alcuni casi è ancora possibile presentare domanda, ma le condizioni cambiano. È consigliabile rivolgersi a un professionista o contattare direttamente Agenzia Riscossione.

    Cosa succede se salto una rata?

    La perdita del beneficio della dilazione (decadenza) scatta quando si supera il numero di rate non pagate previsto dal piano. Dopo la decadenza il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e possono riprendere le procedure esecutive.

    Si pagano interessi sulla rateizzazione?

    Sì, sulle rate si applicano interessi di dilazione la cui misura è stabilita per legge e può variare. Il piano di ammortamento fornito da Agenzia Riscossione indica l’importo esatto di ogni rata comprensiva di interessi.

    La rateizzazione blocca il fermo del veicolo o il pignoramento?

    Sì, la concessione della dilazione sospende le procedure esecutive in corso o ne impedisce l’avvio, finché si rispetta il piano di pagamento. Se si decade dal piano, le misure possono essere riattivate.

    Posso rateizzare anche le cartelle vecchie?

    In linea generale sì, la rateizzazione si può chiedere per debiti iscritti a ruolo indipendentemente dall’anno, salvo che siano già intervenute cause di inammissibilità. Verifica la tua situazione sul sito di Agenzia Riscossione o con un professionista.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: causali e durata

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Articolo 51 TU Giustizia Tributaria – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di

    Art. 51 D.Lgs. 175/2024 – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

    2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

    3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa corte di giustizia tributaria designato dal suo presidente.

  • Art. 1238 Codice della Navigazione – Competenza per le contravvenzioni

    Art. 1238 Codice della Navigazione – Competenza per le contravvenzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo i casi in cui appartiene all'autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio. L'appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto. Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l'appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."