Autore: Andrea Marton

  • Art. 377 DPR 495/1992 – Circolazione dei velocipedi

    Art. 377 DPR 495/1992 – Circolazione dei velocipedi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

    2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

    3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

    4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

    6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

    7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

  • Art. 51 TUPI: Disciplina del rapporto di lavoro

    Art. 51 TUPI: Disciplina del rapporto di lavoro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Disciplina del rapporto di lavoro ( Art.55 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.

    Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

    La legge 20 maggio 1970, n.300 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

    Nota all'art. 51: – Per i riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n. 300 , si veda nelle note all'art.

    50.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 31 L. 633/1941

    Art. 31 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • LIPE: la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

    In sintesi

    • La LIPE è la comunicazione trimestrale telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
    • È distinta dalla dichiarazione IVA annuale: serve a comunicare i dati periodici, non a determinare il saldo definitivo.
    • Devono presentarla anche i soggetti che liquidano mensilmente, non solo i trimestrali.
    • Il 4° trimestre ha una scadenza speciale: può essere presentato insieme alla dichiarazione IVA annuale entro fine febbraio.
    • La LIPE trasmette i dati di debito o credito periodico di ogni trimestre all’Agenzia delle Entrate.
    • La mancata o tardiva presentazione è sanzionata: il ravvedimento operoso consente di regolarizzare con sanzioni ridotte.

    Cos'è la LIPE e perché esiste accanto alla dichiarazione IVA

    La LIPE – acronimo di Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA – è un adempimento trimestrale distinto dalla dichiarazione IVA annuale. Mentre la dichiarazione annuale fa il consuntivo definitivo di tutto l’anno, la LIPE serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche: quanto IVA è emersa a debito o a credito in ciascun periodo.

    Un aspetto che spesso sorprende: la LIPE deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA obbligati alle liquidazioni periodiche, sia da chi liquida mensilmente sia da chi ha optato per la liquidazione trimestrale. Non si tratta quindi di un adempimento solo per i trimestrali, ma è generalizzato. L’obbligo copre ogni trimestre solare dell’anno.

    La scadenza ordinaria è la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Quindi: il 1° trimestre (gennaio-marzo) si comunica entro fine maggio; il 2° trimestre (aprile-giugno) entro fine luglio; il 3° trimestre (luglio-settembre) entro fine novembre. Il 4° trimestre fa eccezione: la sua comunicazione può essere presentata insieme alla dichiarazione IVA annuale, entro fine febbraio dell’anno successivo.

    La LIPE non sostituisce i versamenti periodici: quelli devono comunque avvenire nei tempi previsti (entro il 16 del mese successivo per i mensili, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali). La LIPE è solo una comunicazione di dati, non un atto di versamento.

    Scadenze LIPE per trimestre
    Trimestre Periodo di riferimento Termine di norma
    1° trimestre Gennaio – Marzo Fine maggio
    2° trimestre Aprile – Giugno Fine luglio
    3° trimestre Luglio – Settembre Fine novembre
    4° trimestre Ottobre – Dicembre Fine febbraio (oppure con dichiarazione annuale)

    Esempio pratico

    • Beta Snc liquida l’IVA mensilmente. Nel 1° trimestre ha avuto IVA a debito mensile di 3.000, 4.500 e 2.000 euro e ha versato i relativi F24 nei tempi. Entro fine maggio deve trasmettere telematicamente la LIPE del 1° trimestre, comunicando il totale delle liquidazioni (9.500 euro a debito). La LIPE non genera un ulteriore versamento: i 9.500 euro sono già stati versati mensilmente. Serve solo a rendere noti all’Agenzia delle Entrate i dati del periodo.

    Documenti necessari

    • Registri IVA (acquisti e vendite) relativi al trimestre
    • Prospetti delle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali
    • Ricevute dei versamenti F24 effettuati nel trimestre
    • Credenziali Entratel o Fisconline per la trasmissione telematica (o delega a intermediario abilitato)

    Tizio: professionista con liquidazione trimestrale

    Scenario. Tizio è un avvocato con partita IVA in regime ordinario. Ha optato per la liquidazione trimestrale perché il volume d’affari dell’anno precedente non ha superato 500.000 euro (soglia per le prestazioni di servizi). Ogni trimestre calcola il saldo IVA e lo versa con la maggiorazione dell’1%.

    Come si applica. Tizio deve presentare la LIPE per tutti e quattro i trimestri dell’anno. Per i primi tre, le scadenze sono fine maggio, fine luglio e fine novembre. Per il 4° trimestre può scegliere: presentare la LIPE entro fine febbraio dell’anno successivo oppure includerla direttamente nella dichiarazione IVA annuale che presenta nello stesso periodo. In entrambi i casi, il versamento del 4° trimestre – se a debito – deve avvenire entro il 16 febbraio con la consueta maggiorazione dell’1%.

    In pratica

    • La LIPE va presentata anche per i trimestri in cui il saldo è a credito (non si versa nulla, ma si comunica il dato).
    • Per il 4° trimestre, la presentazione può coincidere con la dichiarazione annuale: un adempimento unico.
    • Il versamento trimestrale e la comunicazione LIPE sono due obblighi separati: non confonderli.

    Caio: commerciante con liquidazione mensile

    Scenario. Caio gestisce un negozio di elettronica e liquida l’IVA mensilmente perché il suo volume d’affari supera le soglie per la liquidazione trimestrale. Ogni mese versa l’IVA entro il 16 del mese successivo.

    Come si applica. Nonostante liquidi mensilmente, Caio deve presentare la LIPE ogni trimestre. Questo vuol dire che nella LIPE del 1° trimestre comunicherà i dati aggregati di gennaio, febbraio e marzo; nella LIPE del 2° trimestre quelli di aprile, maggio e giugno, e così via. La LIPE raccoglie in un’unica comunicazione trimestrale i dati già versati mensilmente, dandone visibilità periodica all’amministrazione fiscale. Non comporta versamenti aggiuntivi.

    In pratica

    • I liquidatori mensili presentano comunque 4 LIPE l’anno, una per trimestre.
    • La LIPE aggrega i dati mensili in un riepilogo trimestrale: non è un versamento.
    • Se si dimentica una LIPE, si può regolarizzare con il ravvedimento operoso prima di ricevere un controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è esonerato dalla LIPE?

    Sono esonerati i contribuenti in regime forfettario (che non addebitano IVA e non hanno liquidazioni periodiche) e chi ha registrato solo operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633, rientrando nei soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA. In generale, chi non è obbligato alle liquidazioni periodiche IVA non deve presentare la LIPE.

    La LIPE sostituisce il versamento IVA periodico?

    No. La LIPE è solo una comunicazione telematica di dati: non sostituisce né procrastina i versamenti periodici, che devono avvenire nei termini ordinari (entro il 16 del mese successivo per i mensili, con la maggiorazione dell’1% per i trimestrali). Sono due obblighi completamente separati.

    Cosa succede se presento la LIPE in ritardo?

    La presentazione tardiva o omessa della LIPE è sanzionata. È tuttavia possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), beneficiando di sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso dall’omissione. Prima si regolarizza, minore è la sanzione.

    La LIPE del 4° trimestre ha davvero una scadenza diversa?

    Sì. La specificità del 4° trimestre è che la sua comunicazione LIPE può essere presentata insieme alla dichiarazione IVA annuale, entro fine febbraio dell’anno successivo. È una semplificazione: invece di presentare la LIPE a sé, la si incorpora nel flusso della dichiarazione annuale.

    Come si trasmette la LIPE?

    La LIPE si trasmette esclusivamente in via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato come un commercialista o un CAF. Non è ammessa la presentazione cartacea.

    Se il saldo del trimestre è a credito, devo comunque presentare la LIPE?

    Sì. La LIPE va presentata per ogni trimestre indipendentemente dal fatto che il saldo sia a debito o a credito. Il suo scopo è comunicare i dati, non generare un versamento. Un trimestre a credito va ugualmente comunicato.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

  • Art. 225 CPI – Diritti di concessione e di mantenimento

    Art. 225 CPI – Diritti di concessione e di mantenimento

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Per le domande presentate al Ministero dello sviluppo economico al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le decadenze e nullità, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

  • Art. 63 D.Lgs. 504/1995 – Licenze di esercizio e diritti annuali

    Art. 63 D.Lgs. 504/1995 – Licenze di esercizio e diritti annuali

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall’ Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto.

    2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 euro; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): 103,29 euro; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: 51,64 euro; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,64 euro; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57 euro. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo disciplinata dall’art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l’esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all’imposizione di cui all’articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

    3. Nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro.

    4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L’esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo del diritto stesso.

    5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’ art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

  • Articolo 5 L. 219/2017: Pianificazione condivisa delle cure

    Art. 5 L. 219/2017 – Pianificazione condivisa delle cure

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

    2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

    3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

    4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

    5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

  • Art. 229 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per il compimento di singoli atti

    Art. 229 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per il compimento di singoli atti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS , nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

    2. Il provvedimento … può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

  • Art. 252 RD 12/1941

    Art. 252 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Rinuncia all’eredità: come si fa e quando conviene

    Quando l’eredità rischia di portare più debiti che beni, o semplicemente non la si vuole, la legge consente di rifiutarla con la rinuncia. È un atto formale, con regole precise e conseguenze importanti. In questa guida vediamo come si fa la rinuncia, quali effetti produce, entro quando va decisa e cosa accade alla quota rifiutata.

    Che cos’è la rinuncia all’eredità

    Chi è chiamato all’eredità non diventa erede automaticamente: deve accettare. In alternativa può rinunciare, cioè rifiutare formalmente di subentrare nel patrimonio del defunto. La rinuncia è disciplinata dall’articolo 519 del Codice civile.

    Finché non accetta né rinuncia, il chiamato è in una posizione di attesa: la legge gli riconosce un certo tempo per decidere.

    Come si fa la rinuncia

    La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione, a pena di nullità, ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (cioè dell’ultimo domicilio del defunto).

    La dichiarazione viene poi inserita nel registro delle successioni. Non sono ammesse rinunce verbali o per scrittura privata: la forma è essenziale.

    L’effetto retroattivo

    La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Non acquista quindi alcun diritto sui beni, ma soprattutto non assume alcun obbligo.

    Questo significa che il rinunciante non risponde dei debiti ereditari: i creditori del defunto non potranno aggredire il suo patrimonio personale.

    Non si rinuncia prima della morte

    La rinuncia presuppone che la successione sia già aperta, cioè che il de cuius sia deceduto. Non è possibile rinunciare a un’eredità futura quando la persona è ancora in vita: un accordo di questo tipo sarebbe nullo.

    Allo stesso modo non si può accettare un’eredità non ancora aperta. Tutto parte dal momento della morte.

    Il termine per accettare o rinunciare

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Entro questo termine il chiamato può decidere; se non accetta nel termine, perde il diritto.

    In alcuni casi, su istanza di chi ha interesse, il giudice può fissare un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia.

    Che fine fa la quota rifiutata

    La quota di chi rinuncia non resta senza destinatario. Di regola si accresce agli altri chiamati dello stesso grado, oppure passa ai chiamati successivi.

    Quando opera la rappresentazione, i discendenti del rinunciante possono subentrare al suo posto. Le regole variano a seconda che la successione sia legittima o testamentaria.

    Un esempio concreto

    Alla morte del padre, Caio scopre che l’eredità è gravata da debiti superiori al valore dei beni. Entro dieci anni dall’apertura della successione si reca dal notaio e rende la dichiarazione di rinuncia. Da quel momento è come se non fosse mai stato chiamato: i creditori del padre non possono rivalersi su di lui. La sua quota si accresce alla sorella Caia, che a sua volta dovrà valutare se accettare con beneficio d’inventario o rinunciare a propria volta.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso rinunciare a un’eredità con una scrittura privata?

    No. La rinuncia deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo della successione, a pena di nullità. Non bastano accordi verbali o scritti privati.

    Se rinuncio, rispondo comunque dei debiti del defunto?

    No. La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti ereditari.

    Entro quando devo decidere?

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. In quel periodo puoi accettare o rinunciare; il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi vi ha interesse.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Eredità e casa del convivente, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Acquisti immobiliari ed eredita degli enti privati e Valore dell’eredità e asse ereditario.

  • Interpello all’Agenzia: quando conviene a una società

    In sintesi

    • L’interpello è una domanda ufficiale all’Agenzia delle Entrate su un caso concreto e personale, prima di compiere l’atto fiscale.
    • Quattro tipologie principali: ordinario (interpretativo o qualificatorio), probatorio, anti-abuso, disapplicativo.
    • Silenzio-assenso: se l’Agenzia non risponde entro il termine prefissato, la proposta del contribuente si intende accettata.
    • La risposta vincola l’Agenzia solo per il caso prospettato: se i fatti cambiano, l’orientamento può cambiare.
    • L’interpello disapplicativo è lo strumento tipico per le società che vogliono sottrarsi alle norme presuntive anti-elusive (es. società di comodo).

    Che cos'è l'interpello e a cosa serve

    Immagina che Alfa SRL stia per concludere un’operazione insolita, magari una fusione con una società estera o la cessione di una partecipazione. L’amministratore non sa con certezza come la tratterà il fisco: potrebbe pagare troppo, oppure comportarsi in un modo che l’Agenzia delle Entrate contesterà anni dopo. L’interpello è la soluzione: è la possibilità di chiedere in anticipo all’Agenzia ‘come interpreti questa norma nel mio caso specifico?’.

    L’istituto è disciplinato dall’art. 11 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ed è aperto a tutti i contribuenti, comprese le società. Funziona così: presenti un’istanza scritta, descrivi la situazione concreta e personale, proponi la tua interpretazione e aspetti la risposta. L’Agenzia risponde entro termini prefissati; se non risponde, vale il silenzio-assenso, cioè la tua proposta si considera accettata.

    Esistono quattro tipi di interpello con funzioni diverse. Conoscerli aiuta a scegliere quello giusto e a capire quando l’investimento di tempo per preparare l’istanza è ripagato dalla certezza giuridica che si ottiene.

    Attenzione: l’interpello non è uno strumento difensivo da usare quando l’Agenzia ti ha già notificato un avviso. Serve prima, quando il comportamento fiscale non è ancora stato adottato o la dichiarazione non è ancora stata presentata.

    Le quattro tipologie di interpello: quando si usa ciascuna
    Tipo Quando si usa Oggetto tipico Silenzio-assenso
    Ordinario interpretativo Norma oscura o di incerta applicazione al caso concreto Qualificazione di un'operazione, regime fiscale applicabile
    Ordinario qualificatorio Si vuole sapere se un'operazione rientra in una fattispecie normativa specifica Classificazione contrattuale, regime IVA, ecc.
    Probatorio Necessità di dimostrare i presupposti di una norma che richiede prova (es. CFC, PEX, ecc.) Stato a fiscalità privilegiata, holding period, ecc.
    Anti-abuso Operazione che potrebbe essere qualificata come abuso del diritto (art. 10-bis L.212/2000) Ristrutturazioni, operazioni straordinarie complesse
    Disapplicativo Si chiede di disapplicare una norma anti-elusiva presuntiva che altrimenti si applica automaticamente Società di comodo, perdite sistematiche, ACE (ora abrogata), ecc. No – silenzio = diniego

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL e la cessione di partecipazione. Alfa SRL possiede il 30% di Beta SRL da 14 mesi, classifica la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie e vuole cederla. L’amministratore ritiene di poter applicare la PEX (Participation Exemption), che esenta il 95% della plusvalenza. Tuttavia ha dubbi perché Beta SRL ha subìto perdite negli ultimi due esercizi e potrebbe non essere considerata ‘esercente un’impresa commerciale’ ai sensi dell’art. 87 TUIR.

      Alfa SRL presenta un interpello ordinario qualificatorio descrivendo l’attività effettiva di Beta SRL. Se l’Agenzia risponde entro il termine confermando i requisiti PEX, Alfa SRL cede la partecipazione in piena certezza. Se l’Agenzia non risponde nel termine, scatta il silenzio-assenso e la proposta di Alfa SRL si intende accettata.

    Documenti necessari

    • Istanza di interpello in forma scritta (firmata dal legale rappresentante o dal professionista delegato)
    • Statuto aggiornato della società e visura camerale
    • Documentazione dell’operazione prospettata (bozza di contratto, delibera, schema operativo)
    • Bilanci degli ultimi esercizi, rilevanti per illustrare la situazione di fatto
    • Eventuale procura o delega al professionista che presenta l’istanza
    • Codice fiscale e dati identificativi della società

    Caso 1: interpello disapplicativo per società di comodo

    Scenario. Alfa SRL possiede un immobile non locato. In base alle norme sulle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), i ricavi presunti sarebbero superiori ai ricavi effettivi, costringendo la società a dichiarare un reddito minimo e a versare un’addizionale IRES del 10,5%. L’amministratore sa però che l’immobile è invendibile perché oggetto di contenzioso condominiale bloccante.

    Come si applica. La norma anti-elusiva sulle società di comodo si applica automaticamente quando il test dei ricavi non è superato. Per uscirne, Alfa SRL deve presentare un interpello disapplicativo indicando le ‘oggettive situazioni’ che giustificano lo scarto tra ricavi presunti ed effettivi. Attenzione: per l’interpello disapplicativo il silenzio dell’Agenzia vale come diniego, non come assenso. Se l’Agenzia non risponde, la norma anti-elusiva resta applicabile. La società deve quindi presentare l’istanza con anticipo e, in caso di diniego, valutare se procedere comunque esponendo le ragioni in dichiarazione e, se del caso, in contenzioso.

    In pratica

    • Per l’interpello disapplicativo non vale il silenzio-assenso: assenza di risposta = la norma si applica.
    • Documenta con cura le ‘oggettive situazioni’ (es. contenzioso, crisi di mercato, cause di forza maggiore): sono il cuore dell’istanza.
    • Presenta l’istanza con largo anticipo rispetto alla dichiarazione, per avere tempo di gestire un eventuale diniego.

    Caso 2: interpello ordinario su qualificazione di un'operazione

    Scenario. Alfa SRL vuole erogare un bonus ai propri dipendenti sotto forma di buoni carburante. L’amministratore Tizio si chiede se quell’importo sia interamente deducibile come costo del personale oppure se scatti qualche limitazione (es. benefit in natura, fringe benefit).

    Come si applica. Il dubbio ha natura interpretativa: dipende da come la norma qualifica quei buoni carburante. Alfa SRL presenta un interpello ordinario interpretativo descrivendo l’operazione nel dettaglio (importo, modalità di erogazione, categoria di dipendenti, contratto collettivo applicato). L’Agenzia risponde entro il termine; se non risponde, vale il silenzio-assenso. Il vantaggio è che una volta ottenuta la risposta positiva, l’Agenzia non potrà contestare quella specifica operazione se i fatti corrispondono a quanto dichiarato nell’istanza. L’interpello ordinario è lo strumento meno ‘pesante’ ed è adatto a dubbi di qualificazione che emergono nella gestione quotidiana.

    In pratica

    • Descrivi i fatti in modo completo e preciso: la risposta vale solo per il caso prospettato.
    • Se i fatti cambiano rispetto a quanto descritto nell’istanza, la risposta dell’Agenzia non ti protegge più.
    • L’interpello ordinario può essere usato anche per chiedere chiarimenti su regimi agevolativi: non è riservato solo alle operazioni straordinarie.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto tempo ha l'Agenzia per rispondere a un interpello?

    I termini variano per tipo: per l’interpello ordinario sono 90 giorni, per quello probatorio e anti-abuso 120 giorni. Per quello disapplicativo i termini specifici seguono le stesse indicazioni. Se l’Agenzia chiede integrazioni documentali, il termine si sospende fino alla ricezione dei documenti. Scaduto il termine senza risposta, scatta il silenzio-assenso (tranne per il disapplicativo).

    La risposta all'interpello mi protegge sempre da accertamenti futuri?

    La risposta vincola l’Agenzia solo per il caso concreto e personale prospettato nell’istanza. Se i fatti reali coincidono con quelli descritti, l’Agenzia non può accertare in modo difforme. Se i fatti cambiano, la copertura viene meno. La risposta non vale come parere generale applicabile a operazioni future diverse.

    Devo presentare l'interpello prima o dopo la dichiarazione?

    L’interpello va presentato prima di compiere l’atto o di tenere il comportamento fiscale su cui si chiede il parere. Non è uno strumento difensivo post-dichiarazione. Se hai già dichiarato in un certo modo e l’Agenzia ti contesta, l’iter da seguire è diverso (autotutela, ravvedimento, contenzioso).

    L'interpello sospende i termini di presentazione della dichiarazione?

    No. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte non si sospendono per il solo fatto di aver presentato un’istanza di interpello. Devi rispettare le scadenze ordinarie anche mentre aspetti la risposta.

    Qual è la differenza tra interpello anti-abuso e interpello disapplicativo?

    L’interpello anti-abuso serve a verificare se un’operazione pianificata integri un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto: la preoccupazione è che il fisco la riqualifichi come costruzione priva di sostanza economica. L’interpello disapplicativo serve invece a disapplicare una specifica norma anti-elusiva (come quella sulle società di comodo) che scatterebbe automaticamente in base ai numeri. Sono strumenti diversi con diverse conseguenze in caso di silenzio dell’Agenzia.

    La società di comodo può presentare interpello disapplicativo ogni anno?

    Sì, se ogni anno si ripresenta la situazione che giustifica lo scarto tra ricavi presunti ed effettivi. Non c’è un limite al numero di istanze, ma ogni anno bisogna documentare le circostanze oggettive specifiche di quell’esercizio. Una risposta positiva degli anni precedenti non si estende automaticamente agli anni successivi.

  • CCNL Elettrici: prova per parametro

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici prevede prove di 30-180 giorni in base al parametro: 30 gg per ausiliari (100-140), 60 gg per operai qualificati (145-170), 90 gg per operatori centrali/tecnici rete (175-205), 120 gg per quadri tecnici (215-230), 180 gg per dirigenti (260-280). Test pratico + verifica patentini PEI/PES/PAV obbligatori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per parametro
    Parametro Prova Mansioni
    100-140 30 gg Ausiliari, operai semplici
    145-170 60 gg Operai qualificati, manutentori base
    175-205 90 gg Operatori centrali, tecnici rete
    210-230 120 gg Quadri tecnici, capi turno
    240-280 180 gg Dirigenti operativi

    Cos'è e come si conta

    Prova in giorni di calendario effettivi. Ferie/malattia/infortunio sospendono.

    Deve essere scritta nel contratto: se manca o è generica, non vale.

    Recesso libero entrambe le parti

    Durante la prova entrambe le parti recedono senza preavviso o motivazione. Pagamento solo periodo lavorato + ratei.

    Licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.

    Test pratico e patentini

    La prova include verifiche specifiche per il settore:

    • Verifica patentini PEI/PES/PAV (per lavori elettrici)
    • Test pratico su impianti (apertura/chiusura interruttori, manovre quadri)
    • Test sicurezza in quota (per tecnici linee AT)
    • Test su PLC/DCS (per strumentisti)
    • Visita medico-attitudinale

    Fallimento test = recesso datoriale ammesso.

    Decreto trasparenza

    D.Lgs. 104/2022:

    • Durata proporzionale tempo determinato
    • Cumulo vietato (stesso lavoratore + stesse mansioni)
    • Trasparenza nella lettera assunzione

    Diritti durante la prova

    Stipendio intero, ratei tredicesima/14ª/ferie/ROL/TFR maturano dal primo giorno. Contribuzione INPS/INAIL piena. Tutele anti-mobbing.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale prova 90 gg
    Tizio assunto come operatore centrale con prova 90 gg. Al 80° giorno test su PLC: insufficiente. Datore comunica recesso. Pagati 80 gg + ratei.
    Caia – Tecnica AT prova 90 gg superata
    Caia assunta come tecnica AT con prova 90 gg. Conferma al 90° giorno: prosegue rapporto. Inizia squadre reperibilità.
    Sempronio – Quadro tecnico prova 180 gg
    Sempronio assunto come quadro tecnico con prova 180 gg. Al 4° mese decide di dimettersi (incompatibilità con direzione). Recesso immediato.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un operatore di centrale?
    90 giorni di calendario (effettivi servizio) per parametri 175-205 (operatori centrali, tecnici rete). Include test pratico su PLC/manovre quadri + verifica patentini PEI/PES/PAV.
    Cosa succede se fallisco il test pratico?
    Recesso datoriale ammesso durante o al termine della prova (mancata idoneità mansione). Pagamento solo periodo lavorato + ratei. Possibilità di riprovare in altra azienda dopo conseguimento patentini.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale, razziale) sempre nullo.
    Maturo TFR durante la prova nel CCNL Elettrici?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS/INAIL piena.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.