- La cognizione delle contravvenzioni in materia di navigazione marittima spetta, in via ordinaria, ai comandanti di porto capi di circondario.
- Il procedimento segue le regole del codice di procedura penale relative alla competenza del pretore, con esclusione dell'assistenza del pubblico ministero in udienza.
- L'appello avverso le sentenze del comandante di porto è devoluto al tribunale nei casi previsti dal c.p.p.
- Ove l'appello non sia ammissibile, è esperibile il ricorso per cassazione secondo le forme ordinarie.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121/1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui attribuiva funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa marittima.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1238 Codice della Navigazione — Competenza per le contravvenzioni
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Salvo i casi in cui appartiene all'autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio. L'appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto. Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l'appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."
Commento
Ratio e contesto storico della norma
L'art. 1238 del Codice della navigazione si inserisce nel sistema sanzionatorio speciale elaborato dal legislatore del 1942, che attribuiva ai comandanti di porto capi di circondario una competenza di tipo giurisdizionale per le contravvenzioni commesse in materia di navigazione marittima. La scelta rifletteva la tradizionale specializzazione delle autorità marittime e l'esigenza di garantire una risposta rapida e tecnicamente adeguata alle violazioni del settore, in un'epoca in cui la separazione tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali non era ancora intesa in senso rigoroso come sarebbe emerso dalla successiva elaborazione costituzionale.
La struttura della competenza e i criteri di riparto
Il meccanismo delineato dall'articolo prevedeva una competenza di carattere generale in capo al comandante di porto capo di circondario, con un'eccezione di rilievo: nei casi in cui la cognizione spettasse all'autorità consolare — tipicamente per fatti commessi all'estero o a bordo di navi in acque straniere — la competenza si spostava su quest'ultima. Tale bipartizione rispondeva alla necessità di garantire la continuità dell'azione repressiva anche al di fuori del territorio nazionale, attribuendo alle autorità consolari poteri che, nel sistema originario, erano sostanzialmente analoghi a quelli esercitati dalla capitaneria di porto in sede interna. Il procedimento avanti al comandante di porto si svolgeva secondo le norme del c.p.p. allora vigente relative al rito pretorile, con la significativa esclusione della partecipazione del pubblico ministero al dibattimento, il che conferiva alla procedura un carattere semplificato e in qualche misura inquisitorio.
Il sistema delle impugnazioni
Contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto erano esperibili, in linea di principio, gli stessi rimedi previsti dal codice di rito per le decisioni del pretore. L'appello, nei casi in cui era ammissibile secondo il c.p.p., era devoluto alla cognizione del tribunale ordinario, con ciò instaurandosi un raccordo tra il segmento specializzato del procedimento e la giurisdizione ordinaria di secondo grado. Nei casi in cui l'appello non fosse consentito, residuava il ricorso per cassazione, proposto nei termini e nelle forme del codice di procedura penale. Questo doppio binario rispondeva all'esigenza di non creare un sistema completamente chiuso, consentendo un controllo esterno sulle decisioni dell'autorità marittima attraverso gli organi della giurisdizione ordinaria.
La dichiarazione di incostituzionalità
La vicenda dell'art. 1238 — e degli artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 che ne completavano la disciplina — si chiuse con la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 9 luglio 1970, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero blocco normativo. La Corte rilevò che l'attribuzione di funzioni giurisdizionali penali a organi della pubblica amministrazione — qual era il comandante di porto — confliggeva con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e con il monopolio della funzione giurisdizionale in capo agli organi del potere giudiziario (art. 102 Cost.), nonché con il principio di indipendenza della magistratura. La pronuncia determinò il trasferimento della competenza in materia di contravvenzioni marittime ai pretori ordinari, poi confluiti nella magistratura ordinaria a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario.
Profili pratici e rilevanza residua
Benché l'art. 1238 sia stato travolto dalla declaratoria di incostituzionalità, esso conserva interesse storico-sistematico in quanto testimonia un modello di giustizia specializzata che il legislatore repubblicano ha progressivamente smantellato in favore della centralità della giurisdizione ordinaria. I procedimenti per contravvenzioni in materia di navigazione marittima sono oggi attribuiti al giudice ordinario competente per materia e territorio, con applicazione integrale delle disposizioni del codice di procedura penale vigente. Il riferimento normativo va oggi ricercato negli artt. 4 e seguenti del c.p.p. del 1988 per la determinazione della competenza per materia, nonché nelle norme speciali del Codice della navigazione che definiscono i singoli illeciti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio contravviene alle norme sulla sicurezza portuale
Tizio, armatore di un peschereccio, omette di esibire la documentazione di bordo prescritta al comandante del porto di Livorno. Sotto il vigore dell'art. 1238 (prima della sentenza n. 121/1970), il comandante di porto capo di circondario avrebbe avuto cognizione della contravvenzione e avrebbe potuto condannare Tizio all'ammenda prevista, senza che fosse necessaria la presenza del pubblico ministero al dibattimento.
Caso 2: Caio impugna la sentenza del comandante di porto
Caio, nostromo sanzionato dal comandante di porto per violazione delle norme di segnalazione marittima, intende impugnare la pronuncia. Ai sensi del sistema originario dell'art. 1238, nei casi in cui il c.p.p. ammetteva l'appello, Caio doveva proporre il gravame avanti al tribunale ordinario, depositando l'atto secondo le forme e nei termini del codice di rito.
Caso 3: Sempronio commette una contravvenzione mentre la nave è in porto straniero
Sempronio, ufficiale di macchina, commette una contravvenzione alle norme del Codice della navigazione mentre la nave è ormeggiata in un porto spagnolo. In quel caso la cognizione della contravvenzione non spettava al comandante di porto italiano ma all'autorità consolare italiana competente per territorio, che procedeva secondo le medesime regole previste dall'art. 1238 per i procedimenti in sede interna.
Domande frequenti
A chi spettava la competenza per le contravvenzioni marittime prima della sentenza della Corte Costituzionale?
Ai comandanti di porto capi di circondario, salvo i casi in cui la cognizione apparteneva all'autorità consolare per fatti commessi all'estero.
Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1238?
Perché l'attribuzione di funzioni giurisdizionali penali a un organo amministrativo (il comandante di porto) violava il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e il monopolio della giurisdizione in capo agli organi giudiziari (art. 102 Cost.).
L'appello contro le sentenze del comandante di porto andava al tribunale?
Sì, nei casi in cui il c.p.p. ammetteva l'appello, questo era devoluto al tribunale ordinario; nei casi in cui l'appello non era ammissibile, era esperibile il ricorso per cassazione.
Il pubblico ministero partecipava al dibattimento avanti al comandante di porto?
No, l'art. 1238 escludeva espressamente l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio, rendendo il procedimento più snello rispetto al rito ordinario.
Vedi anche