Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

In sintesi

  • Obbligo di tutela sanitaria nei porti infetti: il comandante della nave deve adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere la salute dell'equipaggio e dei passeggeri quando approda in porti dichiarati infetti dall'autorità sanitaria.
  • Estensione alla navigazione aerea: alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
  • Sanzione severa: arresto fino a un anno ovvero ammenda da lire 500 a 5.000, in linea con l'importanza degli interessi sanitari tutelati.
  • Natura di reato omissivo proprio: la contravvenzione si consuma con la sola omissione, senza necessità che si verifichi un contagio o un danno alla salute.
  • Coordinamento con la normativa sanitaria internazionale: i provvedimenti profilattici da adottare sono definiti dal Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS e dalla normativa nazionale di sanità marittima.
Indice dei contenuti

Ratio e contesto storico-normativo

L'art. 1225 del Codice della navigazione sancisce l'obbligo del comandante di nave di adottare i provvedimenti profilattici necessari per tutelare la salute di equipaggio e passeggeri negli approdi dichiarati infetti, punendone l'omissione con sanzione significativamente severa. La norma affonda le sue radici nella tradizione storica del diritto sanitario marittimo, che già in epoca medievale aveva sviluppato istituti come la quarantena e il libretto sanitario per prevenire la diffusione delle epidemie attraverso la navigazione. Il Codice della navigazione del 1942 ha codificato questi principi nel diritto positivo, riconoscendo al comandante un ruolo di primo responsabile della profilassi sanitaria a bordo, che si affianca e integra i poteri delle autorità sanitarie nei porti e negli aeroporti.

La fattispecie per la navigazione marittima: i porti dichiarati infetti

Per la navigazione marittima, la condotta punita è l'omissione di «provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti». Il riferimento ai «porti dichiarati infetti» rimanda a un accertamento formale dell'autorità sanitaria competente (in Italia il Ministero della Salute, tramite gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - USMAF) che, in conformità al Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS (International Health Regulations - IHR, nella versione aggiornata del 2005), designa un porto come sede di presenza o rischio di una determinata patologia infettiva. I «provvedimenti necessari» includono misure di profilassi attiva (vaccinazioni obbligatorie, distribuzione di chemioprofilassi), misure di prevenzione passiva (controllo della presenza di vettori come insetti e roditori, disinfezione dell'acqua potabile, cautele nell'approvvigionamento di viveri), nonché il rispetto delle prescrizioni sanitarie impartite dalle autorità locali e da quelle del porto di destinazione successivo. L'omissione di tali misure costituisce la condotta punita, indipendentemente dalla successiva verificazione di un contagio.

La fattispecie per la navigazione aerea: la polizia sanitaria

Il secondo comma estende l'obbligo al comandante dell'aeromobile, che deve osservare «le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea». La formula, più ampia rispetto a quella prevista per le navi, rinvia alla normativa di sanità aeroportuale che disciplina le misure sanitarie da adottare a bordo degli aeromobili e nelle operazioni di imbarco e sbarco: dichiarazione sanitaria della partenza, segnalazione di casi sospetti di malattia infettiva, rispetto delle misure di quarantena prescritte per le rotte provenienti da aree a rischio. Il Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS e i provvedimenti IATA (International Air Transport Association) forniscono le linee guida operative, recepite dai regolamenti ENAC e dalle circolari del Ministero della Salute.

Elemento soggettivo e struttura della pena

La contravvenzione è punibile sia in caso di dolo sia in caso di colpa. La condotta colposa - consistente nel non avere adeguatamente informato sull'esistenza dello status infettivo del porto di approdo o nell'aver sottovalutato la necessità dei provvedimenti sanitari - è forse il caso più frequente. La pena è strutturata in forma alternativa: arresto fino a un anno ovvero ammenda da lire 500 a 5.000. Il massimo dell'arresto è identico a quello previsto dall'art. 1222 per la mancata direzione personale della manovra, a conferma dell'elevata rilevanza che il legislatore attribuisce agli obblighi sanitari del comandante.

Coordinamento con la normativa sanitaria internazionale e profili attuali

La disciplina internazionale di riferimento è il Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS del 2005 (ratificato dall'Italia con L. 86/2009), che ha aggiornato e modernizzato il regime precedente, estendendo le misure di sorveglianza epidemiologica a qualsiasi potenziale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC). Per la navigazione marittima, l'art. 19 IHR obbliga il capitano della nave a segnalare all'autorità sanitaria portuale, prima dell'approdo, l'eventuale presenza a bordo di persone malate o casi sospetti di patologie soggette a notifica obbligatoria. Le grandi pandemie degli ultimi anni hanno dimostrato quanto il rispetto di tali obblighi sia essenziale per contenere la diffusione internazionale delle malattie infettive attraverso i vettori di trasporto. Sul piano pratico, la violazione dell'art. 1225 può concorrere con illeciti amministrativi sanitari e, nei casi più gravi di negligenza, con i reati di epidemia colposa previsti dal codice penale.

Casi pratici

Caso 1: Comandante che non adotta misure di profilassi in porto dichiarato infetto da colera

Tizio, comandante di una nave da carico, approda in un porto africano dichiarato infetto da colera dall'OMS senza distribuire all'equipaggio la chemioprofilassi prescritta e senza vietare il consumo di acqua e alimenti locali non controllati, come imposto dalle istruzioni sanitarie delle autorità portuali locali e dall'USMAF. Al porto di rientro in Italia, l'autorità sanitaria marittima, riscontrata l'omissione dei provvedimenti profilattici obbligatori, denuncia Tizio per la contravvenzione di cui all'art. 1225.

Caso 2: Comandante di aeromobile che non segnala un passeggero sintomatico

Caio, comandante di un volo internazionale proveniente da un'area a rischio epidemico, è informato dall'equipaggio di cabina della presenza a bordo di un passeggero con febbre alta e sintomi respiratori, ma non segnala il caso all'autorità sanitaria aeroportuale di destinazione come prescritto dal Regolamento Sanitario Internazionale e dalle disposizioni ENAC sulla polizia sanitaria della navigazione aerea. L'USMAF-SASN, informato autonomamente all'arrivo, contesta a Caio la violazione dell'art. 1225, comma 2.

Caso 3: Nave da crociera che omette la disinfestazione prevista in porto infetto

Sempronio, comandante di una nave da crociera, approda in un porto dei Caraibi nel quale le autorità sanitarie locali hanno imposto la disinfestazione obbligatoria delle stive e delle aree comuni per il rischio di malaria trasmessa da zanzare del genere Anopheles, ma rinvia l'operazione per non ritardare la ripartenza e non compromettere il programma commerciale della crociera. L'omissione è rilevata dalla Capitaneria di porto di ritorno in Italia, che contesta a Sempronio la violazione dell'art. 1225 del Codice della navigazione.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'porto dichiarato infetto' ai fini dell'art. 1225?

Un porto rispetto al quale le autorità sanitarie competenti (in Italia l'USMAF; a livello internazionale l'OMS tramite il Regolamento Sanitario Internazionale) abbiano formalmente comunicato la presenza o il rischio di una malattia infettiva soggetta a sorveglianza.

Quali sono i provvedimenti profilattici che il comandante deve adottare?

Le misure variano a seconda della patologia presente nel porto: possono includere la vaccinazione o chemioprofilassi dell'equipaggio, il divieto di consumare acqua o alimenti locali, la disinfestazione della nave da vettori (insetti, roditori), il rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

La norma si applica anche agli aeromobili?

Sì. Il secondo comma punisce il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea, che includono la segnalazione di casi sospetti di malattia infettiva e il rispetto delle misure di quarantena previste per le rotte a rischio.

Il reato si consuma solo se si verifica un contagio a bordo?

No. L'art. 1225 è una fattispecie omissiva di pericolo: si consuma con la sola omissione dei provvedimenti prescritti, indipendentemente dal fatto che si verifichi effettivamente un contagio o un danno alla salute delle persone a bordo.

La violazione dell'art. 1225 può concorrere con reati più gravi?

Sì. Se l'omissione dei provvedimenti profilattici contribuisce causalmente alla diffusione di un'epidemia a bordo o a terra, può configurarsi il reato di epidemia colposa (art. 438 c.p. in combinato con l'art. 452 c.p.), in concorso con la contravvenzione dell'art. 1225.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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