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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto di imbarco senza autorizzazione sanitaria: vettore e comandante non possono imbarcare sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o pericolosa, o la cui salita a bordo sia stata vietata dall'autorità sanitaria, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza osservare le cautele da questa prescritte.
  • Estensione alla navigazione aerea: alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non rispetta le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.
  • Doppia condizione alternativa per la liceità dell'imbarco: l'imbarco è consentito o con autorizzazione dell'autorità o con rispetto delle cautele prescritte; entrambe le condizioni devono sussistere quando richieste.
  • Sanzione: arresto fino a sei mesi ovvero ammenda da lire 500 a 1.000 per la navigazione marittima; stessa pena per la navigazione aerea per rinvio ai regolamenti speciali.
  • Tutela dell'incolumità collettiva: la norma protegge sia il passeggero infermo (pericolo connesso alla navigazione) sia gli altri passeggeri e l'equipaggio dal rischio di contagio o di situazioni di emergenza sanitaria a bordo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1226 Codice della Navigazione — Imbarco di passeggeri infermi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille. Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

Commento

Ratio e duplice oggetto di tutela

L'art. 1226 del Codice della navigazione sancisce il divieto di imbarcare su una nave o un aeromobile passeggeri manifestamente affetti da malattia grave o pericolosa, o la cui salita a bordo sia stata vietata dall'autorità sanitaria, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza rispettare le cautele prescritte. La norma persegue un duplice obiettivo di tutela: da un lato, proteggere il passeggero infermo dai rischi aggiuntivi che la navigazione comporta (distanza dai presidi medici, impossibilità di evacuazione rapida, stress fisico del viaggio); dall'altro, tutelare gli altri passeggeri e l'equipaggio dal rischio di contagio o dall'eventualità che le condizioni del passeggero infermo degenerino durante la traversata, richiedendo interventi di emergenza che potrebbero compromettere la sicurezza generale del mezzo. La norma si colloca nella tradizione della sanità marittima, che da secoli ha sviluppato regole per la gestione delle persone in condizioni di salute precaria sui mezzi di trasporto collettivo.

Le condizioni che integrano la fattispecie

La fattispecie prevede tre distinte ipotesi di condotta vietata, tra loro alternative: (a) l'imbarco di un passeggero «manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo» senza autorizzazione; (b) l'imbarco dello stesso tipo di passeggero senza osservare le cautele prescritte dall'autorità; (c) l'imbarco di una persona «della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità». L'avverbio «manifestamente» riferito alla condizione di salute è rilevante: la norma presuppone che la malattia sia visibile o comunque percepibile senza necessità di un accertamento medico approfondito. Non si richiede al vettore o al comandante una diagnosi clinica, ma la cognizione di una condizione di salute evidentemente incompatibile con il trasporto ordinario. La «malattia pericolosa per la sicurezza della navigazione» comprende sia le malattie infettive trasmissibili (per il rischio di contagio) sia le condizioni cliniche che potrebbero determinare emergenze mediche ingestibili durante la traversata (gravi patologie cardiovascolari, stati terminali, ecc.).

Il regime di autorizzazione e le cautele prescritte

La norma ammette l'imbarco del passeggero infermo a due condizioni: l'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità competente oppure il rispetto delle cautele da questa prescritte. L'autorità competente in materia di sanità marittima è il Medico di porto o, per i grandi scali, lo specialista dell'USMAF; per la navigazione aerea, i medici dei servizi sanitari aeroportuali competenti ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS. Le cautele prescritte possono includere la presenza di un medico accompagnatore, l'adeguata fornitura di farmaci e ossigeno, l'isolamento del passeggero in una cabina dedicata in caso di malattia potenzialmente contagiosa, o la predisposizione di un piano di emergenza medica concordato con il comandante. Il rispetto di tali cautele, documentato attraverso apposita certificazione medica, esclude la punibilità del vettore e del comandante.

I soggetti attivi e la responsabilità congiunta

Soggetti attivi sono il vettore e il comandante, alternativamente o in concorso. Il vettore risponde quando la decisione di ammettere all'imbarco il passeggero infermo è stata assunta nella fase contrattuale o organizzativa, prima che il comandante entrasse in contatto con la situazione. Il comandante risponde quando, pur avendo conoscenza dello stato di salute del passeggero, autorizza il suo accesso a bordo in violazione dei divieti vigenti. La norma non prevede una causa di giustificazione esplicita per i casi di emergenza — ad esempio, il comandante che imbarca un naufrago gravemente ferito non compie certo la condotta vietata — ma l'interpretazione sistematica consente di ricorrere allo stato di necessità ex art. 54 c.p. per escludere la punibilità nelle situazioni di imbarco umanitariamente obbligato.

Estensione alla navigazione aerea e coordinamento con i regolamenti speciali

Il secondo comma estende l'obbligo al settore aeronautico, rinviando «alle disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi». Per gli aeromobili, le principali fonti di riferimento sono le linee guida IATA sul trasporto di passeggeri con esigenze speciali (Passengers with Reduced Mobility — PRM e Passengers Requiring Medical Clearance — MEDIF), le circolari ENAC e i manuali operativi delle singole compagnie aeree, che disciplinano la procedura di «medical clearance» richiesta per i passeggeri in condizioni di salute particolari. La pena per la navigazione aerea non è autonomamente stabilita dalla norma, che rinvia ai regolamenti speciali; in assenza di specifica previsione diversa, si applica la sanzione del primo comma per analogia sistematica. Nella pratica, le compagnie aeree hanno sviluppato procedure interne di medical clearance che, se correttamente seguite, costituiscono le «cautele prescritte» idonee a escludere la responsabilità del vettore.

Casi pratici

Caso 1: Vettore che imbarca un passeggero con patologia infettiva senza autorizzazione

Tizio, titolare di una compagnia di navigazione, consente l'imbarco su un traghetto di un passeggero manifestamente febbricitante e con sintomi respiratori evidenti, senza richiedere il preventivo parere sanitario dell'USMAF e senza adottare alcuna misura di isolamento. L'autorità sanitaria marittima, avvisata dal medico di bordo, constata la violazione e denuncia Tizio per la contravvenzione di cui all'art. 1226, disponendo altresì il trasferimento del passeggero all'ospedale all'arrivo.

Caso 2: Comandante che non rispetta le cautele prescritte per un passeggero con patologia grave

Caio, comandante di una nave da crociera, è informato che un passeggero affetto da una grave insufficienza cardiaca ha ottenuto l'autorizzazione a imbarcare a condizione di viaggiare con un medico accompagnatore e con bombole di ossigeno dedicate. Caio autorizza la partenza pur sapendo che il medico accompagnatore non è salito a bordo, omettendo di richiedere le cautele prescritte dall'autorità sanitaria. Il caso configura la violazione dell'art. 1226 per inosservanza delle cautele obbligatorie.

Caso 3: Vettore aereo che omette la procedura di medical clearance

Sempronio, responsabile operativo di una compagnia aerea charter, consente l'imbarco di un passeggero che si presenta in sedia a rotelle con una documentazione medica che indica una recente operazione chirurgica maggiore, senza sottoporre il caso alla procedura di medical clearance prevista dal manuale operativo della compagnia e dalle linee guida IATA-MEDIF. L'ENAC, informata dell'episodio, contesta a Sempronio la violazione delle disposizioni speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi ai sensi dell'art. 1226, comma 2.

Domande frequenti

Quando è lecito imbarcare un passeggero manifestamente infermo?

L'imbarco è consentito quando si ottiene l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente (USMAF per la navigazione marittima) oppure quando si rispettano le cautele da questa prescritte (medico accompagnatore, ossigeno, isolamento, ecc.). Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte quando richieste.

Cosa si intende per malattia 'pericolosa per la sicurezza della navigazione'?

Comprende le malattie infettive trasmissibili a bordo (per il rischio di contagio dell'equipaggio e dei passeggeri) e le condizioni cliniche che potrebbero determinare emergenze mediche ingestibili durante la traversata (gravi patologie cardiovascolari, stati terminali).

La norma si applica anche se il passeggero infermo ha un biglietto regolare e non sembra pericoloso?

La punibilità richiede che la malattia sia 'manifesta', cioè visibile o percepibile senza necessità di esame medico approfondito. Il vettore o comandante che non poteva ragionevolmente accorgersi della condizione del passeggero non risponde della contravvenzione.

Il comandante che salva un naufrago gravemente ferito commette il reato dell'art. 1226?

No. Il soccorso in mare è un obbligo giuridico (art. 489 Cod. nav.) e morale che prevale su qualsiasi altra considerazione. Lo stato di necessità e il dovere di soccorso escludono la punibilità in tali situazioni.

Quali regole disciplinano il trasporto di passeggeri infermi sugli aeromobili?

Le linee guida IATA (procedura MEDIF per la medical clearance), le circolari ENAC e i manuali operativi delle compagnie aeree. Tali fonti costituiscono le 'disposizioni dei regolamenti speciali' richiamate dall'art. 1226, comma 2.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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