Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Come si pagano i contributi INPS con l’F24

    In sintesi

    • Modello F24: è l’unico strumento per versare i contributi INPS di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.
    • Sezione INPS: nel modello F24 i contributi previdenziali vanno nella sezione dedicata, distinta da quella delle imposte.
    • Causale contributo: ogni tipo di contributo ha un codice causale specifico assegnato dall’INPS.
    • Matricola INPS: il numero che identifica la propria posizione contributiva, da indicare in ogni versamento.
    • Cassetto previdenziale: l’INPS mette a disposizione la tariffazione precompilata per artigiani e commercianti.
    • Compensazione: il modello F24 permette di compensare i contributi con eventuali crediti fiscali.

    Il modello F24: lo strumento per versare all'INPS

    I contributi previdenziali INPS – sia le rate fisse della quota minimale, sia la quota percentuale sul reddito eccedente – si versano tutti tramite il modello F24. Non esistono altri canali: né bonifico bancario diretto all’INPS, né vaglia. Il modello F24 è il modello di pagamento unificato che raccoglie imposte, contributi e tributi locali in un unico documento.

    Il vantaggio pratico è la compensazione: se hai un credito fiscale (ad esempio un rimborso IRPEF che hai scelto di portare in compensazione invece di ricevere in denaro), puoi usarlo per abbattere l’importo dei contributi da versare nello stesso F24, fino ad azzerarlo se il credito è sufficiente.

    Per artigiani e commercianti, l’INPS semplifica ulteriormente le cose: attraverso il Cassetto previdenziale – l’area personale sul sito INPS – è possibile scaricare la tariffazione, cioè i modelli F24 precompilati con gli importi delle rate fisse già calcolati. In questo modo il rischio di errori nella compilazione si riduce sensibilmente.

    Struttura del modello F24 per i contributi INPS
    Elemento Cosa indicare Note
    Sezione Sezione INPS (non 'Erario') I contributi previdenziali vanno nella sezione specifica
    Causale contributo Codice causale INPS (es. AF, AP, CF, CP per artigiani/commercianti) Ogni tipo di contributo ha il proprio codice
    Matricola INPS Numero di iscrizione alla gestione IVS o codice fiscale Identifica la posizione contributiva del versante
    Periodo di riferimento Anno e rata (o periodo di competenza) Indica a quale scadenza si riferisce il versamento
    Importo a debito Ammontare della rata o del saldo Verificare dalla tariffazione INPS o calcolo proprio
    Compensazione Eventuale credito da compensare nella colonna 'a credito' Consente di ridurre l'importo da pagare

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Tizio, artigiano, deve versare la prima rata fissa dei contributi IVS in scadenza il 16 maggio. Accede al Cassetto previdenziale INPS, scarica la tariffazione precompilata e trova un modello F24 già compilato con: sezione INPS, causale ‘AF’ per la quota fissa artigiani, la propria matricola INPS, il periodo di riferimento e l’importo della rata – supponiamo, a titolo indicativo, circa 900-1.200 euro (l’importo reale dipende dall’aliquota e dal minimale dell’anno). Tizio presenta il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (o tramite il proprio intermediario) entro il 16 maggio. Se avesse un credito IRPEF da compensare, potrebbe inserirlo nella sezione ‘Erario’ dello stesso F24 e abbattere l’importo netto da pagare.

    Documenti necessari

    • Tariffazione INPS precompilata (scaricabile dal Cassetto previdenziale, area personale INPS)
    • Estratto conto contributivo INPS per verificare la propria matricola e la posizione
    • Circolare INPS annuale con le causali F24 aggiornate e gli importi delle rate fisse
    • Credenziali SPID o CIE per accedere al Cassetto previdenziale INPS
    • Software o servizio telematico per la presentazione del modello F24 (Fisconline AdE, home banking, intermediario abilitato)

    Tizio: artigiano che usa la tariffazione precompilata

    Scenario. Tizio è un falegname artigiano. Non ha un commercialista che si occupi dei contributi INPS e preferisce gestire tutto in autonomia. Vuole capire come pagare la rata di maggio senza commettere errori.

    Come si applica. Tizio accede al sito INPS con le proprie credenziali SPID, entra nel Cassetto previdenziale e scarica la tariffazione: trova quattro modelli F24 precompilati, uno per ciascuna rata dell’anno. Il modello di maggio è già completo con sezione INPS, causale, matricola, periodo e importo. Tizio può pagarlo direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) o attraverso l’home banking abilitato alla presentazione dell’F24. Non deve compilare nulla a mano: firma digitalmente e invia.

    In pratica

    • La tariffazione INPS è il metodo più sicuro per evitare errori di causale o matricola: usarla sempre se disponibile.
    • Le credenziali SPID o CIE sono necessarie per accedere al Cassetto previdenziale: attivarle in anticipo rispetto alle scadenze.
    • Il pagamento deve avvenire entro la scadenza: i giorni festivi spostano la scadenza al primo giorno lavorativo successivo.

    Caio: commerciante con credito IRPEF da compensare

    Scenario. Caio gestisce un negozio. Dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente è risultato un credito IRPEF di alcune centinaia di euro che ha scelto di portare in compensazione invece di richiedere il rimborso. Vuole usarlo per ridurre i contributi INPS di agosto.

    Come si applica. Caio compila il modello F24 di agosto includendo: nella sezione INPS, la rata dei contributi commercianti con la relativa causale e matricola; nella sezione Erario, il credito IRPEF con il codice tributo e l’anno di riferimento, inserito nella colonna ‘a credito’. Il saldo finale sarà la differenza tra contributi dovuti e credito disponibile. Se il credito supera l’importo della rata, l’eccedenza resta disponibile per compensazioni future.

    In pratica

    • La compensazione F24 richiede che il credito sia già disponibile (dichiarazione presentata, credito certificato): non è possibile usare un credito ancora non maturato.
    • Per compensazioni superiori a 5.000 euro annui è necessario che la dichiarazione sia presentata tramite intermediario abilitato.
    • Verificare le causali dei crediti da compensare: ogni tipo di credito ha il proprio codice tributo da inserire nella sezione Erario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso pagare i contributi INPS in contanti o con bonifico?

    No. I contributi INPS si versano esclusivamente tramite modello F24, presentato telematicamente o allo sportello bancario/postale. Il bonifico diretto all’INPS non è previsto.

    Dove trovo la mia matricola INPS?

    La matricola INPS si trova nell’estratto conto contributivo, nella tariffazione scaricabile dal Cassetto previdenziale o nelle comunicazioni ufficiali che l’INPS invia all’iscrizione. In alternativa si può richiedere al proprio CAF o patronato.

    Cosa succede se pago in ritardo?

    Il versamento tardivo comporta sanzioni civili calcolate sull’importo non versato, proporzionali ai giorni di ritardo. Sono distinte dalle sanzioni tributarie e vengono calcolate dall’INPS. È comunque possibile regolarizzare la propria posizione.

    Posso rateizzare i contributi INPS?

    Le rate fisse sono già distribuite in quattro scadenze annuali. In caso di difficoltà economiche o di omissioni pregresse, l’INPS può concedere la dilazione del debito in rate, su domanda del contribuente.

    Cosa sono le causali contributo nell'F24?

    Sono codici alfanumerici che identificano il tipo di contributo versato (quota fissa artigiani, quota percentuale commercianti, ecc.). Le causali aggiornate sono indicate nella circolare INPS annuale e nella tariffazione precompilata.

    Posso compensare i contributi INPS con un credito IVA?

    Sì, in linea di principio il credito IVA può essere compensato con i contributi INPS nel modello F24, nel rispetto dei limiti annui di compensazione e delle regole specifiche in vigore (verifica con il proprio consulente o con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate).

    Il Cassetto previdenziale INPS è accessibile a tutti?

    Sì, a tutti i titolari di una posizione INPS con credenziali SPID, CIE o PIN INPS. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione IVS trovano la tariffazione precompilata e l’estratto conto nella propria area personale.

    Vedi anche: Forfettario e contributi INPS, Versare le ritenute con F24, Come si compila e si paga un F24, Codice tributo sbagliato nell’F24, F24 e senza sostituto e Compensazioni F24 e crediti fiscali.

  • Art. 1241 Codice della Navigazione – Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri

    Art. 1241 Codice della Navigazione – Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la commissione per l'inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d'inchiesta è inviato al procuratore del Re Imperatore. Il verbale d'inchiesta ha valore di rapporto.

  • Redditi OnlyFans: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Reddito imponibile a prescindere dall’importo: tutti i compensi ricevuti tramite OnlyFans sono redditi imponibili in Italia e vanno dichiarati ogni anno.
    • Attivita’ occasionale: se la pubblicazione di contenuti e’ sporadica, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non abituale (rigo D5, codice 1, causale V1).
    • Attivita’ abituale: se publichi con continuita’ e l’attivita’ e’ strutturata, scatta l’obbligo di partita IVA. Il regime forfettario e’ applicabile se i ricavi dell’anno precedente non superavano 85.000 euro.
    • OnlyFans non e’ sostituto d’imposta italiano: i pagamenti arrivano al lordo, senza ritenuta. Sei tu a dover calcolare e versare le imposte.
    • Riservatezza: la dichiarazione dei redditi e’ un atto privato tra te e l’Agenzia delle Entrate. Non e’ necessario indicare il nome della piattaforma nei moduli; basta dichiarare correttamente il reddito nel rigo appropriato.
    • Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attivita’) sul reddito determinato applicando il coefficiente di redditivita’ al totale dei ricavi.

    OnlyFans e dichiarazione dei redditi: tutto quello che devi sapere

    I compensi ricevuti tramite OnlyFans – dagli abbonamenti mensili dei subscriber ai mance (tips) e ai contenuti su richiesta – sono redditi imponibili in Italia. Non dichiarare questi proventi costituisce evasione fiscale, con le conseguenze che ne derivano in caso di accertamento. La buona notizia e’ che la dichiarazione, nella pratica, e’ meno complicata di quanto sembri.

    Come per ogni altra attivita’ online, il punto di partenza e’ stabilire se la tua produzione di contenuti e’ occasionale o abituale. Se hai un profilo che aggiorni di rado, senza una programmazione regolare, e i guadagni sono modesti e discontinui, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Li dichiari nel rigo D5 del quadro D del Modello 730 (codice 1) o nel quadro RL del Modello Redditi PF, senza dover aprire la partita IVA.

    Se invece pubblichi contenuti con cadenza regolare, hai subscriber abituali e l’attivita’ e’ strutturata come fonte di reddito continuativa, si configura un’attivita’ commerciale abituale: scatta l’obbligo di aprire la partita IVA. In questo caso puoi valutare il regime forfettario, se nell’anno precedente i ricavi non superavano 85.000 euro.

    Sul tema della riservatezza, molti hanno la preoccupazione che dichiarare i proventi significhi rendere pubblica la natura dell’attivita’. In realta’ la dichiarazione dei redditi e’ strettamente confidenziale. Nei moduli fiscali scrivi importi e codici, non descrizioni dell’attivita’. L’Agenzia delle Entrate non condivide queste informazioni con terzi. L’importante e’ dichiarare il reddito in modo corretto.

    OnlyFans: occasionale vs abituale a confronto
    Aspetto Occasionale (senza P.IVA) Abituale (con P.IVA)
    Partita IVA Non obbligatoria Obbligatoria
    Modello da usare 730 (quadro D, rigo D5) Modello Redditi PF (quadro LM o RE)
    Ritenuta d'acconto da OnlyFans Nessuna (soggetto estero) Nessuna (soggetto estero)
    Limite ricavi regime forfettario Non applicabile ≤ 85.000 euro nell'anno precedente
    Imposta sostitutiva forfettaria Non applicabile 15% (o 5% per nuove attivita')
    Cessazione regime forfettario nell'anno Non applicabile Se ricavi superano 100.000 euro nell'anno

    Esempio pratico

    • Caio ha un profilo OnlyFans che aggiorna ogni settimana. Nel 2025 ha incassato 22.000 euro da abbonamenti e contenuti su richiesta. Nell’anno precedente aveva incassato 15.000 euro (sotto i 85.000 euro). Ha la partita IVA con regime forfettario. Il suo codice ATECO rientra nelle ‘Altre attivita’ economiche’ con coefficiente di redditivita’ del 67%. Reddito imponibile: 22.000 x 67% = 14.740 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.211 euro. Non compila il 730 ma il Modello Redditi PF, quadro LM, e indica l’importo nel rigo LM22.

    Documenti necessari

    • Estratti pagamento da OnlyFans (scaricabili dal pannello del creator)
    • Estratti conto bancari o PayPal che mostrano gli accrediti ricevuti
    • Documentazione del cambio euro/valuta estera se i pagamenti non sono in euro
    • Eventuale Certificazione Unica di committenti italiani (per collaborazioni con brand italiani sostituti d’imposta)
    • Ricevuta di apertura partita IVA (se attivita’ abituale)

    Caso 1: profilo occasionale con bassi guadagni

    Scenario. Tizio ha aperto un profilo OnlyFans per curiosita’, lo aggiorna raramente e nel 2025 ha incassato 600 euro totali tra abbonamenti e tips. Non ha struttura organizzativa e non pubblicizza il profilo in modo sistematico.

    Come si applica. I 600 euro rientrano nei redditi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5, codice 1, quadro D del Modello 730. Non ci sono ritenute da indicare perche’ OnlyFans (soggetto estero) non applica ritenute italiane. Il reddito concorre alla formazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF. Non e’ necessario indicare il nome della piattaforma nei moduli: basta il codice corretto e l’importo.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 600 euro nel quadro D del 730
    • Colonna 4 ritenute: zero (OnlyFans non applica ritenute italiane)
    • Conservare gli estratti pagamento scaricati dal pannello OnlyFans

    Caso 2: creator con attivita' strutturata e regime forfettario

    Scenario. Sempronia gestisce il profilo OnlyFans come attivita’ principale: pubblica contenuti ogni giorno, fa promozione sui social, ha un piano editoriale e nell’anno 2024 aveva incassato 35.000 euro. Nel 2025 incassa 50.000 euro. Ha aperto la partita IVA con regime forfettario.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 35.000 euro (sotto i 85.000 euro), Sempronia resta nel regime forfettario nel 2025. Applica il coefficiente di redditivita’ del suo codice ATECO ai 50.000 euro di ricavi per determinare il reddito imponibile, poi applica l’imposta sostitutiva del 15%. Non compila il 730 ma il Modello Redditi PF, quadro LM.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF (non il 730)
    • Verificare il codice ATECO corretto per il tipo di attivita’ esercitata
    • Se i ricavi nell’anno corrente superano 100.000 euro, il forfettario cessa nello stesso anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo davvero dichiarare i redditi da OnlyFans?

    Si’, senza eccezioni. I proventi da OnlyFans sono redditi imponibili in Italia a prescindere dall’importo. Non dichiararli espone al rischio di accertamenti fiscali.

    La mia attivita' su OnlyFans rimane riservata?

    La dichiarazione dei redditi e’ strettamente confidenziale tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Nei moduli fiscali si indicano codici e importi, non descrizioni dell’attivita’. L’Amministrazione finanziaria non condivide queste informazioni con terzi.

    OnlyFans trattiene le tasse in Italia?

    No. OnlyFans e’ un soggetto estero e non applica la ritenuta d’acconto italiana. I pagamenti arrivano al lordo: sei tu a dover calcolare e versare le imposte.

    Quando sono obbligato ad aprire la partita IVA?

    Quando l’attivita’ di produzione di contenuti diventa continuativa, strutturata e organizzata come fonte di reddito sistematica. Non esiste una soglia di importo fissa nella legge: si valuta la frequenza, la continuita’ e l’organizzazione. In caso di dubbio, rivolgiti a un commercialista.

    Cosa succede se non dichiaro i proventi da OnlyFans?

    L’omessa dichiarazione di redditi imponibili costituisce evasione fiscale e puo’ essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. I pagamenti dall’estero transitano spesso su conti bancari italiani e possono emergere in fase di controllo.

    Posso usare il 730 se ho la partita IVA per OnlyFans?

    No. Con la partita IVA (regime forfettario o ordinario) devi usare il Modello Redditi Persone Fisiche (quadro LM o RE), non il 730. Il 730 va bene solo per il regime occasionale senza partita IVA.

  • Redditi influencer e creator: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Occasionale vs abituale: se l’attività non è svolta con continuità e non supera certi limiti, rientra nei redditi diversi (attività occasionale); altrimenti occorre la partita IVA.
    • Dove si dichiara: il reddito occasionale va nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, con il codice 2 per lavoro autonomo occasionale.
    • Ritenuta d’acconto: se il committente è un sostituto d’imposta (azienda, agenzia), applica una ritenuta d’acconto sul compenso lordo che trovi indicata nella Certificazione Unica.
    • Omaggi e compensi in natura: i prodotti ricevuti in cambio di contenuti (beni ceduti senza corrispettivo monetario) hanno un valore normale che concorre al reddito.
    • Partita IVA obbligatoria quando l’attività diventa abituale e professionale: in quel caso il reddito si dichiara nel quadro RE (Redditi PF) o si valuta il regime forfettario (quadro LM).
    • Regime forfettario: con ricavi nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro e i requisiti di legge, si applica un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito forfettizzato.

    Influencer e content creator: come funziona la tassazione

    Fare contenuti sui social, collaborare con brand, ricevere omaggi in cambio di post: queste attivita’ generano redditi che vanno dichiarati. Il nodo principale e’ capire se la tua situazione rientra nel lavoro occasionale o in quello abituale, perche’ le regole cambiano in modo significativo.

    Se collabori sporadicamente con qualche azienda – un paio di campagne all’anno, senza un’organizzazione stabile – si tratta di attivita’ di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, cioe’ un reddito occasionale. Questo tipo di reddito va indicato nel quadro D del Modello 730, oppure nel quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche, senza aprire la partita IVA.

    Se invece hai collaborazioni continue, un’agenda di brand fissi, pubblichi con cadenza regolare a fronte di compensi: l’attivita’ si considera abituale. In questo caso scatta l’obbligo di aprire la partita IVA e di scegliere il regime fiscale piu’ adatto (forfettario o ordinario). La linea di confine tra occasionale e abituale non e’ definita da una soglia di importo scritta nella legge, ma si valuta in concreto in base alla frequenza, all’organizzazione e alla continuita’ dell’attivita’. Se hai dubbi sul tuo caso specifico, vale la pena consultare un professionista.

    Gli omaggi, cioe’ i prodotti che ricevi senza pagare in cambio di contenuti, hanno un valore fiscale. Il loro valore normale – il prezzo di mercato – concorre alla formazione del reddito, esattamente come un compenso in denaro. Se il committente e’ un’azienda, dovrebbe rilasciarti una documentazione che indica il valore del bene ricevuto.

    Occasionale vs abituale: differenze principali
    Caratteristica Occasionale Abituale (con P.IVA)
    Partita IVA Non obbligatoria Obbligatoria
    Dove si dichiara Quadro D rigo D5 (730) o Quadro RL (Redditi PF) Quadro RE (Redditi PF) o Quadro LM (forfettario)
    Imposta sostitutiva forfettaria Non applicabile 15% (o 5% per le nuove attivita')
    Limite ricavi regime forfettario Non applicabile Non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente
    Contributi INPS gestione separata Verificare obbligo caso per caso Si, da versare

    Esempio pratico

    • Tizio e’ un content creator con 50.000 follower. Nel 2025 ha ricevuto 3.000 euro da un brand per 5 post sponsorizzati e un omaggio di prodotti cosmetici del valore di mercato di 400 euro. Il suo reddito complessivo da questa attivita’ e’ 3.400 euro, da dichiarare nel rigo D5 del quadro D come reddito da attivita’ di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (codice 2). Se il brand era un sostituto d’imposta, avra’ gia’ trattenuto la ritenuta d’acconto indicata nella Certificazione Unica.

    Documenti necessari

    • Contratti o lettere di incarico con i brand
    • Certificazione Unica rilasciata dal committente (se sostituto d’imposta)
    • Fatture o ricevute emesse per i compensi percepiti
    • Documentazione del valore degli omaggi ricevuti (listino prezzi, fattura del committente)
    • Estratti conto dei pagamenti ricevuti da piattaforme o agenzie

    Caso 1: creator con collaborazioni sporadiche

    Scenario. Caio gestisce un profilo Instagram e nel 2025 ha ricevuto 2.500 euro totali da tre brand diversi per altrettante campagne. Non ha una struttura organizzata, non ha un agente e collabora solo saltuariamente.

    Come si applica. L’attivita’ e’ occasionale: Caio non deve aprire la partita IVA. Il reddito di 2.500 euro va dichiarato nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, colonna 1 codice 2 (lavoro autonomo non esercitato abitualmente). Le eventuali ritenute d’acconto gia’ trattenute dai committenti vanno indicate in colonna 4 del medesimo rigo.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 2, reddito lordo 2.500 euro nel quadro D del 730
    • Riportare le ritenute dalla Certificazione Unica in colonna 4
    • Conservare contratti, ricevute e documentazione degli omaggi ricevuti

    Caso 2: creator con attivita' strutturata e partita IVA

    Scenario. Sempronia collabora stabilmente con 10 brand al mese, ha un’agente, pubblica contenuti sponsorizzati con cadenza settimanale e nel 2025 ha incassato 60.000 euro. Nell’anno precedente aveva incassato meno di 85.000 euro. Ha aperto la partita IVA con regime forfettario.

    Come si applica. Con ricavi del 2024 sotto i 85.000 euro, Sempronia applica il regime forfettario. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi percepiti (60.000 euro) per il coefficiente di redditività del suo codice ATECO (per le attivita’ professionali scientifiche e tecniche il coefficiente è del 78%). Il reddito imponibile e’ quindi 46.800 euro, su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Se si tratta del primo anno di attivita’ o dei quattro anni successivi all’avvio, l’aliquota scende al 5%.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF (non il 730)
    • Coefficiente di redditivita’ 78% per attivita’ professionali (verifica il tuo codice ATECO)
    • Imposta sostitutiva 15% (5% se attivita’ nuova e si rispettano le condizioni)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo aprire la partita IVA come influencer?

    Dipende dalla continuita’ e dall’organizzazione della tua attivita’. Se fai collaborazioni sporadiche senza struttura, sei nel regime occasionale e non serve la partita IVA. Se invece l’attivita’ e’ abituale, strutturata e continua, l’apertura e’ obbligatoria. La valutazione si fa caso per caso: in caso di dubbio, rivolgiti a un commercialista.

    Come dichiaro gli omaggi ricevuti dai brand?

    Gli omaggi (prodotti, servizi) ricevuti in cambio di contenuti hanno un valore normale che concorre al reddito. Se il committente rilascia documentazione del valore, usa quella cifra. Il valore degli omaggi va sommato agli altri compensi e dichiarato nello stesso rigo dei tuoi redditi da creator.

    Dove trovo le ritenute d'acconto nella dichiarazione?

    Le ritenute d’acconto gia’ trattenute dal committente sono indicate nella Certificazione Unica che il committente ti rilascia entro il 31 marzo. Nel 730 vanno riportate in colonna 4 del rigo D5.

    Posso usare il regime forfettario come content creator?

    Si’, se nell’anno precedente i tuoi ricavi o compensi non hanno superato 85.000 euro e non ricadi in una delle cause di esclusione previste dalla legge (ad esempio avere un rapporto di lavoro dipendente con lo stesso committente). Con il regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi anni).

    Cosa succede se supero 100.000 euro di incassi nell'anno?

    Se i ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa di applicarsi nello stesso anno. Il contribuente e’ tenuto a determinare il reddito con le modalita’ ordinarie per l’intero anno d’imposta.

    Il 730 va bene per i redditi da creator, o serve il Modello Redditi?

    Se hai solo reddito occasionale (senza partita IVA), puoi usare il Modello 730 compilando il quadro D. Se hai la partita IVA con regime forfettario o ordinario, devi usare il Modello Redditi Persone Fisiche (quadro LM o RE).

  • Art. 122 L. 689/1981 – Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio

    Art. 122 L. 689/1981 – Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    34. – (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). – La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile . La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ".

  • Art. 240 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    Art. 240 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della società. Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l' IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.

    2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.

    ((

    3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.

    ))

    ((

    3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.

    ))

    4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.

    5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.

    6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l' IVASS , quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro dello sviluppo economico la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

  • Art. 254 RD 12/1941

    Art. 254 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 62 L. 633/1941

    Art. 62 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore.

    I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Elettrici: preavviso 30-180 giorni

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il preavviso CCNL Elettrici varia da 30 gg (parametri 100-140) a 180 gg (dirigenti 260-280) in base a parametro e anzianità. Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato. Giusta causa (es. lavoro in centrale sotto sostanze, sabotaggio impianto, furto materiali) senza preavviso. Forte protezione sindacale per licenziamenti oggettivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Preavviso licenziamento (datore licenzia)
    Parametro Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    100-140 30 gg 45 gg 60 gg
    145-170 45 gg 60 gg 90 gg
    175-205 60 gg 90 gg 120 gg
    210-230 120 gg 150 gg 180 gg
    240-280 180 gg 180 gg 180 gg

    Per dimissioni del lavoratore preavviso dimezzato (es. operatore centrale con 7 anni: 45 gg invece di 90).

    Calcolo preavviso

    Dipende da: parametro, anzianità (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+), direzione recesso.

    Conteggio in giorni di calendario, decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione.

    Preavviso lavorato vs indennità

    Datore o lavoratore sceglie. Indennità sostitutiva include minimo + ISV + indennità fisse + ratei 13ª/14ª/ferie/ROL.

    Dimissioni del lavoratore

    Preavviso dimezzato. Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS. Revocabili entro 7 giorni.

    Eccezioni: prova, giusta causa, madre nei primi 3 anni del figlio.

    Licenziamento per giusta causa

    Senza preavviso. Cause tipiche settore:

    • Lavoro in centrale/rete sotto sostanze stupefacenti o alcol
    • Sabotaggio impianto elettrico
    • Furto di materiali (rame, cavi)
    • Violazione grave procedure sicurezza (rischio folgorazione altri)
    • Insubordinazione grave reiterata
    • Falsificazione registri turni/manovre
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi

    Procedura: contestazione + 5 gg difesa + decisione.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Soggettivo o oggettivo. Per oggettivo (riduzione personale, cessazione impianto) RSU verifica. Aziende con >15 dipendenti: tentativo conciliazione ITL.

    Il settore ha forte protezione: licenziamenti rari, spesso ricollocazione in altri impianti del gruppo (Enel, Terna, A2A hanno mobilità interna).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale dimissioni dimezzate
    Tizio (operatore centrale) con 8 anni si dimette via Cliclavoro per altra opportunità. Preavviso dimezzato: 45 gg (invece di 90). Indennità sostitutiva.
    Caia – Tecnica AT licenziata cessazione tratta
    Caia (tecnica AT) licenziata per cessazione linea AT. Preavviso 90 gg pagato indennità. RSU + ricollocazione in altra zona del gruppo (Terna ha mobilità interna).
    Sempronio – Operatore licenziato per ebbrezza in centrale
    Sempronio (operatore centrale) sorpreso in turno con alcolemia 0,5. Pericolo grave per impianto. Contestazione, 5 gg difesa, licenziamento giusta causa senza preavviso. TFR + ratei + denuncia.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da operatore centrale?
    Per operatore centrale (param 175-205) con anzianità fino a 5 anni: 30 gg (dimissioni dimezzano i 60 gg). Con 5-10 anni: 45 gg. Oltre 10 anni: 60 gg.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa: lavoro sotto sostanze, sabotaggio impianto, furto materiali, violazione grave sicurezza, falsificazione registri, insubordinazione, assenza ingiustificata >5 gg.
    Esiste la mobilità interna in caso di chiusura impianto?
    Sì, gruppi come Enel, Terna, A2A hanno politiche di mobilità interna: in caso di cessazione attività (es. dismissione centrale), il personale viene di solito ricollocato in altri impianti del gruppo con stessa anzianità.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Call Center e BPO: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026

    La tredicesima mensilità, il premio di risultato e le mensilità aggiuntive nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: quando spettano, come si calcolano i ratei e cosa prevede il rinnovo del novembre 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede la tredicesima mensilità corrisposta a Natale, pari a una mensilità piena della retribuzione. La quattordicesima non è contrattualmente prevista (salvo accordi aziendali). Il premio di risultato può essere istituito tramite accordo aziendale con tassazione agevolata al 5%. Il rinnovo 2025 ha raddoppiato la contribuzione al fondo bilaterale di solidarietà all’1,6%.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Istituto Previsione Note
    Tredicesima mensilità Obbligatoria (CCNL) Corrisposta entro il 24 dicembre, pari a 1 mensilità intera
    Quattordicesima mensilità Non prevista dal CCNL Possibile solo con accordo aziendale
    Premio di risultato Facoltativo, da accordo aziendale/territoriale Tassazione agevolata al 5% IRPEF entro i limiti di legge
    Fondo bilaterale di solidarietà 1,6% a carico azienda (rinnovo 2025) Raddoppiato rispetto alla percentuale precedente

    La tredicesima mensilità: quando e quanto spetta

    Il CCNL Telecomunicazioni impone al datore di corrispondere a ciascun lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari all’intera retribuzione mensile percepita. L’elemento si calcola considerando:

    • paga base tabellare;
    • contingenza;
    • terzo elemento (EDR, 10,33 €);
    • scatti di anzianità maturati;
    • eventuali superminimi individuali;
    • non si includono di norma le indennità variabili (turni, straordinari) calcolate a piede di lista, salvo diversa previsione aziendale.

    Il pagamento deve avvenire entro il 24 dicembre. Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno (assunzioni o cessazioni in corso d’anno), spetta il rateo proporzionale: 1/12 per ogni mese intero di servizio; le frazioni pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

    La quattordicesima: non prevista dal CCNL

    Il CCNL Telecomunicazioni non prevede la quattordicesima mensilità. Il settore telecomunicazioni si differenzia in questo da altri CCNL (es. commercio, turismo) che riconoscono anche la quattordicesima. La quattordicesima può essere introdotta solo da:

    • accordi aziendali siglati con le RSA/RSU;
    • contratti individuali di miglior favore;
    • prassi aziendale consolidata che abbia acquisito natura di elemento retributivo fisso (giurisprudenza prevalente: sono necessari caratteri di abitualità e costanza).

    Il premio di risultato: tassazione agevolata e accordi aziendali

    Il CCNL incentiva la contrattazione di secondo livello per l’istituzione di premi di risultato collegati a indicatori di produttività, qualità, efficienza e innovazione organizzativa. I premi di risultato:

    • sono facoltativi e devono essere istituiti con accordo aziendale o territoriale depositato all’Ispettorato del Lavoro;
    • godono di tassazione agevolata: l’imposta sostitutiva IRPEF è al 5% (anziché la progressiva ordinaria), entro il limite annuo di 3.000 € (elevabile a 4.000 € per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) ai sensi della legge 208/2015 e s.m.i.;
    • devono essere collegati a indicatori misurabili e verificabili (es. KPI del call center: FCR, NPS, AHT, riduzione assenteismo, qualità delle interazioni).

    Il fondo bilaterale di solidarietà

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha raddoppiato la contribuzione datoriale al fondo bilaterale di solidarietà del settore telecomunicazioni, portandola all’1,6% della retribuzione imponibile. Questo fondo è uno strumento fondamentale di tutela del reddito per i lavoratori del settore in caso di crisi aziendale: eroga assegni di integrazione salariale e sostegno al reddito a lavoratori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (tipicamente le aziende sotto le 5 dipendenti o in situazioni particolari).

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima dopo assunzione a metà anno
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 come operatore di livello 2. A dicembre matura 6 mesi di servizio (luglio-dicembre). La tredicesima che gli spetta è il rateo di 6/12, pari a metà della mensilità (circa 748 € lordi sul minimo tabellare di 1.496 €). I mesi con assenza per ferie, malattia o maternità non azzerano il rateo: le assenze tutelate non interrompono la maturazione.
    Caia – Premio di risultato in un call center con accordo aziendale
    Caia lavora in un call center che ha siglato un accordo aziendale con il sindacato, prevedendo un premio di risultato massimo di 1.200 € annui collegato al raggiungimento di KPI qualitativi (soddisfazione clienti superiore al 90%) e di presenza (assenze inferiori al 5%). Caia raggiunge entrambi gli obiettivi: percepisce i 1.200 € con tassazione al 5% invece dell’aliquota IRPEF ordinaria, risparmiando diverse centinaia di euro rispetto a un’erogazione ordinaria.
    Sempronio – Rinnovo senza quattordicesima
    Sempronio arriva da un’esperienza nel settore commercio, dove godeva di quattordicesima. Nel nuovo call center TLC la quattordicesima non è prevista dal CCNL. Prima di firmare il contratto, Sempronio verifica se l’azienda ha accordi aziendali integrativi che la prevedano. In assenza, si confronta con il sindacato e negozia un superminimo individuale non assorbibile che, pur non equivalendo a una quattordicesima strutturata, migliora il trattamento economico complessivo.

    Domande frequenti

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Telecomunicazioni prevede esclusivamente la tredicesima. La quattordicesima può essere istituita solo da accordo aziendale o contratto individuale di miglior favore.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 24 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità intera della retribuzione (paga base, contingenza, terzo elemento, scatti). Per chi non ha lavorato l’anno intero spetta il rateo proporzionale.
    Come si calcola il rateo di tredicesima?
    Un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. Le frazioni ≥15 giorni valgono come mese intero. Durante ferie, malattia, maternità e infortunio la tredicesima matura regolarmente.
    Il premio di risultato è obbligatorio?
    No. È istituito volontariamente tramite accordo aziendale o territoriale, con tassazione agevolata al 5% IRPEF entro i limiti annui di legge.
    Cosa sono i contributi al fondo bilaterale di solidarietà?
    Il fondo bilaterale di solidarietà del settore TLC eroga sostegno al reddito in caso di crisi aziendale. Il rinnovo 2025 ha portato la contribuzione datoriale all’1,6% della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore verso il dipendente

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), informare e formare i dipendenti, fornire i dispositivi di protezione individuale e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Gli obblighi non sono delegabili in modo assoluto: la responsabilità di vertice rimane in capo al datore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi principali del datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
    Obbligo Contenuto Non delegabile?
    Valutazione dei rischi (DVR) Analisi di tutti i rischi presenti; redazione e aggiornamento del documento
    Nomina RSPP Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
    Informazione Comunicare al lavoratore i rischi specifici della mansione e le misure adottate No (delegabile)
    Formazione Addestrare il lavoratore prima dell’assunzione e in caso di cambio mansione o rischio No (delegabile)
    Fornitura DPI Consegnare gratuitamente i dispositivi di protezione individuale adeguati al rischio No (delegabile)
    Sorveglianza sanitaria Attivare la visita medica preventiva e periodica ove prevista No (delegabile)

    La valutazione dei rischi e il DVR

    Il cardine del sistema è la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro. L’esito confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per ogni datore a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Il DVR deve essere redatto in collaborazione con il medico competente (ove nominato) e con il RSPP, e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative o insorgono nuovi rischi.

    La redazione del DVR e la nomina dell’RSPP sono i due unici obblighi che il legislatore definisce non delegabili: qualsiasi altra delega formale non fa venir meno la responsabilità datoriale se non rispetta precisi requisiti di legge.

    Informazione e formazione dei lavoratori

    Il datore deve informare ciascun dipendente sui rischi specifici della propria mansione, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure da seguire in caso di emergenza. La formazione deve essere adeguata, specifica e periodicamente rinnovata; deve svolgersi preferibilmente durante l’orario di lavoro, a spese del datore, e prima dell’effettiva adibizione alla mansione o a seguito di ogni significativo cambiamento del processo produttivo.

    Nomina del medico competente e RSPP

    Il medico competente va nominato nelle attività per cui è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria (lavori con esposizione a rischi specifici quali agenti chimici, rumore, vibrazione ecc.). L’RSPP può essere lo stesso datore di lavoro (per aziende fino a certi limiti dimensionali e di rischio), un dipendente interno o un professionista esterno qualificato. Entrambe le figure collaborano alla redazione e all’aggiornamento del DVR.

    Responsabilità e sanzioni

    Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 comporta conseguenze sia in sede penale (reati contravvenzionali con arresto o ammenda) sia in sede civile (risarcimento del danno in caso di infortuni o malattie professionali). La responsabilità non si trasferisce integralmente con la delega se questa non è formalizzata nei modi di legge e se al delegato non sono stati attribuiti i poteri e le risorse necessari.

    Casi pratici

    Tizio – piccola impresa senza DVR

    Tizio è titolare di un’officina con tre dipendenti. Non avendo mai redatto il DVR, è esposto a sanzioni penali contravvenzionali. Anche in assenza di infortuni l’omissione è sanzionata: deve provvedere immediatamente, coinvolgendo un RSPP esterno se non ha le competenze interne.

    Caia – cambio di mansione senza nuova formazione

    Caia viene spostata da un ufficio amministrativo a un reparto di assemblaggio con uso di macchinari. Il datore è tenuto a erogare una formazione specifica prima dell’adibizione alla nuova mansione: procedere senza formazione integra una violazione degli obblighi di sicurezza.

    Sempronio – infortunio per mancanza di DPI

    Sempronio si ferisce a una mano perché il datore non aveva fornito guanti idonei nonostante il rischio fosse stato rilevato nel DVR. Il datore risponde sia penalmente (violazione dell’obbligo di fornitura DPI) sia civilmente per il danno subito dal lavoratore.

    Domande frequenti

    Chi deve redigere il DVR?

    Il DVR è redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il medico competente (ove nominato), sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La redazione e la firma del DVR non sono delegabili ad altri soggetti.

    Il datore può essere il proprio RSPP?

    Sì, entro i limiti fissati dal D.Lgs. 81/2008: è possibile per alcune categorie di aziende a rischio basso o medio-basso e con un numero di dipendenti contenuto. Per le aziende a rischio elevato o di grandi dimensioni è obbligatorio nominare un RSPP esterno o interno qualificato.

    La formazione sulla sicurezza si svolge in orario di lavoro?

    Sì. La formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 deve svolgersi preferibilmente durante l’orario di lavoro e a carico del datore; non può essere imputata al dipendente come obbligo personale da assolvere fuori orario.

    Cosa succede se il datore non adempie agli obblighi di sicurezza?

    Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda, a seconda della violazione) e, in caso di infortuni o malattie professionali, il datore può essere chiamato a rispondere in sede civile per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

    I lavoratori hanno obblighi di sicurezza?

    Sì. Anche i lavoratori hanno obblighi: devono prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti, utilizzare correttamente i DPI e le attrezzature, segnalare le condizioni di pericolo e non rimuovere i dispositivi di sicurezza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Operazioni esenti IVA: cosa sono (art. 10)

    In sintesi

    • Nessuna IVA in fattura, ma la fatturazione e la registrazione restano obbligatorie.
    • Le operazioni esenti rientrano nell’art. 10 del DPR 633/1972 (decreto IVA).
    • Rientrano nell’esenzione: prestazioni sanitarie, educative, finanziarie, assicurative e locazioni di abitazioni.
    • Chi emette operazioni esenti non può detrarre liberamente l’IVA sugli acquisti: scatta il meccanismo del pro-rata.
    • Le esenti sono diverse dalle non imponibili (esportazioni, art. 8): queste ultime danno pieno diritto alla detrazione.
    • Alcune imprese possono essere esonerati dalla dichiarazione IVA annuale se effettuano solo operazioni esenti art. 10.

    Operazioni esenti IVA: cosa significa davvero

    Nel sistema IVA italiano non tutte le vendite o le prestazioni di servizi finiscono nella stessa categoria. Alcune operazioni sono imponibili (si applica l’aliquota IVA ordinaria o ridotta), altre sono esenti, altre ancora sono non imponibili oppure fuori campo IVA. Confondere queste categorie è uno degli errori più frequenti e può avere conseguenze sia sul diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti sia sugli obblighi formali.

    Le operazioni esenti sono disciplinate dall’art. 10 del DPR 633/1972, il decreto che istituisce e regola l’IVA in Italia. La parola ‘esente’ non significa che l’operazione ignori l’IVA: significa che l’IVA non viene addebitata al cliente, ma l’operazione esiste comunque agli occhi della legge. Chi la effettua deve emettere fattura e registrarla; deve compilare il quadro VE della dichiarazione IVA annuale; ma non incassa IVA e – questa è la conseguenza più rilevante – subisce una riduzione del diritto a detrarre l’IVA che ha pagato sui propri acquisti.

    Questa riduzione avviene attraverso il meccanismo del pro-rata, descritto all’art. 19, commi 5 e seguenti, del DPR 633/1972. In sintesi: se la tua attività genera sia ricavi soggetti a IVA sia ricavi esenti, non puoi detrarre tutta l’IVA sugli acquisti, ma solo la quota proporzionale alla parte ‘imponibile’ della tua attività. Ne parliamo in modo approfondito nell’articolo dedicato al pro-rata.

    Importante: le operazioni esenti art. 10 non vanno confuse con le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali, disciplinate dagli artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633 e dall’art. 41 del DL 331/93). Le non imponibili non addebitano IVA al cliente proprio come le esenti, ma – a differenza di queste – danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al cosiddetto ‘plafond degli esportatori’. Vedremo questa differenza più avanti.

    Categorie principali di operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972
    Categoria Esempi tipici Obbligo fattura/registrazione
    Prestazioni sanitarie Medici, odontoiatri, fisioterapisti (per prestazioni terapeutiche)
    Prestazioni educative Scuole paritarie, lezioni private riconosciute, corsi di formazione
    Operazioni finanziarie Concessione di crediti, operazioni su conti correnti, titoli
    Operazioni assicurative Premi di assicurazione e riassicurazione
    Locazioni abitative Affitto di fabbricati a uso abitativo (salvo opzione per l'imponibilità)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce una scuola di formazione professionale e, nello stesso anno, affitta alcune aule ad altre società (operazioni imponibili). Nel corso dell’anno emette fatture esenti art. 10 per 80.000 euro e fatture imponibili per 20.000 euro. Il totale delle operazioni è 100.000 euro. La percentuale di pro-rata è 20.000 / 100.000 = 20%. Alfa Srl può quindi detrarre solo il 20% dell’IVA pagata sugli acquisti generali (affitto sede, cancelleria, utenze), mentre per i beni usati in modo esclusivo nell’attività imponibile potrebbe applicare regole specifiche. Se nell’anno ha pagato 10.000 euro di IVA su acquisti promiscui, ne detrae solo 2.000.

    Documenti necessari

    • Fatture emesse per le operazioni esenti (conservazione obbligatoria)
    • Registro delle fatture emesse e registro degli acquisti
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE e VF)
    • Documentazione relativa al calcolo del pro-rata (prospetto riepilogativo delle operazioni)
    • Eventuale comunicazione LIPE trimestrale

    Caso 1 – Tizio, medico di base con studio privato

    Scenario. Tizio è un medico di medicina generale che esercita la libera professione. Emette ricevute o fatture ai pazienti per le prestazioni mediche: visite, certificati, referti.

    Come si applica. Le prestazioni sanitarie rese da medici rientrano tra le operazioni esenti art. 10 del DPR 633/1972. Tizio non addebita IVA ai pazienti, ma deve comunque emettere fattura (o ricevuta fiscale nei casi previsti) e tenere i registri IVA. Poiché svolge solo attività esente, non ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (strumenti medici, materiali di consumo, canone locazione studio). Essendo in presenza esclusiva di operazioni esenti art. 10, Tizio rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

    In pratica

    • Nessuna IVA addebitata al paziente: la prestazione medica è esente art. 10.
    • Obbligo di fatturazione e registrazione rimane invariato.
    • IVA sugli acquisti (attrezzature, affitto studio) non detraibile.
    • Esonero dalla dichiarazione IVA annuale se l’attività è esclusivamente esente.

    Caso 2 – Caio, agente assicurativo con attività mista

    Scenario. Caio è un agente assicurativo che percepisce provvigioni dalle compagnie (operazioni esenti art. 10) ma eroga anche consulenze organizzative a imprese (operazioni imponibili al 22%).

    Come si applica. Caio svolge un’attività mista: parte dei suoi ricavi è esente, parte imponibile. Non può detrarre liberamente tutta l’IVA sugli acquisti (computer, software, abbonamenti professionali): deve calcolare il pro-rata sulla base del rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni. La presenza di operazioni esenti riduce la quota di IVA recuperabile. Caio non è esonerato dalla dichiarazione IVA annuale perché ha anche operazioni imponibili.

    In pratica

    • Le provvigioni assicurative sono esenti art. 10: nessuna IVA addebitata alla compagnia.
    • Le consulenze organizzative sono imponibili al 22%: IVA regolare.
    • L’IVA sugli acquisti si detrae solo in proporzione (pro-rata): se il 30% del fatturato è imponibile, si detrae il 30%.
    • Dichiarazione IVA annuale obbligatoria perché l’attività non è esclusivamente esente.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi effettua solo operazioni esenti deve presentare la dichiarazione IVA?

    No. Il DPR 633/1972 prevede che i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti art. 10 siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Se invece l’attività è mista (esenti + imponibili), la dichiarazione è obbligatoria.

    Le operazioni esenti richiedono comunque la fattura?

    Sì. L’esenzione riguarda l’imposta (non si applica l’aliquota IVA), non gli obblighi formali. La fattura va emessa e registrata come per le operazioni imponibili, con l’indicazione ‘operazione esente art. 10 DPR 633/1972’ al posto dell’aliquota.

    Qual è la differenza tra esente e non imponibile?

    È una distinzione fondamentale. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA e limitano la detrazione sull’IVA degli acquisti (scatta il pro-rata). Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Confonderle porta a errori nel calcolo dell’IVA detraibile.

    Qual è la differenza tra esente e fuori campo IVA?

    Le operazioni fuori campo (o escluse) mancano di uno dei presupposti dell’IVA: oggettivo, soggettivo o territoriale. Non entrano nemmeno nel perimetro della legge IVA e non compaiono nella dichiarazione come operazioni rilevanti. Le esenti invece rientrano nel campo IVA ma godono di un’esenzione specifica prevista dall’art. 10.

    Se faccio operazioni sia esenti sia imponibili, perdo tutto il diritto alla detrazione?

    No. Perdi solo la quota di detrazione proporzionale alle operazioni esenti. Il meccanismo si chiama pro-rata: si calcola la percentuale delle operazioni con diritto a detrazione sul totale e si applica quell’aliquota all’IVA sugli acquisti. Se il 70% dell’attività è imponibile, si detrae il 70% dell’IVA sugli acquisti generali.

    Un proprietario che affitta un appartamento è esente IVA?

    Di regola sì: la locazione di fabbricati a uso abitativo rientra tra le operazioni esenti art. 10. Tuttavia la legge prevede la possibilità di optare per il regime di imponibilità in alcuni casi specifici, come per le locazioni a soggetti che non esercitano attività d’impresa. È bene verificare la situazione concreta con un professionista.

    Le operazioni esenti compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

    Sì, se il soggetto non è esonerato. Le operazioni esenti vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione dedicata alle operazioni non soggette a IVA, distinte dalle non imponibili. Concorrono anche al calcolo del pro-rata nel quadro VF.

    Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni non imponibili, art. 6 T.U.IVA, Cessioni di beni IVA e Quando si considera effettuata un’operazione IVA.