Testo dell'articoloVigente
Art. 240 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della società. Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l' IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
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3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.
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3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.
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4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l' IVASS , quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro dello sviluppo economico la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Causa di estinzione dell'autorizzazione
La decadenza è il modo ordinario di estinzione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per cause oggettive che attengono all'effettività dell'esercizio. Diversamente dalla revoca dell'art. 242, che ha natura sanzionatoria, la decadenza è meramente ricognitiva di un fatto: l'impresa ha smesso di essere assicurativa nel senso voluto dalla legge.
Cause tassative
Il comma 1 elenca cinque ipotesi tassative: a) mancato avvio dell'attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressa all'autorizzazione; c) inattività superiore a sei mesi; d) trasferimento dell'intero portafoglio ad altra impresa; e) verificarsi di una causa di scioglimento della società. Le cause sono alternative e ciascuna è sufficiente a determinare l'effetto decadenziale, una volta accertata da IVASS.
Proroga limitata
Per le cause delle lettere a) e c), IVASS può consentire una proroga non superiore a sei mesi in presenza di giustificati motivi. La proroga è strumento di flessibilità che evita decadenze automatiche in presenza di impedimenti temporanei e oggettivi: ritardi nell'autorizzazione di prodotti, problemi tecnici nell'avvio delle reti di vendita, riorganizzazioni straordinarie. La concessione è discrezionale e deve essere motivata.
Decadenza parziale
Il comma 2 prevede che la decadenza possa riguardare solo i rami effettivamente inattivi, lasciando salva l'autorizzazione per i rami ancora esercitati. La regola attua il principio di proporzionalità: l'effetto estintivo è limitato a ciò che è oggettivamente venuto meno. Particolarmente rilevante per compagnie multi-ramo che dismettano specifici comparti come l'auto o il vita.
Provvedimento IVASS e conseguenze
IVASS accerta la decadenza con provvedimento pubblicato nel Bollettino. L'atto è di natura dichiarativa: il momento decadenziale coincide con il verificarsi del presupposto, non con la pronuncia IVASS. Conseguenza tipica è l'avvio della liquidazione ordinaria ex art. 241, salvo che la decadenza derivi da trasferimento dell'intero portafoglio, nel qual caso l'impresa cessa naturalmente l'attività assicurativa.
Rapporti con la disciplina europea Solvency II
Le cause di decadenza richiamate riproducono ed adattano lo schema delineato dall'art. 144 della direttiva 2009/138/CE Solvency II in materia di withdrawal of authorisation. La direttiva impone agli Stati membri di prevedere la revoca dell'autorizzazione in casi tipici di cessazione dell'attività effettiva, con l'obiettivo di evitare la presenza nel mercato di soggetti formalmente autorizzati ma sostanzialmente inattivi. Il Codice italiano combina queste cause con quelle del diritto societario interno, realizzando una disciplina coerente con il diritto europeo.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la valutazione dei giustificati motivi per la proroga deve fondarsi su elementi documentali oggettivi, non su generiche difficoltà di mercato. Il diniego della proroga è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o difetto di istruttoria.
Casi pratici
Caso 1: Mancato avvio per crisi del mercato
Caso 2: Decadenza parziale ramo auto
Domande frequenti
Quali sono le cause di decadenza?
Mancato avvio attività entro 12 mesi, rinuncia espressa, inattività superiore a 6 mesi, trasferimento intero portafoglio, causa di scioglimento della società. Le cause sono tassative e alternative.
IVASS può concedere proroghe?
Sì, limitata a 6 mesi e solo per le cause di mancato avvio o inattività, in presenza di giustificati motivi che devono risultare dalla richiesta dell'impresa.
La decadenza può essere parziale?
Sì. Se l'inattività riguarda solo alcuni rami, la decadenza concerne esclusivamente tali rami, lasciando salva l'autorizzazione per quelli ancora esercitati.