- I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono iscritti nel registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino IVASS.
- La pubblicità nel registro delle imprese rende opponibile la misura ai terzi dalla data di iscrizione.
- Le modifiche e cessazioni del provvedimento seguono le medesime forme di pubblicità.
- Gli atti dei commissari sono firmati con l'indicazione della qualità e della procedura in corso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 237 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti in materia di pubblicità
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell' IVASS , nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell' IVASS , mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L' IVASS , qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.
Commento
Funzione del regime pubblicitario
La pubblicità degli atti della procedura assolve a due funzioni: rendere opponibile la misura ai terzi e informare il mercato circa la situazione dell'impresa. La doppia iscrizione, nel registro delle imprese e nel Bollettino IVASS, garantisce capillarità informativa nei confronti delle controparti contrattuali, dei creditori, degli assicurati e degli intermediari finanziari.
Registro delle imprese
L'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per sede legale produce l'opponibilità ai terzi dalla data di iscrizione, secondo le regole generali dell'art. 2193 c.c. Prima dell'iscrizione i terzi in buona fede che abbiano contrattato con l'impresa o con i precedenti organi possono opporre l'ignoranza della procedura. Dopo l'iscrizione vige presunzione assoluta di conoscenza.
Bollettino IVASS
La pubblicazione nel Bollettino IVASS, disponibile in via telematica sul sito istituzionale dell'autorità, ha funzione di pubblicità notizia rafforzata. Diffusa nel circuito delle imprese assicurative, dei riassicuratori e degli intermediari, garantisce conoscenza qualificata nel settore. Il regolamento IVASS n. 2/2013 dettaglia tempi, modi e contenuti delle pubblicazioni.
Pubblicità delle modifiche
Il regime si estende a tutte le modifiche del provvedimento iniziale: sostituzione di commissari, integrazioni del mandato, proroghe, autorizzazioni a operazioni straordinarie. Anche la cessazione segue le medesime forme di pubblicità, in modo che il mercato sia informato del ritorno dell'impresa alla gestione ordinaria. La continuità del flusso pubblicitario rafforza la trasparenza dell'intero ciclo della procedura.
Sottoscrizione qualificata degli atti
Gli atti dei commissari sono sottoscritti con indicazione della qualità e dell'oggetto della procedura in corso. La menzione, oltre a funzione informativa, garantisce la riconducibilità dell'atto alla procedura e cristallizza la responsabilità degli organi straordinari verso i terzi. L'omissione della qualifica può generare confusione sul soggetto agente e contenziosi in tema di legittimazione passiva.
Rapporti con la pubblicità europea
Per le imprese con succursali in altri Stati membri, la pubblicità italiana è integrata da forme rafforzate previste dagli artt. 253 e 254 del Codice: comunicazione individuale ai creditori comunitari nella lingua dello Stato di residenza, pubblicazione su Gazzette ufficiali UE quando necessario, notifica all'EIOPA per il coordinamento europeo. Il flusso pubblicitario assicura piena conoscibilità della misura nel mercato unico, evitando vuoti informativi che pregiudicherebbero gli assicurati e i creditori transfrontalieri.
Il regolamento IVASS n. 2/2013 disciplina tempi, modalità e contenuti delle pubblicazioni nel Bollettino, prevedendo standardizzazione informativa che facilita la consultazione da parte di operatori, intermediari e assicurati interessati alla posizione complessiva dell'impresa coinvolta nella procedura.
Casi pratici
Caso 1: Terzo contraente in buona fede
Caso 2: Atto non sottoscritto con qualifica
Domande frequenti
Quando il provvedimento è opponibile ai terzi?
Dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, secondo le regole generali dell'art. 2193 c.c. La pubblicazione nel Bollettino IVASS ha funzione informativa rafforzata nel settore.
Anche le modifiche del provvedimento devono essere pubblicate?
Sì, ogni modifica come sostituzione di commissari, proroghe o integrazioni del mandato segue il medesimo regime pubblicitario del provvedimento iniziale.
Come devono firmare i commissari gli atti?
Con indicazione della qualità di commissario e della procedura di amministrazione straordinaria in corso, per assicurare riconducibilità e trasparenza dell'atto.
Vedi anche