Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 244 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7 , intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

In sintesi

  • Le regole su decadenza e revoca delle imprese di riassicurazione richiamano quelle delle imprese di assicurazione, con adattamenti.
  • I presupposti coincidono ma sono valutati con riguardo alla specificità del business riassicurativo.
  • La disciplina si applica anche alle succursali italiane di imprese di riassicurazione di Stati terzi.
  • Le conseguenze includono la liquidazione coatta amministrativa secondo le regole proprie del settore.
Indice dei contenuti

Tecnica di rinvio

L'art. 244 disciplina decadenza e revoca dell'autorizzazione delle imprese di riassicurazione mediante una tecnica di rinvio recettizio alle norme corrispondenti per le imprese di assicurazione. Il rinvio agli artt. 240 e 242, con gli adattamenti del caso, evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica nel trattamento di soggetti che, pur con caratteristiche operative diverse, condividono finalità prudenziali e di tutela del mercato assicurativo.

Specificità del business riassicurativo

Le imprese di riassicurazione non operano direttamente con il pubblico ma assumono rischi assicurativi da altre compagnie cedenti. Ne deriva la diversità degli interessi tutelati: i creditori principali non sono assicurati persone fisiche ma compagnie di assicurazione. La valutazione dei presupposti di decadenza e revoca tiene conto di questa specificità, considerando in particolare gli effetti sistemici sulle compagnie cedenti italiane.

Decadenza

Si applicano le cause dell'art. 240: mancato avvio attività, rinuncia, inattività prolungata, trasferimento del portafoglio, scioglimento societario. La proroga IVASS di sei mesi resta concedibile alle medesime condizioni. La decadenza può essere parziale rispetto ai rami di rischio assunti, anche se nella prassi i riassicuratori operano su categorie di rischio più ampie rispetto alle compagnie dirette.

Revoca

I presupposti dell'art. 242 sono parimenti adattati: gravi violazioni di legge, persistente deficit del Solvency Capital Requirement, impossibilità di garantire la solvibilità. La revoca consegue all'istruttoria IVASS e a proposta motivata al MISE. La sequenza procedimentale ricalca quella delle imprese dirette, comprese le garanzie di contraddittorio ex art. 10 L. 241/1990 e l'impugnabilità davanti al TAR Lazio.

Estensione ai Paesi terzi

Il comma 3 estende la disciplina alle succursali italiane di imprese di riassicurazione di Stati terzi. L'efficacia dei provvedimenti è limitata alla sede secondaria, in continuità con il principio di territorialità dell'art. 239. La regola è particolarmente rilevante per le compagnie riassicurative con sede in piazze offshore come Bermuda o Cayman, che storicamente concentrano larga parte del business mondiale di riassicurazione.

Effetti sistemici sulle cedenti

La crisi di un'impresa di riassicurazione ha effetti sistemici sulle compagnie cedenti italiane, che vedono compromessa la copertura dei rischi trasferiti. Le cedenti devono ricostituire le coperture con altri riassicuratori, sostenendo eventuali costi aggiuntivi, e possono dover incrementare le riserve tecniche per i rischi rimasti non riassicurati. IVASS monitora questi effetti attraverso la vigilanza prudenziale sulle compagnie cedenti, attivando se necessario misure di intervento tempestivo per evitare che la crisi del riassicuratore generi effetti a catena nel mercato assicurativo nazionale.

Il regolamento IVASS specifico in materia di riassicurazione integra la disciplina del Codice fornendo standard tecnici aggiornati sui requisiti prudenziali, sulla qualità del capitale e sulle modalità di calcolo del Solvency Capital Requirement per i riassicuratori.

Casi pratici

Caso 1: Revoca per riassicuratore con deficit prudenziale

Caso 2: Decadenza per inattività di riassicuratore

Domande frequenti

La disciplina è la stessa delle imprese assicurative?

Sì, l'art. 244 richiama gli artt. 240 e 242 con adattamenti dovuti alla specificità del business riassicurativo. Le regole sono sostanzialmente parallele.

Chi sono i creditori delle imprese di riassicurazione?

Principalmente le compagnie di assicurazione cedenti, non assicurati persone fisiche. La valutazione delle misure di crisi considera gli effetti sistemici sul mercato assicurativo.

Vale anche per le succursali extra UE?

Sì, il comma 3 estende la disciplina alle succursali italiane di imprese di riassicurazione di Stati terzi, con efficacia limitata al territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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