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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il provvedimento di liquidazione coatta è iscritto nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino IVASS.
  • L'iscrizione rende opponibile la procedura ai terzi dalla data di pubblicazione.
  • Le forme di pubblicità seguono il modello già delineato dall'art. 237 per l'amministrazione straordinaria.
  • Tutti gli atti dei commissari liquidatori sono sottoscritti con indicazione della qualità e della procedura.

Testo dell'articoloVigente

Art. 247 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti in materia di pubblicità

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell' IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.

2. L' IVASS , qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Commento

Identità funzionale con l'art. 237

L'art. 247 disciplina la pubblicità della liquidazione coatta amministrativa con modalità sostanzialmente identiche a quelle dell'art. 237 per l'amministrazione straordinaria. La scelta legislativa di replicare il regime risponde a un'esigenza di uniformità: i terzi interessati, creditori, controparti contrattuali, assicurati, devono poter contare su un sistema pubblicitario coerente indipendentemente dal tipo di procedura attivata.

Iscrizione nel registro delle imprese

L'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per la sede legale dell'impresa rende il provvedimento opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2193 c.c. La data di iscrizione segna il momento in cui cessa la possibilità per i terzi in buona fede di invocare l'ignoranza incolpevole della procedura. Da quel momento ogni atto compiuto con la società deve essere valutato alla luce della pendenza della liquidazione coatta.

Bollettino IVASS

La pubblicazione nel Bollettino IVASS, oggi disponibile in modalità telematica sul portale istituzionale, assicura pubblicità qualificata nel settore assicurativo, finanziario e tra gli intermediari professionali. Per la liquidazione coatta, la pubblicazione nel Bollettino svolge anche funzione di richiamo per i creditori ad attivarsi tempestivamente nelle forme dell'accertamento del passivo ex art. 252 ss.

Pubblicità delle modifiche

Il regime si estende a tutte le vicende successive: sostituzione dei commissari liquidatori, autorizzazioni per operazioni straordinarie, approvazioni di programmi di liquidazione, chiusura della procedura. La continuità del flusso pubblicitario rispecchia la complessità della liquidazione e tutela tanto i creditori già insinuati quanto i terzi che entrino in contatto con la procedura in fasi successive.

Sottoscrizione qualificata

Gli atti dei commissari liquidatori devono essere sottoscritti con indicazione della qualità e della procedura in corso. La menzione assicura riconducibilità dell'atto alla procedura, individuando con chiarezza il soggetto agente e cristallizzando la responsabilità degli organi liquidatori. L'omissione della qualifica può generare contenziosi sulla legittimazione e configurare in casi estremi responsabilità personale del commissario verso i terzi indotti in errore.

Coordinamento con il GDPR

La gestione dei dati personali nella pubblicità della procedura deve rispettare il GDPR (regolamento UE 2016/679) e il Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 come novellato). La pubblicazione di nominativi di assicurati persone fisiche è limitata a quanto strettamente necessario per l'effettiva conoscibilità della procedura, evitando esposizione indebita di dati sensibili relativi a polizze vita o salute. I commissari liquidatori, in qualità di titolari del trattamento, sono tenuti a rispettare i principi di minimizzazione e di accountability stabiliti dal GDPR.

L'archiviazione storica delle pubblicazioni del Bollettino IVASS consente la ricostruzione completa delle procedure di crisi del settore, costituendo banca dati di interesse non solo operativo ma anche scientifico e statistico per gli studi sul mercato assicurativo italiano.

Casi pratici

Caso 1: Terzo creditore informato dalla pubblicazione

Caso 2: Atto privo di indicazione della procedura

Domande frequenti

Quando il provvedimento è opponibile ai terzi?

Dalla data di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per la sede legale, secondo le regole generali dell'art. 2193 c.c.

Bollettino IVASS e registro hanno lo stesso valore?

Il registro delle imprese ha funzione costitutiva dell'opponibilità ai terzi. Il Bollettino IVASS svolge pubblicità qualificata nel settore assicurativo e funge da richiamo per i creditori.

Come devono firmare i commissari liquidatori?

Con indicazione della qualità di commissario liquidatore e della liquidazione coatta amministrativa in corso, per assicurare riconducibilità dell'atto e trasparenza nei rapporti con i terzi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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