- Il tribunale del centro degli interessi principali dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa, su richiesta di creditori, PM o d'ufficio.
- Quando l'impresa è già in amministrazione straordinaria, può ricorrere anche i commissari straordinari.
- Se l'insolvenza preesiste alla liquidazione coatta, il tribunale la accerta con sentenza in camera di consiglio.
- Si applicano le disposizioni dell'art. 297 del codice della crisi e dell'insolvenza per gli effetti dell'accertamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 248 D.Lgs. 209/2005 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza , anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. 45 56 60 64
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
Commento
Doppia ipotesi di accertamento
L'art. 248 disciplina due situazioni distinte: l'accertamento dell'insolvenza di un'impresa non ancora sottoposta a liquidazione coatta e l'accertamento successivo per impresa già in liquidazione. La distinzione ha rilievo pratico significativo perché l'accertamento giudiziale dell'insolvenza apre la strada alle azioni revocatorie e alle responsabilità penali, secondo lo schema dell'art. 297 del codice della crisi.
Competenza territoriale
Competente è il tribunale del luogo in cui l'impresa ha il centro degli interessi principali. Il criterio è desunto dal regolamento UE 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera ed è oggi consolidato nella prassi delle procedure concorsuali europee. Coincide tendenzialmente con la sede legale ma può differire in caso di operatività effettiva concentrata altrove. La centralizzazione del foro evita conflitti di competenza e facilita la concentrazione delle azioni connesse.
Legittimazione attiva
Possono ricorrere uno o più creditori, il pubblico ministero o, in casi qualificati, il tribunale d'ufficio. Quando l'impresa è in amministrazione straordinaria, la legittimazione è estesa ai commissari straordinari. Quando è già in liquidazione coatta, ricorrono i commissari liquidatori o il PM. La pluralità delle iniziative riflette il rilievo pubblicistico dell'accertamento dell'insolvenza, che non interessa solo i singoli creditori ma l'intero sistema.
Procedura camerale
Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio, dopo aver sentito IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa o i loro successori commissariali. Il modello camerale assicura speditezza compatibile con il contraddittorio essenziale. La sentenza è impugnabile con appello secondo le regole comuni del processo concorsuale. Tipicamente vengono sentiti anche commissari straordinari e liquidatori già in carica per fornire elementi conoscitivi utili.
Effetti ex art. 297 CCII
Il rinvio all'art. 297 del codice della crisi e dell'insolvenza richiama gli effetti tipici dell'accertamento giudiziale dell'insolvenza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa: decorrenza dei termini per le azioni revocatorie ex artt. 165-170 CCII, esperimento delle azioni di responsabilità contro gli ex amministratori, attivazione delle conseguenze penali per i reati di bancarotta delle imprese soggette a LCA. L'accertamento è quindi presupposto procedurale di una serie di strumenti recuperatori e sanzionatori essenziali per la massa.
Conseguenze penali per gli ex amministratori
L'accertamento giudiziale dell'insolvenza apre la strada all'applicazione dei reati di bancarotta delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, secondo gli artt. 322 ss. CCII che hanno sostituito gli omologhi articoli della legge fallimentare. Gli ex amministratori, sindaci e direttori generali possono rispondere di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, secondo le specifiche fattispecie. La giurisprudenza ha più volte ribadito la rilevanza dell'accertamento dell'insolvenza come elemento costitutivo dei reati di bancarotta nelle procedure speciali assicurative.
Casi pratici
Caso 1: Insolvenza accertata prima della LCA
Caso 2: Insolvenza accertata in corso di LCA
Domande frequenti
Chi può chiedere l'accertamento dell'insolvenza?
Creditori, pubblico ministero o tribunale d'ufficio. Se l'impresa è in amministrazione straordinaria, anche i commissari straordinari. Se in liquidazione coatta, anche i commissari liquidatori.
Qual è il tribunale competente?
Quello del luogo in cui l'impresa ha il centro degli interessi principali, criterio derivato dal regolamento UE 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera.
A cosa serve l'accertamento giudiziale?
Apre la strada alle azioni revocatorie ex artt. 165-170 CCII, alle azioni di responsabilità contro gli ex amministratori e all'esperimento di reati di bancarotta secondo l'art. 297 del codice della crisi.
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