← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa ed esercitano tutte le azioni ad essa spettanti.
  • Procedono all'accertamento del passivo e alla liquidazione dell'attivo nell'interesse della massa.
  • Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e fornisce pareri obbligatori.
  • IVASS può emanare direttive e stabilire autorizzazioni preventive per categorie di operazioni rilevanti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 250 D.Lgs. 209/2005 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall' IVASS . Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.

3. L' IVASS , in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso IVASS . I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell' IVASS . Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari presentano semestralmente all' IVASS una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L' IVASS fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall' IVASS , con regolamento, sull'andamento della liquidazione.

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione … , nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell' IVASS .

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione dell' IVASS e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministero dello sviluppo economico , ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell' IVASS , possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Commento

Rappresentanza legale e poteri

I commissari liquidatori assumono la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti, procedono all'accertamento del passivo e alla liquidazione dell'attivo. La concentrazione dei poteri replica lo schema del curatore fallimentare ma con marcata impronta pubblicistica, accentuata dalla qualifica di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. Il modello tutela l'interesse della massa dei creditori e in particolare degli assicurati.

Azioni esperibili

Tra le azioni proponibili rilevano in particolare le azioni di responsabilità contro ex amministratori e sindaci ex artt. 2393 ss. c.c., le azioni revocatorie ex artt. 165-170 CCII richiamati, le azioni di recupero crediti, le azioni risarcitorie verso terzi. La legittimazione attiva piena dei commissari evita stallo procedurale e consente recupero efficiente dell'attivo. Le azioni si prescrivono secondo le regole proprie ma con decorrenza dal decreto di liquidazione coatta nei casi tipici.

Comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza ha duplice funzione: assistere i commissari nell'esercizio delle funzioni con pareri obbligatori o facoltativi e vigilare sulla regolarità della liquidazione. La vigilanza si esplica con verifiche periodiche sull'adeguatezza delle procedure amministrative e accertamenti sui rapporti patrimoniali. Il comitato è organo terzo rispetto ai commissari, ma collabora attivamente alla corretta condotta della procedura.

Direttive IVASS

IVASS può emanare direttive generali con regolamento o specifiche con istruzioni, anche stabilendo che talune categorie di operazioni richiedano preventivo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione IVASS. Il regolamento IVASS n. 8/2008 disciplina questi profili. I componenti degli organi liquidatori rispondono personalmente dell'inosservanza delle prescrizioni IVASS, fatta salva l'inopponibilità ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

Programma di liquidazione

Nella prassi i commissari liquidatori predispongono un programma di liquidazione che individua tempi, modalità e strategie di realizzo dell'attivo e di soddisfazione del passivo. Il programma è soggetto ad approvazione IVASS e parere del comitato di sorveglianza, in coerenza con lo schema dell'art. 213 della vecchia legge fallimentare e dell'art. 304 CCII. Costituisce il documento di pianificazione operativa della procedura e benchmark per la valutazione dell'operato dei commissari.

Responsabilità degli organi liquidatori

I commissari liquidatori e i componenti del comitato di sorveglianza rispondono dei danni causati nell'esercizio delle funzioni, secondo lo schema generale della responsabilità degli amministratori societari ex artt. 2392-2394 c.c., con il temperamento legato alla natura pubblicistica dell'incarico. Le azioni di responsabilità sono esperibili dall'impresa risanata, dai creditori insoddisfatti e da IVASS in qualità di autorità di vigilanza. La copertura assicurativa di responsabilità professionale (D&O specifica per commissari) è ormai prassi consolidata e tutela gli incaricati da pretese risarcitorie eccessive.

Casi pratici

Caso 1: Azione di responsabilità contro ex amministratori

Caso 2: Autorizzazione IVASS per cessione asset

Domande frequenti

Quali azioni possono esperire i commissari liquidatori?

Azioni di responsabilità ex artt. 2393 ss. c.c., revocatorie ex artt. 165-170 CCII, recupero crediti, azioni risarcitorie verso terzi. Hanno legittimazione attiva piena per ogni azione utile alla massa.

IVASS può intervenire nella gestione?

Sì, attraverso direttive generali o specifiche e con autorizzazioni preventive per categorie di operazioni rilevanti. I componenti degli organi liquidatori rispondono personalmente dell'inosservanza delle prescrizioni.

Esiste un programma di liquidazione?

Nella prassi i commissari predispongono un programma di liquidazione approvato da IVASS con parere del comitato di sorveglianza, simile a quello dell'art. 304 CCII per le procedure ordinarie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.