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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I creditori esclusi o ammessi con riserva possono opporsi allo stato passivo entro 15 giorni dalla comunicazione ex art. 252 comma 9.
  • L'opposizione segue le forme del codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) agli artt. 206 e 207.
  • Il termine e raddoppiato per i creditori residenti in altri Stati membri ex art. 253 comma 4.
  • La pronuncia sull'opposizione e appellabile entro 15 giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 255.

Testo dell'articoloVigente

Art. 254 D.Lgs. 209/2005 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.

2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

Commento

La funzione dell'opposizione

L'art. 254 cod. ass. apre il rimedio giurisdizionale per chi sia stato escluso dallo stato passivo o ammesso con riserva. La disposizione tutela il diritto di difesa ex art. 24 Cost. trasponendolo nel contesto specialistico della liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative. La forma e l'opposizione, scelta dal legislatore per garantire celerita: l'atto introduttivo investe il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, senza necessita di nuovo accertamento di insolvenza.

Termine breve e dies a quo

Il termine di 15 giorni decorre dal ricevimento della comunicazione ex art. 252 comma 9, ossia dalla notizia formale dell'esito dell'esame del credito. La brevita del termine si spiega con l'esigenza di non rallentare la fase di liquidazione e ripartizione; e termine perentorio, la cui scadenza preclude la contestazione e consente di consolidare lo stato passivo come base per i riparti ex art. 260. Per i creditori UE il termine e raddoppiato a 30 giorni ex art. 253 comma 4.

Rinvio al codice della crisi e dell'insolvenza

Il comma 2 rinvia agli artt. 206 e 207 del d.lgs. 14/2019 (CCII), che disciplinano la fase di verifica dei crediti nella liquidazione giudiziale e nella LCA. L'opposizione segue cosi un rito specializzato uniforme alle procedure concorsuali, con istruzione documentale, possibile prova testimoniale e decisione con sentenza. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che si tratta di giudizio a cognizione piena, non meramente cautelare (Cass. SU 11261/2003 in tema di equivalente disciplina previgente).

Rapporti con appello e ripartizione

La sentenza che decide sull'opposizione e appellabile ex art. 255 nel termine breve di 15 giorni dalla notificazione. La pendenza dell'opposizione non blocca la procedura ne i riparti, perche l'art. 260 comma 3 prevede accantonamenti specifici per crediti non ancora definiti. Sul piano sistematico la norma si collega all'art. 261 sui contestabili adempimenti finali, completando l'architettura giurisdizionale della liquidazione coatta amministrativa.

Profili tecnici dell'atto introduttivo

L'opposizione si introduce con ricorso al tribunale del centro degli interessi principali, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto, indicazione dei mezzi di prova e produzione documentale. La procedura segue le regole degli artt. 206 e 207 CCII, con costituzione del contraddittorio dei commissari e degli altri creditori interessati. La decisione e adottata in camera di consiglio con sentenza appellabile. Il difetto di legittimazione (creditore non opposto in fase di formazione dello stato passivo) o di interesse (credito gia integralmente riconosciuto) conduce a dichiarazione di inammissibilita. Sul piano dei mezzi istruttori e ammessa la prova documentale, testimoniale entro i limiti dell'art. 2721 c.c. e la consulenza tecnica d'ufficio per quantificazioni complesse (esempio: danno biologico in sinistri RC auto).

Casi pratici

Caso 1: Credito chirografo escluso

Caso 2: Credito ammesso con riserva

Domande frequenti

Chi puo proporre opposizione allo stato passivo?

I creditori esclusi o ammessi con riserva, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 252 comma 9. Per i creditori UE il termine e raddoppiato.

Quale rito si applica all'opposizione?

Quello degli artt. 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), che disciplinano la verifica dei crediti nelle procedure concorsuali.

La pendenza dell'opposizione blocca i riparti?

No. I commissari procedono ai riparti accantonando ex art. 260 comma 3 le somme corrispondenti al credito contestato, da liberare in base all'esito definitivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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