Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

Non imponibile non è uguale a esente: la distinzione che conta

Nel linguaggio comune si dice spesso ‘senza IVA’ per indicare qualsiasi operazione che non espone l’imposta in fattura. Ma nella legge IVA italiana questa espressione nasconde situazioni molto diverse tra loro. Un’operazione può non addebitare IVA perché è esente (art. 10 DPR 633/1972), perché è non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9 dello stesso decreto e art. 41 del DL 331/1993), oppure perché è direttamente fuori campo IVA. Le conseguenze operative di queste tre categorie sono radicalmente diverse.

Le operazioni non imponibili sono quelle che la legge esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA non perché l’operazione sia ‘privilegiata’ in senso sociale o economico (come avviene per la sanità o l’istruzione), ma perché avvengono al di fuori del territorio italiano o hanno un collegamento con mercati esteri. La logica è quella del principio di destinazione: l’IVA si applica nel paese di consumo finale, non in quello di produzione. Quando si esporta, il bene sarà consumato all’estero e sarà lì che verrà eventualmente tassato.

La conseguenza più importante per chi effettua queste operazioni è duplice: da un lato non si addebita IVA al cliente estero o comunitario; dall’altro si conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia per realizzare quelle stesse operazioni. Questo le rende radicalmente diverse dalle esenti art. 10, che invece limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi esporta molto può quindi accumulare un credito IVA significativo, che può essere rimborsato, compensato o riportato all’anno successivo.

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Un altro effetto riguarda chi esporta in modo continuativo. Secondo l’art. 1 del DL 746/1983, chi nell’anno solare precedente ha effettuato esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b) per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari può acquistare beni e servizi senza IVA, nei limiti del plafond. In alternativa all’anno solare precedente si possono assumere come riferimento, mese per mese, i dodici mesi precedenti. Per farlo l’esportatore abituale invia al fornitore una dichiarazione d’intento: non vale per le operazioni esenti dell’art. 10.

Principali operazioni non imponibili IVA e riferimenti normativi
Tipo di operazione Riferimento normativo Effetto sul plafond
Esportazioni dirette di beni Art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/1972 Sì, concorre
Cessioni a esportatori abituali (con dichiarazione d'intento) Art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 No (per il fornitore)
Servizi relativi a esportazioni e trasporti internazionali Art. 9 DPR 633/1972 Sì, concorre
Cessioni intracomunitarie di beni a soggetti IVA UE Art. 41 DL 331/1993 Sì, concorre

Art. 8, lettere a, b e c: le tre ipotesi di esportazione

L’art. 8 del DPR 633/1972 non descrive un’unica esportazione ma tre ipotesi, con prove diverse. Il testo usa ancora l’espressione «Comunità economica europea» per indicare il territorio dell’Unione europea.

Art. 8, comma 1, DPR 633/1972: le ipotesi di cessione all’esportazione
Ipotesi Cosa prevede Come si prova l’esportazione
Lettera a Cessione con trasporto o spedizione dei beni fuori dall’Unione europea a cura o a nome del cedente (anche per incarico del cessionario) Documento doganale, oppure vidimazione dell’ufficio doganale sulla fattura o sulla bolla di accompagnamento
Lettera b Cessione con trasporto o spedizione fuori dall’Unione europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto Vidimazione dell’ufficio doganale o postale su un esemplare della fattura
Lettera b-bis Cessioni con trasporto fuori dall’Unione europea entro 180 giorni alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco dell’art. 26 della L. 125/2014, per finalità umanitarie Documentazione doganale
Lettera c Cessioni e servizi resi a chi, avendo esportato, acquista senza IVA con la dichiarazione d’intento Dichiarazione d’intento con ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate

La lettera b non vale per i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di altri mezzi di trasporto ad uso privato, né per i beni trasportati nei bagagli personali fuori dall’Unione europea.

Fattura a un privato extra-UE: si può usare l’art. 8?

Sì, se la cessione rientra nella lettera b: il testo parla di «cessionario non residente» e non richiede che abbia la partita IVA. Servono però il trasporto o la spedizione fuori dall’Unione europea entro 90 giorni dalla consegna e la vidimazione doganale (o postale) sulla fattura. Restano esclusi i beni che il cliente porta con sé nei bagagli personali e i mezzi di trasporto ad uso privato. Un negozio che consegna la merce al turista che la porta via con sé non può quindi usare la lettera b.

Quale articolo per fatturare un servizio a un cliente estero

L’art. 8 riguarda le cessioni di beni. Per i servizi conta prima di tutto il luogo di effettuazione: ai sensi dell’art. 7-ter i servizi resi a un soggetto passivo stabilito in Italia sono territoriali, quelli resi a un soggetto passivo stabilito all’estero sono fuori dal territorio dello Stato. Il servizio a un’impresa tedesca o statunitense è quindi di norma fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, non una operazione non imponibile dell’art. 8.

Cambia l’annotazione da riportare in fattura (art. 21, commi 6 e 6-bis): «operazione non imponibile» per le operazioni degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater; «inversione contabile» per i servizi a un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato UE; «operazione non soggetta» per le operazioni che si considerano effettuate fuori dall’Unione europea. L’art. 9, invece, riguarda i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti, spedizioni, servizi doganali e simili): una consulenza informatica non rientra tra questi.

Dichiarazione d’intento: come funziona

L’esportatore abituale che vuole acquistare o importare senza IVA presenta una dichiarazione d’intento redatta sul modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa per via telematica all’Agenzia, che rilascia una ricevuta con il protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare più operazioni. Gli estremi del protocollo vanno indicati nelle fatture emesse dal fornitore in base ad essa (art. 1, comma 1, lett. c, DL 746/1983). Il limite di acquisto è il plafond: l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni dell’anno solare precedente, oppure quello dei dodici mesi precedenti se si è scelta questa opzione (art. 8, secondo comma).

Fattura sbagliata: IVA applicata su un’operazione non imponibile

Se il fornitore indica in fattura un’imposta superiore a quella reale, ad esempio applica l’IVA su una cessione che era non imponibile, l’imposta è dovuta per l’intero importo indicato (art. 21, comma 7). Per correggere l’errore si può emettere una variazione in diminuzione, ma entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art. 26, comma 3). Nel caso opposto, cioè una fattura non imponibile emessa senza i requisiti, l’imposta non addebitata va regolarizzata con una fattura di rettifica che indichi l’IVA (art. 26, comma 1).

Art. 8-bis: navi e aeromobili

L’art. 8-bis assimila alle esportazioni, se non rientrano già nell’art. 8, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o alla pesca, di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, dei relativi apparati motori, ricambi e dotazioni di bordo, e i servizi di costruzione, manutenzione, riparazione e noleggio di questi mezzi. Le navi da diporto sono escluse.

Esempio pratico

  • Beta Snc produce componenti meccanici e li vende a un’azienda tedesca registrata ai fini IVA in Germania. Si tratta di una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Beta Snc emette fattura senza IVA, indica il numero di identificazione IVA del cliente tedesco e compila il modello INTRA. Nell’anno, Beta Snc ha acquistato materie prime e macchinari pagando 18.000 euro di IVA. Poiché tutte le sue operazioni sono non imponibili, ha diritto a detrarre integralmente quei 18.000 euro. Se non li può compensare, può chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30, terzo comma, lett. b), DPR 633, perché le operazioni non imponibili superano il 25% di tutte le operazioni effettuate.

Documenti necessari

  • Fatture di vendita con indicazione ‘operazione non imponibile’ e riferimento normativo (art. 8 o art. 41 DL 331/93)
  • Documentazione doganale (bolletta di esportazione) per le esportazioni extra-UE
  • Modelli INTRA (INTRA 1-bis per le cessioni intracomunitarie) presentati all’Agenzia delle Dogane
  • Dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali (se si è il fornitore)
  • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE sezione operazioni non imponibili, VF, VX)

Caso 1 – Tizio, consulente IT con clienti extra-UE

Scenario. Tizio è un consulente informatico italiano che fornisce servizi di sviluppo software a un’azienda negli Stati Uniti. Il cliente è una società commerciale americana, non registrata ai fini IVA in Italia.

Come si applica. Il cliente è una società commerciale statunitense, quindi un soggetto passivo non stabilito in Italia. Per l’art. 7-ter DPR 633/1972 il servizio non si considera effettuato nel territorio dello Stato: è fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale e Tizio riporta in fattura l’annotazione «operazione non soggetta» (art. 21, comma 6-bis). Non si tratta di un servizio internazionale dell’art. 9, che riguarda trasporti, spedizioni e servizi doganali. Tizio non addebita IVA e conserva il diritto alla detrazione sull’IVA degli acquisti (hardware, software, abbonamenti professionali): non c’è alcun pro-rata, a differenza di chi effettua operazioni esenti art. 10. Se le operazioni non soggette di questo tipo prevalgono sul totale, può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile (art. 30, terzo comma, lett. d).

In pratica

  • Nessuna IVA in fattura al cliente estero: operazione non imponibile o fuori campo.
  • IVA sugli acquisti italiani (attrezzature, utenze studio) pienamente detraibile.
  • Nessun pro-rata: la detrazione non è limitata dalle operazioni con l’estero.
  • Se prevalgono le operazioni non imponibili, possibile credito IVA rimborsabile.

Caso 2 – Caio, produttore agricolo che esporta in Francia

Scenario. Caio possiede un’azienda agricola che produce vino. Vende partite di vino sia a ristoranti italiani (operazioni imponibili al 22% o con aliquota ridotta) sia a un importatore francese registrato ai fini IVA in Francia (cessione intracomunitaria).

Come si applica. Le cessioni al ristoratore italiano sono imponibili: Caio addebita IVA. Le cessioni all’importatore francese sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Caio emette fattura senza IVA, verifica il numero IVA del cliente francese tramite il sistema VIES e compila il modello INTRA 1-bis. Per queste vendite Caio non perde il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (fertilizzanti, attrezzature, bottiglie). Se nel complesso le esportazioni pesano per oltre il 10% del volume d’affari, Caio può avere i requisiti per acquistare senza IVA con la dichiarazione d’intento: le regole del plafond per le cessioni intracomunitarie vanno verificate caso per caso.

In pratica

  • Cessioni intracomunitarie all’importatore francese: non imponibili art. 41 DL 331/93, senza IVA.
  • Verifica obbligatoria del numero IVA del cliente UE tramite VIES prima di emettere senza IVA.
  • IVA sugli acquisti: pienamente detraibile anche per la quota relativa alle vendite in Francia.
  • Per diventare esportatore abituale conta il peso delle esportazioni (art. 8, lettere a e b) sul volume d’affari: oltre il 10%.

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Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra non imponibile ed esente?

È la più importante distinzione nella classificazione IVA. Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633, art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA ma limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi confonde le due categorie rischia di calcolare male l’IVA detraibile.

Chi può acquistare senza IVA con la dichiarazione d'intento?

Gli esportatori abituali: chi nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti, se ha scelto questa opzione) ha effettuato esportazioni dell’art. 8, comma 1, lettere a e b, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari (art. 1 DL 746/1983). La dichiarazione d’intento va trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascia una ricevuta con il protocollo da riportare nella fattura del fornitore. L’acquisto senza IVA è consentito fino a concorrenza del plafond.

Le operazioni non imponibili compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

Sì. Vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione specifica per le operazioni non imponibili, distinte dalle esenti. Concorrono alla formazione del volume d’affari e al calcolo del plafond. Non incidono negativamente sul pro-rata.

Se ho solo operazioni non imponibili, posso chiedere il rimborso IVA?

Sì, in presenza dei requisiti dell’art. 30 DPR 633/1972. Il rimborso dell’eccedenza detraibile si può chiedere già in dichiarazione, se di importo superiore a 2.582,28 euro (cinque milioni di lire nel testo di legge), tra gli altri casi quando le operazioni non imponibili degli artt. 8, 8-bis e 9 superano il 25% di tutte le operazioni effettuate, oppure quando prevalgono le operazioni non soggette per mancanza di territorialità (artt. da 7 a 7-septies). Altrimenti l’eccedenza si riporta nell’anno successivo.

Le cessioni intracomunitarie sono sempre non imponibili?

Le cessioni intracomunitarie di beni a soggetti passivi (cioè a imprese o professionisti registrati ai fini IVA in un altro Stato UE) sono non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, a condizione che il numero IVA del cliente sia valido e verificabile nel sistema VIES e che i beni siano fisicamente trasferiti in altro Stato UE. Le cessioni a privati consumatori nell’UE seguono regole diverse.

Cosa succede se emetto una fattura non imponibile senza avere i requisiti?

L’operazione resta imponibile: l’IVA non addebitata va regolarizzata con una fattura di rettifica che la indichi (art. 26, comma 1, DPR 633/1972). Per il caso opposto, cioè l’IVA indicata in fattura in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero importo (art. 21, comma 7) e la variazione in diminuzione è possibile entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art. 26, comma 3). Verifica sempre i requisiti prima di emettere la fattura.

Le operazioni non imponibili aumentano il credito IVA?

Indirettamente sì. Chi effettua operazioni non imponibili non incassa IVA dai clienti ma paga IVA sui propri acquisti italiani. Poiché questa IVA è interamente detraibile, il risultato è un credito IVA (IVA a credito superiore a IVA a debito) che si può riportare, compensare o rimborsare.

Posso emettere con l'art. 8 una fattura a un privato che vive fuori dall'Unione europea?

Sì, se la cessione rientra nell’art. 8, comma 1, lettera b: cessionario non residente, trasporto o spedizione dei beni fuori dall’Unione europea entro 90 giorni dalla consegna e vidimazione dell’ufficio doganale (o postale) su un esemplare della fattura. La lettera b non si applica ai beni trasportati nei bagagli personali né ai mezzi di trasporto ad uso privato.

Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni esenti IVA, Base imponibile IVA, art. 6 T.U.IVA e Cessioni di beni IVA.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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