Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 12 TUPI: Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

    Art. 12 TUPI: Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro ( Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999 , aggiunto dall' art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998 ) 1.

    Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.

    Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 91 L. 633/1941

    Art. 91 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

    Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

    La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

    Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 221 TULPS – Delega regolamentare e sanzione per violazioni

    Art. 221 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.

    Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila . 58

    Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

  • Art. 290 Cod. Amb. – disposizioni transitorie e finali

    Art. 290 Cod. Amb. – disposizioni transitorie e finali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    2. L’installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell’aria.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .

    4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico … sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l’idoneità dell’impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell’entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all’utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell’aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l’installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.

  • Art. 13 TUPI: Amministrazioni destinatarie

    Art. 13 TUPI: Amministrazioni destinatarie

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Amministrazioni destinatarie ( Art.13 del d.lgs n.29 del 1993 ,come sostituito prima dall' art.3 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall' art.8 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 143 D.Lgs. 42/2004 – (Piano paesaggistico)

    Art. 143 D.Lgs. 42/2004 – (Piano paesaggistico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

    2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

    4. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

    5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

    6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

    7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

    8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

    9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

    ))

  • Part-time e orario ridotto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: turni e ore complementari

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Part-time e orario ridotto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: turni e ore complementari

    Nei servizi di assistenza e cura, organizzati su turni e spesso a copertura continua, il part-time è uno strumento diffuso per conciliare esigenze di servizio e di vita. La sua disciplina — forma scritta dell’orario, ore supplementari, trasformazione del rapporto — è fissata in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Nel part-time su turni contano la forma scritta della collocazione oraria, le ore supplementari e le clausole elastiche, con i limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata; restano il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo pieno e le priorità per salute e assistenza familiare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Part-time su turni · Ore supplementari e complementari · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Part-time su turni: ore supplementari e collocazione

    Dove il servizio è organizzato su turni a copertura continua, il part-time si innesta in una pianificazione complessa: la corretta gestione della collocazione oraria e delle ore aggiuntive è centrale.

    La collocazione dell’orario

    Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni, turni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e all’ente di programmare i turni.

    Ore supplementari e clausole elastiche

    Per far fronte a esigenze di servizio si può ricorrere al lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) e alle clausole elastiche (variazione della collocazione o aumento della durata), nei limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: patto scritto, preavviso di due giorni, compensazioni. Restano salve le tutele per chi assiste familiari o ha problemi di salute.

    Riposi e turni

    Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — OSS part-time e copertura di un turno scoperto
    Tizio è OSS part-time a 24 ore su turni. Gli viene chiesto di coprire un turno aggiuntivo per un’assenza improvvisa: sono ore di lavoro supplementare, entro il tempo pieno, da retribuire con l’eventuale maggiorazione del CCNL. La variazione della collocazione del suo turno, invece, richiede una clausola elastica sottoscritta con preavviso.
    Caia — richiesta di part-time per assistere un familiare
    Caia, a tempo pieno, chiede la trasformazione in part-time per assistere un familiare con L. 104. La trasformazione richiede l’accordo e la forma scritta; la legge accorda priorità alle richieste legate ad assistenza e salute. Quando le esigenze verranno meno, Caia avrà titolo di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
    Sì: la trasformazione richiede accordo e forma scritta, ma la legge dà priorità alle richieste legate ad assistenza di familiari e a motivi di salute. Cessate le esigenze, opera il diritto di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Morosità condominiale: cosa si rischia a non pagare

    La morosità di un condòmino mette in difficoltà l’intero condominio, perché le spese comuni vanno comunque pagate. La legge offre all’amministratore strumenti rapidi per il recupero e prevede conseguenze precise per chi non paga. Vediamo cosa rischia davvero il moroso e come si procede.

    Il decreto ingiuntivo immediato

    Per recuperare le quote non pagate, l’amministratore – sulla base dello stato di ripartizione approvato – può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche in pendenza di opposizione. È uno strumento rapido: significa che il condominio può avviare il recupero forzato senza attendere l’esito di un’eventuale causa.

    La sospensione dei servizi comuni

    In caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per oltre sei mesi, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato – tipicamente il riscaldamento centralizzato o l’acqua calda, quando tecnicamente è possibile interromperli per la singola unità. Non possono invece essere sospesi i servizi essenziali e indivisibili.

    La responsabilità dell’acquirente

    Chi acquista un’unità immobiliare è obbligato in solido con il venditore per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il condominio può quindi rivolgersi al nuovo proprietario per quegli arretrati; chi vende, dal canto suo, resta obbligato per le spese maturate finché non comunica all’amministratore il trasferimento. È una ragione in più per verificare la situazione debitoria prima del rogito.

    Prima i morosi, poi gli altri

    I condòmini sono obbligati a pagare la propria quota; tuttavia, nei rapporti con i creditori del condominio (per esempio i fornitori), questi devono prima escutere i condòmini morosi sulla base dei dati che l’amministratore è tenuto a comunicare, e solo dopo possono rivolgersi ai condòmini in regola. Si evita così che chi ha pagato debba farsi carico anche del debito altrui prima ancora che si sia tentato il recupero verso il moroso.

    Cosa può fare il condòmino moroso

    Chi non riesce a pagare ha comunque margini: può chiedere all’assemblea o all’amministratore una rateizzazione, contestare con l’opposizione il decreto ingiuntivo se le somme non sono dovute, e verificare la correttezza del riparto. Ignorare la situazione, invece, espone al recupero forzato (pignoramento) e all’aggravio di interessi e spese legali.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa rischia chi non paga le spese condominiali?

    Un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e il recupero forzato (pignoramento); dopo sei mesi di morosità, la sospensione dei servizi comuni separabili come il riscaldamento centralizzato.

    Il condominio può staccarmi il riscaldamento se non pago?

    Sì, se la morosità supera i sei mesi e il servizio è tecnicamente suscettibile di godimento separato. Non possono invece essere sospesi i servizi essenziali e indivisibili.

    Chi paga i debiti condominiali del vecchio proprietario?

    L’acquirente è obbligato in solido per le spese dell’anno in corso e di quello precedente; potrà poi rivalersi sul venditore. Conviene verificare gli arretrati prima dell’acquisto.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL Elettrici: TFR, anticipazioni, Pegaso

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il TFR del CCNL Elettrici si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni 70% del maturato dopo 8 anni anzianità. Fondo pensione Pegaso come complementare di settore (1,55%+1,55% sul minimo + TFR maturando + contribuzione aggiuntiva azienda Enel 2,5%). TFR sostanzioso per settore alta retribuzione + 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Elettrici
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Pegaso
    Contributo azienda Pegaso 1,55-2,5% del minimo (variabile per CCNL aziendale)
    Contributo lavoratore Pegaso 1,55% del minimo
    Pagamento cessazione 30 gg

    Calcolo TFR

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Calcolato su tutta la retribuzione (art. 2120): minimo parametrico + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª.

    La 14 mensilità rende il TFR più sostanzioso (~8% in più rispetto a CCNL con 13 mensilità).

    Rivalutazione

    75% ISTAT FOI + 1,5% fisso annuo. Imposta sostitutiva 17%.

    Anticipazioni

    Anticipazione 70% dopo 8 anni anzianità per: prima casa, salute, congedi, formazione, ristrutturazione.

    Pegaso: fondo pensione settore Elettrico

    Pegaso è il fondo pensione complementare contrattuale per i lavoratori del settore elettrico.

    Contribuzione:

    • Aziende del Gruppo Enel: 2,5% azienda + 1,55% lavoratore + TFR
    • Altre aziende del settore: 1,55% + 1,55% + TFR (CCNL standard)
    • Possibilità contributo aggiuntivo volontario

    Vantaggi:

    • Contributi deducibili fino €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione
    • Tassazione finale 15% calante fino 9%
    • Iscrizione automatica con silenzio-assenso

    TFR cessazione

    Tassazione separata (IRPEF media). Pagamento entro 30 giorni. Fondo Garanzia INPS in caso insolvenza azienda.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale TFR 10 anni
    Tizio (operatore centrale) con retribuzione annua €36.000 (14 mens + indennità). TFR annuo €2.667. Dopo 10 anni TFR maturato ~€30.000 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Anticipazione prima casa
    Caia (tecnica AT) con 12 anni e TFR €38.000. Anticipazione 70% (€26.600) per acquisto prima casa. Azienda approva.
    Sempronio – Cessazione Pegaso con contributo Enel
    Sempronio (direttore esercizio Enel) cessa con 20 anni. Pegaso accumulato €120.000 (con contributo 2,5% Enel + 1,55% lavoratore + TFR). Tassazione finale 13% (anzianità 20 anni).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un elettricista?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Su parametro base + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª. Settore alta retribuzione + 14 mens = TFR sostanzioso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione, ristrutturazione abitazione.
    Cos'è Pegaso?
    È il fondo pensione complementare del settore elettrico. Contributo standard 1,55% az + 1,55% lav + TFR maturando. Aziende Gruppo Enel: contributo aziendale 2,5% (più alto). Iscrizione automatica. Tassazione finale 15% calante.
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se azienda fallisce (raro nel settore strategico), Fondo Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 141-bis D.Lgs. 42/2004 – (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

    Art. 141-bis D.Lgs. 42/2004 – (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

    2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

    3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

    ))

  • Art. 199 Cod. Amb.: Piani regionali

    Art. 199 Cod. Amb.: Piani regionali

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Piani regionali) 1.

    Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.

    L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS.

    Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

    I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

    I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente; i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo.

    Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione.

    Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

    Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all' articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi. r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

    Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

    Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

    Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 6-bis.

    Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

    Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

    La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.

    In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o

    Fonte: Normattiva.it.

  • Lavori straordinari in condominio: maggioranze e fondo speciale

    Rifacimento del tetto, della facciata, dell’ascensore, dell’impianto di riscaldamento: i lavori straordinari sono spesso costosi e fonte di contrasti. Per essere validi devono rispettare precise maggioranze e, nei casi rilevanti, prevedere un fondo speciale. Vediamo le regole, anche in rapporto ai bonus edilizi.

    Manutenzione straordinaria e innovazioni

    Occorre distinguere. Gli interventi di manutenzione straordinaria (riparare o sostituire ciò che esiste: tetto, facciata, impianti) si deliberano con le maggioranze ordinarie dell’assemblea, più elevate se l’opera è di notevole entità. Le innovazioni (art. 1120), che modificano o aggiungono qualcosa di nuovo, richiedono invece maggioranze più alte: di regola la maggioranza degli intervenuti con almeno i due terzi del valore.

    Il fondo speciale obbligatorio

    Per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, l’assemblea deve costituire un fondo speciale di importo pari a quello dei lavori. Se i lavori sono affidati con un contratto che prevede pagamenti graduali in base allo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti. È una garanzia per l’impresa e una tutela contro l’avvio di cantieri senza copertura economica.

    La ripartizione delle spese

    Le spese dei lavori straordinari seguono i normali criteri di riparto: in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo i criteri speciali per scale e ascensori (metà millesimi, metà altezza), lastrici e parti che servono solo alcuni condòmini. Le delibere di spesa devono indicare con chiarezza l’importo e il riparto, per non risultare impugnabili.

    Innovazioni agevolate

    Per favorire alcuni interventi, la legge prevede maggioranze ridotte: per le innovazioni dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, al risparmio energetico, alla sicurezza e a finalità analoghe, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi. È un modo per non far naufragare interventi utili sull’opposizione di pochi.

    Lavori e bonus edilizi

    Quando i lavori beneficiano di detrazioni fiscali (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus), restano ferme le regole condominiali su maggioranze e fondo. La delibera deve dare conto delle modalità di fruizione del beneficio (detrazione diretta o, ove ancora possibile, opzioni alternative) e della ripartizione delle quote tra i condòmini. Gli aspetti fiscali di dettaglio vanno verificati di anno in anno, perché la disciplina dei bonus cambia frequentemente.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quale maggioranza serve per i lavori straordinari?

    Le opere di manutenzione straordinaria si deliberano con le maggioranze ordinarie, più alte se di notevole entità; le innovazioni richiedono di regola la maggioranza con almeno due terzi del valore, ridotta a 500 millesimi per gli interventi agevolati.

    È obbligatorio il fondo speciale per i lavori?

    Sì. Per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni l’assemblea deve costituire un fondo pari all’importo dei lavori, eventualmente in relazione ai pagamenti graduali previsti dal contratto.

    Chi non vota i lavori deve comunque pagarli?

    Sì, se la delibera è validamente approvata con le maggioranze di legge: la spesa grava su tutti i condòmini secondo i millesimi, anche su chi era assente o contrario.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.