Autore: Andrea Marton

  • Plafond esportatore abituale: come funziona

    In sintesi

    • Chi è l’esportatore abituale: chi ha registrato operazioni non imponibili superiori al 10% del volume d’affari nell’anno di riferimento.
    • Plafond fisso: si calcola sulle operazioni non imponibili dell’anno solare precedente.
    • Plafond mobile: si calcola sui dodici mesi precedenti, aggiornato mese per mese.
    • Acquisti senza IVA: il plafond consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro il limite maturato.
    • Operazioni che formano il plafond: esportazioni e cessioni intracomunitarie (art. 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972 e art. 41 DL 331/93).
    • Attenzione allo splafonamento: acquistare senza IVA oltre il plafond disponibile comporta sanzioni.

    Cos'è il plafond e a chi spetta

    Se vendi molto verso l’estero – esportazioni fuori dall’Unione europea o cessioni ad altri soggetti IVA nei Paesi UE – la legge ti riconosce un vantaggio concreto: puoi acquistare beni e servizi in Italia senza pagare l’IVA, fino a un certo importo. Questo importo si chiama plafond.

    Il meccanismo è disciplinato dall’art. 8, comma 1 lettera c, e comma 2 del DPR 633/1972 (il decreto IVA). L’idea di fondo è semplice: chi esporta accumula crediti IVA strutturali – perché vende senza IVA ma compra con IVA – e il plafond è un modo per compensare questa situazione senza dover aspettare i rimborsi.

    Per qualificarsi come esportatore abituale occorre che le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intra-UE e le altre operazioni elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633, oltre alle cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93) abbiano superato il 10% del volume d’affari nel periodo di riferimento. Solo chi supera questa soglia percentuale può usare il plafond.

    Una volta acquisita la qualifica, non devi pagare l’IVA ai tuoi fornitori su acquisti di beni e servizi, fino all’importo del plafond disponibile. Il risparmio è immediato nella liquidità: non anticipi l’IVA e non devi attendere il rimborso o la compensazione.

    Plafond fisso vs plafond mobile
    Metodo Periodo di riferimento Quando conviene
    Plafond fisso Anno solare precedente (1 gen – 31 dic) Volume d'affari estero stabile o in crescita
    Plafond mobile Dodici mesi precedenti il mese corrente Volume d'affari estero variabile o in crescita rapida
    Soglia minima Operazioni non imponibili > 10% del volume d'affari Requisito comune a entrambi i metodi

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha chiuso il 2025 con un volume d’affari totale di 500.000 euro. Le esportazioni e le cessioni intra-UE hanno totalizzato 120.000 euro, pari al 24% del volume d’affari – ben oltre il 10%. Con il metodo del plafond fisso, Alfa Srl potrà acquistare senza IVA nel 2026 fino a 120.000 euro complessivi. Se a gennaio 2026 acquista macchinari per 80.000 euro, usa 80.000 euro di plafond e le rimane ancora 40.000 euro di margine per altri acquisti nell’anno.

    Documenti necessari

    • Registro IVA delle fatture emesse dell’anno di riferimento (per calcolare il plafond)
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intra-UE)
    • Dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate
    • Ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione d’intento
    • Fatture dei fornitori recanti l’annotazione ‘non imponibile art. 8 DPR 633/72’

    Tizio: imprenditore che sceglie il plafond fisso

    Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa manifatturiera che esporta prodotti in Germania e Francia. Nel 2025 ha fatturato in totale 300.000 euro, di cui 90.000 euro di cessioni intracomunitarie non imponibili (30% del volume d’affari). A gennaio 2026 vuole acquistare materie prime e attrezzature senza anticipare l’IVA.

    Come si applica. Tizio supera la soglia del 10%, quindi è esportatore abituale. Con il plafond fisso, il suo limite di acquisti senza IVA per il 2026 è pari alle operazioni non imponibili del 2025: 90.000 euro. Invia la dichiarazione d’intento ai fornitori prima di ogni acquisto agevolato. Il fornitore verifica la ricevuta nel proprio cassetto fiscale e gli emette fattura con la dicitura ‘non imponibile art. 8’. Tizio non paga l’IVA e non deve attendere rimborsi.

    In pratica

    • Calcola il plafond fisso sulle operazioni non imponibili del 2025.
    • Trasmetti la dichiarazione d’intento all’Agenzia prima del primo acquisto agevolato.
    • Consegna copia della ricevuta al fornitore o comunicagli il numero di protocollo.
    • Tieni un registro degli utilizzi per non sforare il limite di 90.000 euro.

    Caio: esportatore in crescita che opta per il plafond mobile

    Scenario. Caio ha un’azienda di abbigliamento che ha iniziato a esportare intensamente a metà 2025. Il suo volume d’affari estero cresce ogni mese. Con il plafond fisso (basato sull’intero 2025, quando esportava poco) avrebbe un limite basso. Preferisce il metodo mobile.

    Come si applica. Con il plafond mobile, Caio calcola ogni mese le operazioni non imponibili dei dodici mesi precedenti. Man mano che i mesi con poche esportazioni escono dalla finestra e entrano i mesi con più esportazioni, il plafond disponibile aumenta. Questo gli consente di comprare senza IVA importi crescenti, in linea con la reale espansione del business estero. Deve però aggiornare il calcolo ogni mese e verificare che gli acquisti agevolati non superino il plafond aggiornato.

    In pratica

    • Ricalcola il plafond mobile all’inizio di ogni mese sui dodici mesi precedenti.
    • Aggiorna il prospetto degli utilizzi per confrontarlo con il nuovo limite disponibile.
    • Se il plafond scende (un mese di export forte esce dalla finestra), riduci subito gli acquisti senza IVA.
    • Conserva la documentazione mensile in caso di verifica.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è il plafond fisso?

    È il limite di acquisti senza IVA calcolato sulle operazioni non imponibili dell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre). Rimane invariato per tutto l’anno in corso.

    Cos'è il plafond mobile?

    È il limite calcolato sulle operazioni non imponibili dei dodici mesi immediatamente precedenti il mese corrente. Si aggiorna ogni mese e permette di riflettere l’andamento recente delle esportazioni.

    Cosa succede se acquisto più del plafond disponibile (splafonamento)?

    Lo splafonamento comporta il pagamento dell’IVA non addebitata, con sanzioni e interessi. È fondamentale monitorare gli utilizzi e non superare il limite.

    Quali operazioni formano il plafond?

    Le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni non imponibili elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972 e nell’art. 41 del DL 331/93.

    Come comunicano il plafond ai fornitori?

    L’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e comunica il numero di protocollo della ricevuta al fornitore, che la verifica e poi emette fattura non imponibile art. 8.

    Il plafond vale anche per i servizi?

    Sì, il plafond copre sia l’acquisto di beni sia l’acquisto di servizi, purché inerenti all’attività.

    Vedi anche: Esercizio di imprese IVA, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale e Spettacoli e intrattenimenti.

  • Art. 79 Cont. Trib. – norme transitorie e finali

    Art. 79 Cont. Trib. – norme transitorie e finali

    Art. 79 Cont. Trib. – Norme transitorie e finali

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d’appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

    2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. 2 bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonchè approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 2 ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 2 quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

  • Quadro RU: come si indicano i crediti d’imposta dell’impresa

    In sintesi

    • Quadro RU: sezione della dichiarazione SC/SP che raccoglie tutti i crediti d’imposta agevolati spettanti alle imprese.
    • Per ogni credito vanno indicati codice del credito, importo maturato, importo utilizzato in compensazione e residuo da riportare.
    • I crediti si usano in compensazione tramite modello F24 con l’apposito codice tributo, non in detrazione dall’IRES.
    • Esempi tipici: credito ricerca e sviluppo, Transizione 4.0/5.0, investimenti in beni strumentali, formazione, ZES Mezzogiorno.
    • Il residuo non utilizzato nell’anno si riporta alla dichiarazione successiva e resta disponibile finché non scade il termine di utilizzo.
    • È importante ricordare che i crediti da quadro RU non riducono l’IRES nel quadro RN, ma abbattono i debiti tributari in F24.

    Cosa sono i crediti d'imposta del quadro RU e come funzionano

    Le imprese che effettuano determinati investimenti – in ricerca e sviluppo, in nuovi macchinari, in formazione del personale, in aree svantaggiate come il Mezzogiorno – maturano spesso un credito d’imposta: in pratica, lo Stato ‘rimborsa’ una parte della spesa sostenuta non con un bonifico, ma riducendo i debiti fiscali futuri dell’impresa. Tutti questi crediti agevolati trovano posto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Il meccanismo è semplice: il credito maturato (la somma che ‘spetta’ all’impresa) viene indicato nel quadro RU insieme a quanto già utilizzato in compensazione durante l’anno tramite modello F24. La differenza è il residuo, che si riporta alla dichiarazione dell’anno successivo. In questo modo si tiene traccia completa dell’utilizzo di ogni agevolazione.

    Il punto chiave da capire è che questi crediti non si sottraggono dall’IRES calcolata nel quadro RN. Si usano in un modo diverso: in compensazione in F24, cioè a riduzione di altri debiti tributari (IRES da versare, IVA, contributi, ecc.). Per questo il quadro RU è separato dal quadro RN e richiede una compilazione autonoma per ogni tipo di credito.

    Esempi di crediti d'imposta tipicamente dichiarati nel quadro RU
    Credito d'imposta Attività agevolata Modalità di utilizzo
    Ricerca e sviluppo Spese per R&S, innovazione tecnologica, design Compensazione F24 con codice tributo dedicato
    Transizione 4.0 / 5.0 Investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0 Compensazione F24, spesso in quote annuali
    Formazione 4.0 Formazione del personale su tecnologie 4.0 Compensazione F24 con codice tributo dedicato
    ZES / Mezzogiorno Investimenti in Zone Economiche Speciali o Sud Italia Compensazione F24 con codice tributo della zona
    Altri crediti agevolati Varie agevolazioni settoriali o temporanee Compensazione F24 con rispettivo codice tributo

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha sostenuto nel 2025 spese per attività di ricerca e sviluppo e ha maturato un credito d’imposta pari a 15.000 euro. Nel corso del 2025 ne ha già utilizzati 5.000 in compensazione tramite F24. Nel quadro RU della dichiarazione SC 2026 indica: credito maturato 15.000, utilizzato 5.000, residuo da riportare 10.000. Il residuo di 10.000 euro sarà disponibile per compensazioni F24 nel 2026 e negli anni successivi, entro i limiti di utilizzo previsti dalla norma istitutiva del credito.

    Documenti necessari

    • Documentazione tecnica e contabile attestante l’attività di R&S, l’acquisto dei beni o la spesa agevolata
    • Fatture e registri contabili relativi agli investimenti o alle spese che hanno generato il credito
    • Comunicazioni preventive inviate all’Agenzia delle Entrate o al MIMIT (dove previste dalla norma specifica)
    • Modelli F24 con le compensazioni già effettuate durante l’anno, per riconciliarle con quanto indicato nel quadro RU
    • Relazione tecnica di certificazione del credito (obbligatoria per alcuni crediti sopra determinate soglie)

    Caso 1: Alfa SRL con credito Transizione 4.0 pluriennale

    Scenario. Alfa SRL ha acquistato nel 2023 un macchinario Industry 4.0 del valore di 200.000 euro. Il credito d’imposta spettante è stato calcolato e suddiviso in tre quote annuali uguali, da utilizzare nel 2024, 2025 e 2026. Nel 2025 matura la seconda quota.

    Come si applica. Alfa SRL deve compilare il quadro RU indicando il codice tributo del credito Transizione 4.0, la quota maturata nel 2025 (un terzo del totale), l’importo già utilizzato in compensazione F24 entro la data di presentazione della dichiarazione e il residuo disponibile. Il credito non incide sull’IRES nel quadro RN: la società paga l’IRES calcolata normalmente, ma può azzerare o ridurre altri debiti in F24 usando il credito. Se la quota 2025 non viene utilizzata interamente entro i termini, il residuo non si perde: può essere impiegato in F24 nei periodi successivi, sempre entro le scadenze di legge.

    In pratica

    • Verificare che il credito sia correttamente registrato nella contabilità e riconciliato con le compensazioni F24 già effettuate.
    • Indicare nel quadro RU solo i crediti effettivamente spettanti e documentabili: l’utilizzo indebito di crediti inesistenti espone a sanzioni severe.
    • Il residuo indicato nel quadro RU diventa il punto di partenza per la dichiarazione dell’anno successivo.

    Caso 2: Beta Srl con credito ZES Mezzogiorno

    Scenario. Beta Srl ha effettuato investimenti in uno stabilimento situato in una Zona Economica Speciale del Mezzogiorno nel 2025. Ha presentato la comunicazione preventiva richiesta e ha maturato un credito d’imposta per investimenti nella ZES.

    Come si applica. Il credito ZES si utilizza in compensazione tramite F24 usando l’apposito codice tributo riferito alla zona agevolata specifica. Nel quadro RU, Beta Srl indica il codice del credito, l’importo maturato in base alla comunicazione accolta, le compensazioni già effettuate e il residuo. La particolarità dei crediti ZES è che il codice tributo da usare in F24 varia in base alla zona geografica: è fondamentale usare il codice corretto per evitare che la compensazione venga rifiutata. Se il credito supera determinate soglie, può essere richiesto il visto di conformità prima di procedere alla compensazione.

    In pratica

    • Conservare la comunicazione preventiva accolta e tutta la documentazione dell’investimento ZES.
    • Usare in F24 il codice tributo corretto per la zona geografica specifica, non un codice generico.
    • Per crediti di importo elevato, verificare se è richiesto il visto di conformità prima della compensazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si usa il credito d'imposta del quadro RU per pagare meno tasse?

    Il credito RU non si detrae dall’IRES calcolata nel quadro RN. Si usa in compensazione tramite modello F24: invece di versare un debito tributario (IRES, IVA, contributi), lo si ‘copre’ con il credito disponibile. Il risultato pratico è lo stesso – si versa meno – ma il meccanismo è diverso dalla detrazione.

    Cosa succede se non utilizzo tutto il credito in un anno?

    Il residuo non utilizzato viene riportato alla dichiarazione dell’anno successivo attraverso il quadro RU. Il credito non si azzera a fine anno, ma resta disponibile fino alla scadenza del termine di utilizzo previsto dalla norma che lo ha istituito.

    È necessario fare qualcosa prima di utilizzare il credito RU in F24?

    Dipende dal tipo di credito. Alcuni richiedono una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate o al MIMIT (Ministero delle Imprese). Per compensazioni di importo elevato (sopra le soglie di legge) può essere obbligatorio il visto di conformità. Verificare sempre la norma istitutiva del credito specifico.

    Cosa rischio se utilizzo un credito inesistente o in misura superiore a quella spettante?

    L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è una violazione grave con sanzioni pesanti, che possono arrivare al 200% del credito indebitamente compensato nei casi più gravi. È importante che l’importo del credito indicato nel quadro RU corrisponda esattamente ai calcoli documentati e alle comunicazioni presentate.

    I crediti del quadro RU compaiono nel quadro RN?

    Sì, ma in modo indiretto. Il quadro RN contiene un rigo specifico (RN18) per i crediti d’imposta concessi alle imprese provenienti dal quadro RU. Questo importo riduce l’IRES dovuta nel calcolo finale, ma la gestione analitica di ogni credito resta nel quadro RU.

    Un credito da quadro RU può essere ceduto ad altre imprese del gruppo?

    Per i crediti in sospensione d’imposta o per alcune agevolazioni specifiche, la legge può prevedere la cedibilità nel perimetro del gruppo. Le regole variano da credito a credito: verificare la norma specifica. In generale, i crediti ordinari del quadro RU non sono cedibili liberamente a terzi.

  • Trasformare una SNC in SRL: cosa succede sul piano fiscale

    In sintesi

    • Nessuna plusvalenza: la trasformazione da SNC a SRL non genera reddito imponibile immediato (art. 170 TUIR).
    • Anno spezzato: il periodo d’imposta si divide in due frazioni – prima e dopo la data di effetto della trasformazione.
    • Due dichiarazioni distinte: una per la fase SNC (reddito trasparente in capo ai soci) e una per la fase SRL (reddito in capo alla società, soggetto a IRES).
    • Riserve da monitorare: le riserve di utili formate durante la vita della SNC vanno ricostruite e tracciate con attenzione.
    • Cambia il regime impositivo: la SNC è trasparente (i soci dichiarano il reddito), la SRL è soggetta a IRES (la società paga le imposte).

    Perché la trasformazione è fiscalmente neutra

    Quando i soci di una SNC (società in nome collettivo) decidono di diventare una SRL (società a responsabilità limitata), la prima domanda è: «Dobbiamo pagare le tasse su qualcosa?». La risposta, in linea generale, è no: l’art. 170 del TUIR stabilisce che la trasformazione omogenea tra tipi societari è un’operazione fiscalmente neutra. Questo significa che non emerge nessuna plusvalenza e non si tassa nessun «guadagno» per il semplice fatto di cambiare forma giuridica.

    La neutralità, però, non vuol dire che non cambierà nulla. Il passaggio da SNC a SRL cambia completamente il regime fiscale: la SNC funziona per trasparenza (ogni socio dichiara la propria quota di reddito nella propria dichiarazione dei redditi personale), mentre la SRL è soggetta a IRES (la società stessa paga l’imposta sul reddito delle società). Da questo cambiamento derivano alcuni adempimenti specifici.

    Il punto più delicato è la spezzatura del periodo d’imposta: l’anno fiscale in cui avviene la trasformazione non è un anno normale, ma si divide in due tranche con regole diverse. È essenziale capire come funziona questa divisione per non sbagliare le dichiarazioni e non incorrere in sanzioni.

    Confronto SNC vs SRL: regime fiscale e dichiarazioni
    Aspetto SNC (ante-trasformazione) SRL (post-trasformazione)
    Soggetto che paga le imposte I singoli soci (trasparenza) La società (IRES)
    Reddito dove appare Dichiarazione personale di ogni socio Dichiarazione Redditi SC della SRL
    Effetto della trasformazione su plusvalenze Nessuno (operazione neutra) Nessuno (operazione neutra)
    Riserve di utili pregresse Vanno ricostruite e monitorate Restano sospese – tassabili in futuro
    Periodo d'imposta nell'anno della trasformazione Frazione ante-trasformazione Frazione post-trasformazione

    Esempio pratico

    • Alfa SNC si trasforma in Alfa SRL con effetto dal 1° luglio. Nei primi sei mesi (1° gennaio-30 giugno), la SNC ha prodotto un reddito di 60.000 euro: ogni socio dichiara la propria quota nel modello Redditi PF. Nei secondi sei mesi (1° luglio-31 dicembre), la neonata SRL produce un reddito di 40.000 euro: sarà la SRL a presentare il proprio modello Redditi SC e a versare l’IRES. Il valore dell’azienda non viene «rivalutato» dalla trasformazione: i valori fiscali restano quelli precedenti, senza emersione di plusvalenze.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di trasformazione (estratto)
    • Perizia di stima del patrimonio netto alla data di trasformazione
    • Situazione patrimoniale ante-trasformazione (ex art. 2500-ter c.c.)
    • Registro dei soci e quote ante e post-trasformazione
    • Prospetto delle riserve di utili con indicazione della loro origine fiscale
    • Delibera assembleare di trasformazione

    Caso 1: Tizio e Caio trasformano la loro SNC a metà anno

    Scenario. Beta SNC, con due soci Tizio e Caio al 50% ciascuno, delibera la trasformazione in Beta SRL con effetto dal 1° settembre. Nell’anno in corso, la SNC ha operato da gennaio ad agosto e la SRL da settembre a dicembre.

    Come si applica. Per il periodo gennaio-agosto, il reddito prodotto dalla SNC viene imputato per trasparenza a Tizio e a Caio: ognuno inserisce la propria quota nel quadro RH del modello Redditi PF. Per il periodo settembre-dicembre, la neonata Beta SRL presenta il proprio modello Redditi SC e versa l’IRES sul reddito del trimestre residuo. Non emerge alcuna plusvalenza dalla trasformazione stessa: i valori dell’azienda restano invariati sul piano fiscale. Le riserve di utili accumulate durante la vita della SNC devono essere censite: se in futuro la SRL le distribuisce, la tassazione dipenderà dalla loro natura (utili già tassati per trasparenza oppure no).

    In pratica

    • Tizio e Caio ricevono ciascuno un prospetto con la quota di reddito SNC da dichiarare nei Redditi PF.
    • La Beta SRL presenta autonomamente il Redditi SC per i mesi settembre-dicembre.
    • Nessun versamento straordinario di imposte è dovuto per effetto della trasformazione in sé.

    Caso 2: Sempronio vuole capire cosa succede alle riserve accumulate

    Scenario. Gamma SNC ha accumulato negli anni riserve di utili che i soci avevano già tassato per trasparenza. Dopo la trasformazione in Gamma SRL, Sempronio (socio unico) vuole sapere se quelle riserve saranno tassate di nuovo quando le distribuirà.

    Come si applica. Il punto cruciale è l’origine delle riserve. Gli utili già imputati ai soci per trasparenza durante la vita della SNC sono stati tassati una volta in capo a Sempronio: se la SRL li distribuisce come dividendo, in via generale non dovrebbero scontare una doppia tassazione integrale, ma la disciplina applicabile va verificata in dettaglio caso per caso. Le riserve formate dopo la trasformazione, invece, seguono le regole normali dei dividendi SRL (tassazione parziale a seconda del regime del socio). Per questo motivo è fondamentale ricostruire un prospetto chiaro delle riserve alla data di trasformazione, distinguendo la loro origine.

    In pratica

    • Redigere subito dopo la trasformazione un prospetto delle riserve con data di formazione e natura fiscale.
    • Conservare la documentazione che attesta che certi utili furono già tassati per trasparenza in capo ai soci.
    • Prima di distribuire riserve pregresse, verificare con il commercialista il trattamento fiscale applicabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La trasformazione da SNC a SRL comporta il pagamento di imposte immediate?

    No. L’art. 170 del TUIR qualifica la trasformazione come operazione fiscalmente neutra: non emerge nessuna plusvalenza e non si pagano imposte per il solo fatto di cambiare forma giuridica.

    Quante dichiarazioni dei redditi si devono presentare nell'anno della trasformazione?

    Due dichiarazioni distinte: una per la SNC relativa al periodo ante-trasformazione (reddito imputato per trasparenza ai soci) e una per la SRL relativa al periodo post-trasformazione (reddito tassato in capo alla società con IRES).

    I soci della SNC devono dichiarare qualcosa nel loro 730 o Redditi PF?

    Sì, per la quota di reddito prodotta dalla SNC nel periodo anteriore alla trasformazione. Il reddito va inserito nel quadro RH del modello Redditi PF per quella parte dell’anno.

    Cosa succede alle riserve di utili accumulate durante la vita della SNC?

    Devono essere ricostruite e monitorate. La loro futura distribuzione potrebbe avere un trattamento fiscale diverso a seconda che fossero già state tassate per trasparenza in capo ai soci o meno.

    La trasformazione è una cessione d'azienda?

    No. La trasformazione è un’operazione interna alla stessa entità che cambia veste giuridica. Non si tratta di una cessione: non cambia il soggetto titolare dell’azienda, quindi non si applicano le regole sulle plusvalenze da cessione.

    Dal punto di vista dell'IVA, la trasformazione ha effetti?

    La trasformazione in sé non è un’operazione rilevante ai fini IVA: la posizione IVA della società prosegue senza interruzioni. Va però aggiornata la partita IVA (ragione sociale, codice fiscale della nuova SRL) e notificata la modifica all’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 296 Cod. Amb. – Controlli e sanzioni

    Art. 296 Cod. Amb. – Controlli e sanzioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell’articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all’acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell’impianto, ferma restando l’applicazione dell’ articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.

    2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall’autorità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall’autorità di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i).

    3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall’articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, si applica al responsabile per l’esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 284, comma

    2. 4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all’articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’ articolo 650 del codice penale , ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell’articolo 295 e l’armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l’entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all’irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni: a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell’esercizio dei quali l’infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili, b) l’inibizione dell’accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l’infrazione o per le navi dell’armatore che ha commesso l’infrazione.

    6. In caso di violazione dell’articolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 1193 del codice della navigazione .

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all’articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l’indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall’articolo 295, comma

    11. 8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall’articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

    9. All’accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all’ articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All’irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all’estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.

    10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all’utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità: a) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182 del comitato MEPC dell’IMO ; b) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo, c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

    10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all’appendice VI dell’allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.

    10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell’Italia, l’armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l’obbligo di comunicare all’autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile a norma. È utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all’allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dell’accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di tali zone, prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all’estero, l’armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

    10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l’armatore o il comandante possono presentare all’autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l’obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell’ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l’obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell’accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l’autorità competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalità si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l’autorità competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi l’autorità competente all’irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l’entità della sanzione ai sensi dell’ articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , o adottare l’ordinanza di archiviazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, di tale legge.

    10-quinquies. Le autorità che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, può attivare la procedura prevista all’articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

    11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l’autorità competente all’applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.

  • Articolo 92 TU Giustizia Tributaria: Ripresa del processo sospeso o interrotto

    Art. 92 D.Lgs. 175/2024 – Ripresa del processo sospeso o interrotto

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, che provvede a norma dell'articolo 78.

    2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.

    3. La comunicazione di cui all'articolo 79, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 62, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

  • Articolo 109 TU Giustizia Tributaria: Provvedimenti presidenziali

    Art. 109 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti presidenziali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

  • Art. 265 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 265 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 265 L. Fall. – Norma di rinvio

    Norma di rinvio

  • Art. 36 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

    Art. 36 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 128 DPR 230/2000 – Entrate

    Art. 128 DPR 230/2000 – Entrate

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

    2. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse.

    3. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà; c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. 5

  • Art. 252 TUEL – Articolo 252

    Art. 252 TUEL – Articolo 252

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

    2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

    3. Per i componenti dell’organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all’articolo 236.

    4. 4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

    5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture.

  • Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

    Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.

    2. Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’autorità competente interessata in merito:

    a) alla portata del compito da delegare;

    b) ai tempi di esecuzione del compito; e

    c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa.

    3. Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

    4. L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.