Autore: Andrea Marton

  • Art. 128 DPR 230/2000 – Entrate

    Art. 128 DPR 230/2000 – Entrate

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

    2. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse.

    3. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà; c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. 5

  • Art. 252 TUEL – Articolo 252

    Art. 252 TUEL – Articolo 252

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

    2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

    3. Per i componenti dell’organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all’articolo 236.

    4. 4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

    5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture.

  • Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

    Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.

    2. Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’autorità competente interessata in merito:

    a) alla portata del compito da delegare;

    b) ai tempi di esecuzione del compito; e

    c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa.

    3. Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

    4. L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.

  • Articolo 3 TU Giustizia Tributaria – La composizione delle corti di giustizia tributaria di

    Art. 3 D.Lgs. 175/2024 – La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.

    2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

    3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

    4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3.

    5. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.

    6. Ogni corte in composizione collegiale è presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

    7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.

  • Art. 291 Cod. Amb. – campo di applicazione

    Art. 291 Cod. Amb. – campo di applicazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo . Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

  • Aumento di capitale in una SRL: cosa comporta a livello fiscale

    In sintesi

    • Aumento a pagamento: i conferimenti dei soci non sono reddito per la società e non generano tassazione immediata in capo ai soci.
    • Sovrapprezzo di emissione: la parte versata oltre il valore nominale delle quote è una riserva di patrimonio netto, non un ricavo tassabile.
    • Aumento gratuito: si realizza imputando a capitale riserve disponibili; non genera tassazione immediata, ma le riserve di utili capitalizzate restano potenzialmente tassabili in caso di successiva restituzione.
    • Imposta di registro: le modifiche dello statuto per aumento di capitale scontano imposta di registro in misura fissa.
    • Nessuna plusvalenza né reddito emerge per la società in nessuna delle due modalità di aumento.

    Come funziona l'aumento di capitale in una SRL

    Aumentare il capitale sociale di una SRL è un’operazione comune nella vita di un’impresa: serve per finanziare la crescita, per rispettare obblighi di legge (ad esempio dopo perdite che hanno eroso il capitale) o per accogliere nuovi soci. Dal punto di vista fiscale, però, le regole cambiano a seconda che l’aumento avvenga ‘a pagamento’ – cioè con nuovi versamenti dei soci – oppure ‘a titolo gratuito’, attingendo alle riserve già accantonate in bilancio.

    Nell’aumento a pagamento i soci versano denaro (o conferiscono altri beni) in cambio di nuove quote o dell’aumento del valore nominale delle quote esistenti. La somma incassata dalla società non è un ricavo: è un apporto di capitale. Non entra nel conto economico e non viene tassata in capo alla società. Se i soci versano più del valore nominale delle quote – il cosiddetto sovrapprezzo di emissione – la differenza non è un utile: diventa una riserva di patrimonio netto, indisponibile per la distribuzione salvo delibera e nel rispetto delle norme di legge.

    Nell’aumento gratuito, invece, non entra nuovo denaro: la società ‘converte’ riserve già iscritte in bilancio (utili non distribuiti, riserve statutarie, riserve da rivalutazione) in capitale sociale. L’operazione non genera alcuna tassazione immediata: né per la società né per i soci. Tuttavia, le riserve di utili ‘capitalizzate’ non perdono la loro natura originaria. Se in futuro il capitale venisse ridotto e quelle riserve restituite ai soci, scatterebbe la tassazione come dividendo.

    Comprendere queste distinzioni è fondamentale per pianificare correttamente la struttura finanziaria della società e per evitare sorprese fiscali nelle operazioni successive, come la distribuzione di utili o il recesso di un socio.

    Aumento di capitale: modalità e effetti fiscali
    Modalità Fonte delle risorse Effetto fiscale per la società Effetto fiscale per i soci
    A pagamento – conferimento Nuovi versamenti dei soci Nessun reddito tassabile Nessuna tassazione immediata; aumenta il costo fiscale della partecipazione
    A pagamento – con sovrapprezzo Versamenti oltre il valore nominale Sovrapprezzo = riserva PN, non ricavo Nessuna tassazione immediata
    Gratuito – da riserve di utili Utili accantonati in bilancio Nessuna tassazione immediata Riserve restano potenzialmente tassabili in caso di restituzione futura
    Gratuito – da riserve da rivalutazione Rivalutazioni di legge o volontarie Nessuna tassazione immediata Tassazione eventuale solo in caso di successiva restituzione

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un capitale sociale di 10.000 euro e riserve di utili non distribuiti per 30.000 euro. L’assemblea delibera un aumento gratuito di 20.000 euro attingendo alle riserve: il capitale sale a 30.000 euro, le riserve scendono a 10.000 euro. Nessuna tassazione scatta ora per la società né per i soci Tizio e Caio. Se però in futuro Alfa SRL riducesse il capitale di 20.000 euro restituendo quella somma ai soci, i 20.000 euro – proveniendo da riserve di utili capitalizzate – sarebbero tassati come dividendi in capo a Tizio e Caio.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea straordinaria dei soci con delibera di aumento del capitale
    • Atto notarile di modifica dello statuto (per SRL l’aumento deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata)
    • Iscrizione nel Registro delle Imprese della modifica dello statuto
    • Estratto conto o attestazione bancaria del versamento dei conferimenti (per aumento a pagamento)
    • Bilancio da cui risultano le riserve utilizzate (per aumento gratuito)
    • Ricevuta del versamento dell’imposta di registro in misura fissa

    Caso 1 – Aumento a pagamento con sovrapprezzo

    Scenario. Alfa SRL ha un capitale di 10.000 euro diviso tra i soci Tizio (60%) e Caio (40%). Per finanziare un nuovo investimento, l’assemblea delibera un aumento di capitale a pagamento di 50.000 euro, con un sovrapprezzo di emissione di 15.000 euro. I soci versano complessivamente 65.000 euro.

    Come si applica. I 50.000 euro di aumento del valore nominale delle quote aumentano il capitale sociale. I 15.000 euro di sovrapprezzo confluiscono in una riserva da sovrapprezzo di emissione nel patrimonio netto. Né i 50.000 né i 15.000 euro sono reddito per la società. Per Tizio e Caio, i versamenti effettuati aumentano il costo fiscalmente riconosciuto delle rispettive partecipazioni: se in futuro venderanno le quote, questa base di costo maggiorata ridurrà la plusvalenza imponibile.

    In pratica

    • Il versamento (quota + sovrapprezzo) non è mai reddito tassabile per la società.
    • Il sovrapprezzo è una riserva di patrimonio netto: non può essere distribuita come utile senza delibera e nel rispetto delle norme di legge.
    • Per i soci, i 65.000 euro versati aumentano il costo fiscale della partecipazione, rilevante per future cessioni.

    Caso 2 – Aumento gratuito da riserve di utili

    Scenario. Alfa SRL ha accumulato nel tempo riserve di utili per 40.000 euro. L’assemblea decide di rafforzare il capitale sociale portandolo da 10.000 a 40.000 euro, imputando 30.000 euro di riserve di utili a capitale.

    Come si applica. L’operazione è contabilmente e fiscalmente neutra nell’immediato: non entrano nuovi fondi e non si genera alcun reddito. Le quote dei soci Tizio e Caio aumentano di valore nominale senza che essi versino nulla. Tuttavia, i 30.000 euro ‘capitalizzati’ conservano la loro natura di riserve di utili: se l’assemblea deliberasse in futuro una riduzione del capitale con restituzione di quelle somme, Tizio e Caio sarebbero tassati su di esse come dividendi.

    In pratica

    • Nessun versamento da parte dei soci e nessuna tassazione immediata.
    • Le riserve di utili capitalizzate non ‘cambiano natura’: restano potenzialmente tassabili come dividendi in caso di futura restituzione.
    • L’aumento gratuito da riserve da rivalutazione monetaria segue regole specifiche: verificare la normativa della singola legge di rivalutazione utilizzata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'aumento di capitale a pagamento è mai tassabile per la società?

    No. I conferimenti ricevuti dai soci – in denaro o in natura – non sono ricavi e non entrano nel reddito imponibile della società. Lo stesso vale per il sovrapprezzo di emissione, che è una riserva di patrimonio netto.

    Cosa succede se un socio non partecipa all'aumento a pagamento?

    Se l’aumento è riservato ai soci esistenti in proporzione alle quote, chi non sottoscrive vede diluita la propria partecipazione percentuale. La delibera può anche prevedere l’esclusione del diritto di opzione o l’ingresso di nuovi soci: le modalità dipendono dallo statuto e dalla delibera assembleare.

    Le riserve da rivalutazione possono essere usate per un aumento gratuito?

    Sì, le riserve da rivalutazione disponibili possono essere imputate a capitale. L’effetto fiscale dipende dalla specifica legge di rivalutazione utilizzata: alcune prevedono un’imposta sostitutiva già versata, altre hanno regole proprie per la distribuzione. È sempre opportuno verificare la disciplina della singola rivalutazione.

    Quale imposta si paga per la delibera di aumento?

    Le modifiche dello statuto, incluso l’aumento del capitale, scontano l’imposta di registro in misura fissa. Per il versamento in denaro non è dovuta alcuna imposta proporzionale.

    L'aumento di capitale influenza il costo fiscale della partecipazione per il socio?

    Sì. I versamenti effettuati dal socio in sede di aumento a pagamento aumentano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Questo dato è rilevante per calcolare la plusvalenza (o minusvalenza) in caso di successiva cessione delle quote.

    Un aumento di capitale gratuito può essere revocato?

    Una volta deliberato e iscritto nel Registro delle Imprese, l’aumento gratuito è definitivo. Una successiva riduzione del capitale – con restituzione ai soci – è possibile ma soggetta alle regole civilistiche e fiscali proprie delle riduzioni di capitale, inclusa la potenziale tassazione come dividendo se le riserve capitalizzate provenivano da utili.

  • CCNL Elettrici: stipendi 2026 per parametro

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° aprile 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    QS 4.217,89 €
    Q 3.786,04 €
    ASS 3.343,01 €
    AS 3.129,60 €
    A1S 2.998,43 €
    A1 2.861,49 €
    BSS 2.725,44 €
    BS 2.609,71 €
    B1S 2.487,21 €
    B1 2.375,96 €
    B2S 2.219,61 €
    B2 2.066,00 €
    CS 1.833,02 €
    C1 1.659,94 €

    Importi = minimo mensile + EDR 10,33 € del CCNL per i lavoratori del settore elettrico (produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia), rinnovato l’11 febbraio 2025 — un rinnovo lampo, 20 giorni di trattativa — da Elettricità Futura e Utilitalia con Enel, Terna, GSE ed Energia Libera e i sindacati Filctem-CGIL, FLAEI-CISL e Uiltec-UIL (vigenza 2025-2027, ~60.000 addetti di 130 aziende). Aumento medio del TEM di 290 € in 4 tranche: 90 € dal 1/4/2025, 65 € dal 1/4/2026 (quella in tabella), 65 € dal 1/4/2027 e 70 € dal 1/10/2027 (TEC complessivo 312 €). Dal 2026 le aziende versano anche un contributo aggiuntivo alla previdenza complementare di settore (3 € nel 2026, 4 € nel 2027, per 14 mensilità). È uno dei contratti con i minimi più alti del settore privato: il livello d’ingresso C1 supera i 1.650 €.

    Fonte: tabelle 1/4/2026 del rinnovo 11/2/2025, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Sistema parametrico × valore

    Stipendio = Parametro × Valore-Parametro

    14 mensilità: 13ª + 14ª

    Il CCNL prevede 14 mensilità:

    • 12 mensilità ordinarie
    • Tredicesima (entro 20 dicembre)
    • Quattordicesima (entro 30 giugno)

    Le indennità fisse continuative contribuiscono al calcolo 13ª/14ª.

    Indennità di turno e disagio

    Numerose indennità si sommano al base:

    • Festivo: +30% sulla giornata

    Indennità di responsabilità

    Per ruoli con responsabilità organizzativa:

    L’indennità è erogata per 12 mesi e fa parte della retribuzione utile TFR/tredicesima.

    Tra i CCNL meglio retribuiti del privato

    Il CCNL Elettrici è tra i meglio retribuiti del settore privato italiano (insieme a Credito ABI e Petrolio):

    Ragioni: settore strategico, alta professionalità richiesta, pericolosità lavoro, ridotto turnover.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 89 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifiche della direttiva 2000/31/CE

    Art. 89 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifiche della direttiva 2000/31/CE

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sono soppressi.

    2. I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

  • Multa non pagata: cosa succede davvero

    Non pagare una multa non la fa sparire: la trasforma in un debito che cresce. Gli articoli 202 e 206 del Codice della Strada disciplinano cosa accade dopo il termine di pagamento, dalla formazione del titolo esecutivo alla cartella, fino al possibile fermo del veicolo.

    Il termine per pagare o fare ricorso

    Dalla contestazione o notifica il destinatario ha 60 giorni per pagare in misura ridotta o presentare ricorso. È la finestra in cui si decide la sorte della sanzione.

    Lasciar passare questo termine senza fare nulla porta automaticamente alle fasi successive della riscossione.

    Il verbale diventa titolo esecutivo

    Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo. Significa che l’amministrazione può procedere al recupero forzoso dell’importo, senza bisogno di ulteriori accertamenti sul merito.

    Da questo momento contestare la multa diventa molto più difficile: i termini per i ricorsi ordinari sono scaduti.

    Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

    L’importo viene iscritto a ruolo e affidato alla riscossione. Arriva così la cartella di pagamento, che richiede l’importo della multa raddoppiato rispetto al minimo, oltre a interessi e oneri di riscossione.

    Il debito iniziale, quindi, cresce sensibilmente per effetto della mora e delle spese.

    Il preavviso e il fermo amministrativo

    Se la cartella resta impagata, può scattare il fermo amministrativo del veicolo, preceduto da un preavviso di fermo. Il fermo impedisce la circolazione del mezzo e ne blocca la disponibilità piena.

    Il preavviso è il momento utile per regolarizzare la posizione o attivare le difese ancora possibili prima dell’iscrizione del fermo.

    Cosa fare se è arrivata la cartella

    Ricevuta la cartella, conviene innanzitutto verificare che la multa originaria fosse stata regolarmente notificata: se la notifica del verbale era viziata o assente, è possibile contestare la cartella nelle sedi competenti entro i termini indicati.

    Se invece tutto è regolare, valutare un pagamento tempestivo evita l’aggravarsi degli oneri e il rischio del fermo.

    Esempio concreto

    Tizio dimentica una multa di 80 euro e non paga né ricorre entro 60 giorni. Il verbale diventa titolo esecutivo e, dopo l’iscrizione a ruolo, Tizio riceve una cartella che richiede circa il doppio dell’importo più interessi e spese. Non reagendo, riceve poi un preavviso di fermo del veicolo. A quel punto Tizio paga per evitare il fermo, dopo aver verificato che la notifica originaria era regolare.

    Il fermo amministrativo in pratica

    Il fermo amministrativo incide sulla possibilità di utilizzare il veicolo: una volta iscritto, il mezzo non può circolare e la sua disponibilità è limitata. Il preavviso di fermo rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’iscrizione e segnala che la riscossione sta per attivare la misura.

    Alla ricezione del preavviso conviene reagire subito: verificare la regolarità della pretesa, considerare il pagamento o, dove ne ricorrano i presupposti, le forme di rateizzazione previste. Attendere passivamente espone al rischio concreto che il fermo venga iscritto, con ulteriori complicazioni pratiche.

    Come evitare l’escalation

    Il modo più sicuro per evitare cartelle e fermi è decidere entro i 60 giorni: pagare se la multa è fondata o presentare ricorso se ci sono vizi. Conservare la documentazione delle notifiche aiuta a difendersi se la riscossione presenta irregolarità.

    Ignorare il verbale è la scelta peggiore, perché trasforma una sanzione contenuta in un debito crescente con procedure esecutive.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa succede se non pago la multa entro 60 giorni?

    Il verbale diventa titolo esecutivo, l’importo è iscritto a ruolo e arriva una cartella di pagamento con importo raddoppiato e interessi. Può poi seguire il fermo amministrativo del veicolo.

    La multa raddoppia se non la pago?

    Sì, con l’iscrizione a ruolo l’importo richiesto nella cartella è raddoppiato rispetto al minimo, oltre a interessi e oneri di riscossione.

    Posso ancora difendermi quando arriva la cartella?

    Puoi verificare se il verbale originario era stato notificato regolarmente: se la notifica era viziata o mancante, è possibile contestare la cartella nelle sedi competenti entro i termini indicati. Se tutto è regolare, conviene pagare per evitare il fermo.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 261 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 261 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 261 L. Fall. – Liquidazione coatta amministrativa

    Liquidazione coatta amministrativa

  • Spese telefoniche e cellulari: quanto deduce un’impresa

    In sintesi

    • 80% deducibile per tutte le spese telefoniche d’impresa: fisso, mobile, canoni e quote di ammortamento (art. 102, comma 9 TUIR).
    • Il 20% resta indeducibile: la norma presume un uso parzialmente personale e non ammette prova contraria in via ordinaria.
    • Rientrano nel limite sia i canoni mensili degli abbonamenti sia le spese di acquisto o ammortamento dei dispositivi (smartphone, centraline).
    • Stessa regola per i professionisti: anche chi produce reddito di lavoro autonomo applica l’80% sulle spese telefoniche.
    • In dichiarazione (modello Redditi SC, quadro RF) la quota indeducibile del 20% è una variazione in aumento che riduce il costo deducibile.

    Come funziona la deducibilità delle spese telefoniche

    Se la tua impresa paga bollette del telefono, canoni di abbonamento per i cellulari aziendali o acquista smartphone per i dipendenti, non puoi dedurre tutto dal reddito. La legge (articolo 102, comma 9 del TUIR, cioè il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che le spese telefoniche sono deducibili nella misura dell’80%. Il restante 20% non è mai deducibile, indipendentemente da come usi davvero il telefono.

    Il ragionamento del legislatore è semplice: un telefono aziendale può essere usato anche per scopi personali, quindi la norma introduce automaticamente una franchigia – cioè una quota di spesa che resta a carico dell’impresa senza beneficio fiscale – fissata al 20%. Non serve dimostrare nulla: la percentuale si applica sempre, sia che il telefono venga usato tutto per lavoro, sia che non lo sia.

    La regola vale per tutti i costi legati alla telefonia: abbonamenti di rete fissa, piani dati e voce per i cellulari, spese di acquisto degli apparecchi, canoni di leasing degli impianti telefonici e le relative quote di ammortamento. In pratica, se spendi 1.000 euro in un anno per la telefonia aziendale, ne puoi dedurre 800 e i restanti 200 sono fiscalmente irrecuperabili.

    Deducibilità delle spese telefoniche per le imprese
    Voce di costo Deducibilità
    Canoni abbonamento telefonia fissa 80%
    Canoni abbonamento telefonia mobile (SIM aziendali) 80%
    Acquisto smartphone e dispositivi 80% (o 80% delle quote di ammortamento)
    Impianti telefonici e centraline: quote di ammortamento 80%
    Quota indeducibile (franchigia legale) 20% – sempre, senza eccezioni

    Esempio pratico

    • Alfa SRL, nel 2025, sostiene 4.800 euro di costi per telefonia: 2.400 euro di canoni SIM aziendali e 2.400 euro di ammortamento di dieci smartphone acquistati per i propri commerciali. In dichiarazione dei redditi, la società può dedurre l’80% di 4.800 euro, cioè 3.840 euro. I restanti 960 euro (il 20%) costituiscono una variazione in aumento nel quadro RF e non abbattono il reddito imponibile. Se l’aliquota IRES è del 24%, il costo fiscale effettivo della quota indeducibile è 960 × 24% = 230 euro di IRES in più rispetto a una deduzione integrale.

    Documenti necessari

    • Fatture degli operatori di telefonia intestate all’impresa
    • Contratti di abbonamento aziendali (fisso e mobile)
    • Registro cespiti con le quote di ammortamento degli smartphone
    • Estratti conto aziendali che documentano i pagamenti
    • Eventuale piano di assegnazione dei dispositivi ai dipendenti

    Alfa SRL: molti cellulari aziendali, nessun registro

    Scenario. Alfa SRL ha 12 dipendenti commerciali, ognuno con un piano SIM aziendale da 40 euro al mese. Il responsabile amministrativo vuole sapere quanto può dedurre dalla dichiarazione dei redditi.

    Come si applica. I costi SIM annui sono 12 × 40 × 12 = 5.760 euro. La deduzione è l’80%, cioè 4.608 euro. La quota indeducibile è 1.152 euro, che finisce in variazione in aumento nel quadro RF del modello Redditi SC. Non serve tenere un registro delle chiamate: la percentuale è fissa per legge. Se Alfa SRL avesse acquistato anche i telefoni (es. 300 euro a dispositivo × 12 = 3.600 euro), potrebbe dedurre l’80% delle quote di ammortamento annuali, non del costo intero in un colpo.

    In pratica

    • Somma tutti i costi telefonici dell’anno (canoni + ammortamenti dispositivi).
    • Moltiplica per 0,80: questo è il costo deducibile.
    • Il restante 20% va inserito come variazione in aumento nel quadro RF.

    Beta SNC: un unico telefono condiviso tra soci

    Scenario. Beta SNC è una piccola società di due soci. Hanno un solo abbonamento aziendale da 60 euro al mese. Un socio sostiene che, siccome usano il telefono solo per lavoro, andrebbero dedotti integralmente.

    Come si applica. La norma non ammette eccezioni: l’80% è la misura massima di deducibilità prevista dall’articolo 102, comma 9 del TUIR, indipendentemente dall’uso effettivo. Non è possibile portare prove per ottenere la deduzione al 100%. I costi annui sono 720 euro, deducibili per 576 euro (80%). I restanti 144 euro sono indeducibili. Tentare di dedurre il 100% esporrebbe la società a una rettifica in sede di accertamento.

    In pratica

    • La percentuale dell’80% è fissa: non si può superare nemmeno con documentazione aggiuntiva.
    • Registra correttamente la variazione in aumento del 20% in dichiarazione per evitare rischi fiscali.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si deduce per le spese telefoniche di un'impresa?

    L’80% di tutti i costi telefonici (canoni, abbonamenti, ammortamento dispositivi). Il 20% è sempre indeducibile per legge, senza possibilità di prova contraria.

    La regola dell'80% vale anche per l'acquisto dello smartphone?

    Sì. Se acquisti uno smartphone aziendale, lo ammortizzi secondo le aliquote ordinarie e deduce l’80% delle quote di ammortamento annuali, non il 100%.

    Come si tratta il 20% indeducibile in dichiarazione?

    Va inserito come variazione in aumento nel quadro RF del modello Redditi SC (o Redditi SP per le società di persone), riducendo così la quota di costo che abbatte il reddito imponibile.

    La stessa regola vale per i professionisti?

    Sì. L’articolo 102, comma 9 del TUIR si applica nella stessa misura (80%) anche alle spese telefoniche dei lavoratori autonomi e dei professionisti.

    Posso dedurre il 100% se dimostro che il telefono è usato solo per lavoro?

    No. La norma non prevede questa possibilità per le imprese. L’80% è il tetto massimo assoluto stabilito dalla legge.

    Rientrano nell'80% anche i costi per internet aziendale via rete mobile?

    Sì, i piani dati aziendali e la connettività mobile rientrano nelle spese di telefonia e seguono la stessa regola dell’80%.

  • Cessioni intracomunitarie: come funziona l’IVA UE

    In sintesi

    • Non imponibili IVA: la cessione intracomunitaria non sconta l’IVA italiana se sono rispettate le condizioni di legge.
    • Cliente soggetto passivo UE: l’acquirente deve essere iscritto al VIES (sistema di verifica partite IVA UE).
    • Beni trasportati in altro Stato UE: i beni devono essere fisicamente trasferiti fuori dall’Italia e occorre conservare la prova del trasporto.
    • INTRASTAT: le cessioni intracomunitarie vanno riepilogate nei modelli INTRASTAT da presentare periodicamente.
    • Plafond esportatori abituali: le cessioni intracomunitarie concorrono alla formazione del plafond, utile per acquistare senza IVA.
    • Fattura con dicitura specifica: la fattura va emessa senza IVA con riferimento alla norma (art. 41 DL 331/93).

    Cosa sono le cessioni intracomunitarie e perché non si paga l'IVA italiana

    Quando un’impresa italiana vende beni a un’impresa di un altro Paese dell’Unione Europea, non si applica l’IVA italiana. L’operazione si chiama ‘cessione intracomunitaria’ ed è classificata come ‘non imponibile’ ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. Non imponibile non significa esente: significa che l’IVA non viene addebitata in Italia perché sarà il Paese dell’acquirente a tassare l’operazione.

    Questa regola vale a condizione che siano rispettati tre requisiti insieme: il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (cioè un’impresa o un professionista, non un privato) iscritto al VIES, i beni devono essere fisicamente trasportati in un altro Stato membro UE, e il cedente deve conservare la prova del trasporto. Se anche una sola di queste condizioni manca, l’operazione non può essere trattata come non imponibile e va assoggettata a IVA ordinaria.

    Verificare l’iscrizione al VIES del cliente straniero è un passaggio fondamentale. Lo si fa gratuitamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate o direttamente sul sito della Commissione Europea. La verifica va effettuata prima di emettere la fattura e conviene conservarne traccia (ad esempio uno screenshot con data). La prova del trasporto, invece, può essere un documento di trasporto (CMR), una lettera di vettura o analoga documentazione che attesti l’uscita dei beni dall’Italia verso l’altro Stato UE.

    Requisiti e adempimenti per le cessioni intracomunitarie
    Elemento Dettaglio
    Norma di riferimento Art. 41 DL 331/1993
    Trattamento IVA Non imponibile (IVA non addebitata in Italia)
    Verifica cliente Iscrizione al VIES obbligatoria
    Prova del trasporto CMR, lettera di vettura o doc. equivalente da conservare
    Modello INTRASTAT Presentazione periodica per le cessioni
    Concorso al plafond Sì, le cessioni intracomunitarie formano il plafond

    Esempio pratico

    • Alfa Srl (Milano) vende macchinari per 50.000 euro a Beta GmbH (Monaco di Baviera), regolarmente iscritta al VIES. Alfa emette fattura da 50.000 euro senza addebito di IVA, con la dicitura «non imponibile art. 41 DL 331/93». I macchinari partono con CMR verso la Germania. Alfa registra l’operazione nel registro delle fatture emesse nel quadro VE della dichiarazione IVA (colonna operazioni non imponibili) e compila il modello INTRASTAT cessioni. I 50.000 euro concorrono al plafond di Alfa per i mesi successivi.

    Documenti necessari

    • Fattura emessa senza IVA con riferimento all’art. 41 DL 331/93
    • Prova del trasporto (CMR, lettera di vettura o documento equivalente)
    • Verifica VIES del cliente UE (screenshot con data consigliato)
    • Modello INTRASTAT cessioni (mensile o trimestrale secondo la soglia)
    • Registro delle fatture emesse con annotazione dell’operazione

    Caso 1 – Alfa Srl vende a un'impresa tedesca con VIES

    Scenario. Alfa Srl produce componentistica e riceve un ordine da un’impresa tedesca. Prima di emettere la fattura, controlla sul portale VIES che la partita IVA tedesca sia attiva e valida.

    Come si applica. Poiché il cliente è soggetto passivo iscritto al VIES e i beni vengono trasportati in Germania (documentato dal CMR), l’operazione è non imponibile ex art. 41 DL 331/93. Alfa emette la fattura senza IVA per l’importo concordato. L’operazione va indicata nel modello INTRASTAT e nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale tra le operazioni non imponibili. I 50.000 euro concorrono al plafond di Alfa.

    In pratica

    • Verificare sempre il VIES prima di emettere fattura: se la partita IVA non è attiva, l’operazione va trattata come imponibile.
    • Conservare la prova del trasporto per almeno 10 anni: in caso di controllo è l’unica tutela contro la contestazione dell’IVA.
    • Inserire nella fattura la dicitura «non imponibile art. 41 DL 331/93» per evitare contestazioni formali.

    Caso 2 – Tizio vende a un privato francese: le regole cambiano

    Scenario. Tizio è titolare di una ditta individuale che vende arredi artigianali. Un privato francese (non imprenditore, senza partita IVA) gli ordina un tavolo da 3.000 euro con spedizione in Francia.

    Come si applica. Poiché l’acquirente è un privato e non un soggetto passivo IVA, la cessione non può essere trattata come intracomunitaria non imponibile. Si tratta di una vendita B2C transfrontaliera. Se il volume annuo di vendite a distanza verso consumatori UE non supera la soglia di 10.000 euro complessivi, Tizio può applicare l’IVA italiana. Se supera quella soglia, deve applicare l’IVA del Paese del consumatore (Francia), eventualmente avvalendosi del regime OSS per gestire il versamento tramite un unico portale.

    In pratica

    • Le cessioni intracomunitarie non imponibili valgono solo tra soggetti passivi IVA (B2B): nelle vendite a privati (B2C) le regole sono diverse.
    • Monitorare la soglia OSS di 10.000 euro annui complessivi sulle vendite a distanza B2C verso consumatori UE.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo sempre verificare il VIES?

    Sì. La verifica dell’iscrizione al VIES è una condizione necessaria per applicare la non imponibilità. Se non la effettui e il cliente non risulta iscritto, rischi di dover versare l’IVA di tasca tua.

    Cosa succede se non ho la prova del trasporto?

    Senza prova del trasporto l’Agenzia delle Entrate può contestare la non imponibilità e richiedere il pagamento dell’IVA italiana sull’operazione. La prova va conservata per almeno 10 anni.

    Le cessioni intracomunitarie danno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti?

    Sì. Le operazioni non imponibili, a differenza di quelle esenti, danno pieno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti inerenti. Questo è uno dei vantaggi rispetto alle operazioni esenti art. 10.

    Cosa sono i modelli INTRASTAT e quando si presentano?

    Sono modelli statistici e fiscali che riepilogano le cessioni (e gli acquisti) intracomunitari. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dal volume delle operazioni. Si presentano telematicamente all’Agenzia delle Dogane.

    Le cessioni intracomunitarie contribuiscono al plafond esportatori?

    Sì. Le cessioni intracomunitarie non imponibili concorrono alla formazione del plafond insieme alle esportazioni, consentendo all’esportatore abituale di acquistare beni e servizi senza IVA entro il limite del plafond maturato.

    Posso applicare la non imponibilità anche se il cliente non ha ancora la partita IVA UE attiva?

    No. Se al momento dell’emissione della fattura il cliente non risulta iscritto al VIES, l’operazione non può essere non imponibile. Devi attendere l’iscrizione o fatturare con IVA italiana.

    Vedi anche: IVA su omaggi e cessioni gratuite, IVA sulla cessione di fabbricati, Acquisti intracomunitari, Cessioni di beni IVA, Cessioni di beni e territorialità IVA e Aprire la partita IVA.