Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

In sintesi

Il dirigente del terziario e escluso dalla disciplina sull’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003): non si applica il limite delle 48 ore settimanali, non matura maggiorazioni per lavoro straordinario, ne ha diritto ai riposi compensativi obbligatori. La reperibilita e regolata dal contratto individuale o da accordi aziendali. Le ferie restano un diritto irrinunciabile.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Manageritalia
Ultimo rinnovo
31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~40.000 dirigenti

Tabella riepilogativa

Orario di lavoro – Dirigente vs. lavoratori non dirigenti
Aspetto Dirigente Lavoratore non dirigente
Limite orario settimanale (D.Lgs. 66/2003) Non applicabile 48 ore medie (4 mesi)
Straordinario retribuito Non previsto Maggiorazione min. 15% (CCNL Commercio)
Pausa obbligatoria ogni 6 ore Non applicabile Minimo 10 minuti
Riposo giornaliero (11 ore) Non applicabile Obbligatorio
Ferie annuali Min. 4 settimane (CCNL) Min. 4 settimane
Reperibilita Regolata da contratto individuale Disciplinata da CCNL e accordo aziendale

Esenzione dai limiti di orario: il quadro normativo

Il D.Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive europee sull’orario di lavoro, esclude espressamente i dirigenti dal campo di applicazione delle norme su orario massimo, riposo giornaliero e settimanale, pause obbligatorie (art. 17, comma 1).

La ratio e che il dirigente, per la sua autonomia organizzativa e la sua posizione nell’impresa, e in grado di gestire autonomamente i propri tempi di lavoro. L’esclusione non e derogabile in pejus dal contratto individuale: il datore non puo imporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle dell’orario normale dei non-dirigenti usando tale esclusione come strumento di pressione.

L’esenzione si applica solo ai dirigenti in senso sostanziale: se la qualifica e attribuita formalmente ma non corrisponde a reale autonomia, il lavoratore conserva i diritti sull’orario.

Reperibilita e connettivita digitale

La reperibilita – obbligo di rendersi raggiungibili fuori orario per interventi urgenti – non e disciplinata specificamente dal CCNL Manageritalia, ma puo essere regolata dal contratto individuale o da accordi aziendali.

Con la diffusione degli strumenti digitali, la tematica si e intrecciata con il diritto alla disconnessione (art. 19, D.Lgs. 81/2017 per i lavoratori agili; per i dirigenti in sede, la questione e regolata contrattualmente). Il CCNL Manageritalia non prevede un obbligo esplicito di disconnessione, ma accordi aziendali di secondo livello possono introdurlo.

E buona prassi che il contratto individuale del dirigente chiarisca: (a) se esiste un obbligo di reperibilita; (b) se tale obbligo e gia remunerato nella RGA o da diritto a compenso aggiuntivo; (c) le fasce orarie di reperibilita.

Ferie e riposi: diritti irrinunciabili

Nonostante l’esenzione dall’orario, il dirigente conserva il diritto alle ferie annuali: il CCNL Manageritalia prevede un minimo di 4 settimane (28 giorni di calendario, o 20 giorni lavorativi) per anno. Le ferie sono irrinunciabili ex art. 36 Cost. e non possono essere monetizzate in corso di rapporto.

Il periodo minimo inderogabile di 2 settimane consecutive (D.Lgs. 66/2003) si applica anche ai dirigenti, in quanto norma a tutela della salute.

I giorni di ferie maturati e non goduti al termine del rapporto sono liquidati in forma monetaria nella busta paga finale, con base di calcolo pari alla RGA giornaliera (RGA annua / 365).

Casi pratici

Tizio – Richiesta di straordinari arretrati
Tizio, dirigente di fatto ma formalmente qualificato come quadro, viene promosso a dirigente dopo tre anni. Chiede il pagamento degli straordinari maturati negli ultimi tre anni come quadro (I livello CCNL Commercio). Il giudice verifica la qualifica effettiva: nei tre anni di qualifica formale da quadro, Tizio aveva mansioni impiegatizie e diritto agli straordinari. L’azienda e condannata al pagamento delle maggiorazioni arretrate.
Caia – Reperibilita non retribuita
Caia, dirigente commerciale, e di fatto reperibile H24 sette giorni su sette per rispondere a clienti internazionali. Il contratto individuale non prevede alcun compenso per la reperibilita. Caia negozia un’indennita mensile di reperibilita pari a 500 euro, inserita nella RGA come voce distinta, con accordo scritto. In assenza di accordo, la reperibilita del dirigente si presume inclusa nella RGA, ma Caia preferisce regolarla esplicitamente.
Sempronio – Ferie non godute al termine del rapporto
Sempronio lascia l’azienda con 35 giorni di ferie residue su quattro anni. L’azienda vuole monetizzare solo 20 giorni, sostenendo che i restanti 15 siano prescritti. La regola generale e che le ferie non si prescrivono se il datore non ha consentito o incentivato il godimento (CGUE C-619/16). Sempronio ottiene la liquidazione di tutti i 35 giorni residui calcolati sulla RGA giornaliera.

Domande frequenti

Il dirigente puo ricevere un compenso per lavoro notturno o festivo?
Non esiste un obbligo contrattuale di maggiorazione per lavoro notturno o festivo per i dirigenti. Le maggiorazioni possono essere previste dal contratto individuale o da accordo aziendale, ma non sono un diritto minimo garantito dal CCNL Manageritalia.
Il dirigente ha diritto ai permessi ROL?
Il CCNL Manageritalia non prevede i Riduzione Orario di Lavoro (ROL) tipici del CCNL Commercio, in quanto i dirigenti sono esclusi dalla disciplina dell’orario. Le eventuali giornate di permesso aggiuntive rispetto alle ferie sono regolate dal contratto individuale o aziendale.
Come si calcola il compenso per ferie non godute?
RGA annua / 365 × giorni di ferie residue. La RGA rilevante e quella al momento della cessazione del rapporto, incluse le voci fisse con natura retributiva.
Il dirigente puo lavorare in smart working?
Si. Il lavoro agile per i dirigenti e disciplinato dall’accordo individuale (art. 18 ss., L. 81/2017). Il CCNL Manageritalia non pone limiti al ricorso allo smart working, rimettendo la regolamentazione al contratto individuale e agli accordi aziendali.
L'esenzione dall'orario vale anche per i dirigenti di piccole imprese?
Si, l’esenzione e soggettiva (legata alla qualifica) e non dipende dalle dimensioni dell’impresa. Tuttavia, in imprese piccole la qualifica dirigenziale e piu facilmente contestabile se non corrisponde a reale autonomia gestionale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e calcolo, destinazione e anticipo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il dirigente del terziario è escluso dalla disciplina sull'orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003, art. 17): niente tetto delle 48 ore, niente straordinario retribuito.
  • L'esclusione si fonda sull'autonomia organizzativa della posizione dirigenziale, in grado di gestire i propri tempi di lavoro.
  • Non maturano maggiorazioni per lavoro straordinario né riposi compensativi obbligatori previsti per i non dirigenti.
  • La reperibilità è regolata dal contratto individuale o da accordi aziendali, non da un automatismo di legge.
  • Le ferie restano un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.), con il minimo di quattro settimane annue.
Indice dei contenuti

La posizione del dirigente del terziario si distingue nettamente da quella degli altri lavoratori sul terreno dell'orario. L'esclusione dalla disciplina del D.Lgs. 66/2003 non è una penalizzazione ma il riflesso di una diversa natura del rapporto: il dirigente non vende tempo misurato a ore, ma una prestazione qualificata da autonomia e responsabilità. Comprendere i confini di questa esclusione è essenziale per non confondere flessibilità e assenza di tutele.

La ratio dell'esclusione

Il D.Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive europee sull'orario, esclude espressamente i dirigenti dal campo di applicazione delle norme su orario massimo, riposo giornaliero e settimanale e pause obbligatorie. La ragione è che il dirigente, per la sua autonomia organizzativa e la sua collocazione nell'impresa, è in grado di determinare autonomamente la durata e la distribuzione del proprio lavoro. Dove c'è autodeterminazione dei tempi, viene meno la logica protettiva del tetto orario.

Cosa significa in concreto

L'esclusione produce conseguenze precise. Al dirigente non si applica il limite delle quarantotto ore medie settimanali; non spetta la maggiorazione per lavoro straordinario, perché non esiste, tecnicamente, un orario "ordinario" da superare; non maturano i riposi compensativi obbligatori previsti per i non dirigenti. La prestazione è valutata sul risultato e sulla funzione, non sul cronometro.

I limiti dell'esclusione

L'esclusione non è però una zona franca senza alcun argine. Non è derogabile in pejus rispetto a quanto già garantito: il datore non può usare lo status dirigenziale per imporre condizioni deteriori. Soprattutto, restano fermi i principi costituzionali - la retribuzione proporzionata e sufficiente dell'art. 36 Cost. e la tutela della salute - che impediscono di interpretare l'esclusione come obbligo di disponibilità illimitata e gratuita. La prestazione dirigenziale ha un limite nella ragionevolezza e nella tutela della persona.

La reperibilità

La reperibilità del dirigente non discende automaticamente dalla legge né da una norma generale del CCNL: è materia del contratto individuale o di accordi aziendali. Se prevista, definisce in quali fasce e con quali modalità il dirigente debba essere raggiungibile e disponibile a intervenire. Trattandosi di una prestazione aggiuntiva concordata, le sue condizioni - compenso, fasce, frequenza - vanno definite per iscritto nell'accordo che la istituisce.

Le ferie come diritto irrinunciabile

Se l'orario è materia di autonomia, le ferie no: restano un diritto irrinunciabile, presidiato dall'art. 36 Cost., con un minimo di quattro settimane annue. Il dirigente, pur gestendo autonomamente i propri tempi, non può rinunciare al riposo annuale né monetizzarlo se non nei limiti consentiti dalla legge. È la garanzia che l'autonomia organizzativa non si traduca in una rinuncia al recupero psicofisico.

Il confine con la responsabilità manageriale

L'assenza di un orario rigido va letta nel contesto del rapporto di fiducia che lega il dirigente all'impresa. La maggiore libertà nella gestione del tempo è il corrispettivo di una responsabilità più ampia sui risultati. Per questo le condizioni concrete - reperibilità, modalità di lavoro, trattamento accessorio - vanno verificate sul contratto individuale e sul CCNL Dirigenti del terziario vigente, che ne fissa la cornice di riferimento.

Domande frequenti

Al dirigente del commercio si applica il limite delle 48 ore settimanali?

No. Il D.Lgs. 66/2003 (art. 17) esclude i dirigenti dalla disciplina sull'orario massimo. La ratio è l'autonomia organizzativa della posizione, che consente al dirigente di gestire autonomamente i propri tempi di lavoro.

Il dirigente ha diritto allo straordinario retribuito?

No. Non esistendo per il dirigente un orario 'ordinario' da superare, non maturano maggiorazioni per lavoro straordinario né i riposi compensativi obbligatori previsti per i lavoratori non dirigenti. La prestazione è valutata sul risultato.

La reperibilità del dirigente è obbligatoria?

Non per automatismo di legge. La reperibilità del dirigente è regolata dal contratto individuale o da accordi aziendali; se prevista, le sue condizioni - fasce, modalità, compenso - vanno definite per iscritto nell'accordo che la istituisce.

Il dirigente può rinunciare alle ferie?

No. Le ferie restano un diritto irrinunciabile garantito dall'art. 36 Cost., con un minimo di quattro settimane annue. L'autonomia sull'orario non consente di rinunciare al riposo annuale né di monetizzarlo oltre i limiti di legge.

L'esclusione dall'orario significa disponibilità illimitata?

No. Restano fermi i principi costituzionali sulla retribuzione proporzionata e sulla tutela della salute. L'esclusione non è derogabile in pejus e non può tradursi in un obbligo di disponibilità illimitata e gratuita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.