Testo dell'articoloVigente
Il patto di non concorrenza per il dirigente del terziario deve essere pattuito per iscritto con corrispettivo adeguato, avere un limite territoriale e temporale determinato (max 3 anni) e riguardare attivita specifiche. Il patto di prova ha una durata massima di 6 mesi per i dirigenti. Entrambi devono rispettare i requisiti di validita del codice civile.
Tabella riepilogativa
| Requisito | Contenuto minimo | Conseguenza dell’assenza |
|---|---|---|
| Forma scritta | Atto scritto separato o clausola contrattuale | Nullita del patto |
| Corrispettivo | Adeguato; almeno 15-25% della RGA annua (linea guida) | Nullita o riduzione giudiziale |
| Limite temporale | Max 3 anni (dirigenti) | Riduzione al massimo legale |
| Limite territoriale | Area geografica determinata o determinabile | Nullita del patto |
| Oggetto determinato | Attivita specifiche, non generica concorrenza | Nullita parziale o totale |
| Corrispettivo differito | Erogabile in corso di rapporto o alla cessazione | N/A |
Il patto di non concorrenza: requisiti ex art. 2125 c.c.
Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) vincola il dirigente, dopo la cessazione del rapporto, a non svolgere attivita concorrenziali con l’ex datore. Per i dirigenti del terziario, i requisiti di validita sono:
- Forma scritta ad substantiam: la mancanza di forma scritta determina la nullita.
- Corrispettivo adeguato: la legge non fissa la misura minima, ma la giurisprudenza richiede un corrispettivo proporzionato al sacrificio imposto. Per i dirigenti, corrispettivi inferiori al 15-20% della RGA annua per ogni anno di vincolo sono stati ritenuti non adeguati.
- Limite temporale: max 3 anni per i dirigenti (art. 2125, co. 2, c.c.).
- Limite territoriale e oggettivo: il patto deve indicare l’area geografica e le attivita vietate in modo specifico.
Il CCNL Manageritalia non disciplina specificamente il corrispettivo minimo del patto di non concorrenza, rimettendo la determinazione alla contrattazione individuale.
Patto di prova: durata massima per i dirigenti
Il patto di prova consente a entrambe le parti di recedere liberamente durante un periodo iniziale del rapporto, senza obbligo di motivazione e senza preavviso (art. 2096 c.c.).
Il CCNL Manageritalia fissa la durata massima del periodo di prova in 6 mesi per i dirigenti. Durante il periodo di prova:
- entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso (salvo diverso accordo);
- se il periodo di prova si esaurisce senza recesso, il rapporto si consolida definitivamente con decorrenza dalla data di assunzione;
- in caso di malattia, il decorso del periodo di prova e sospeso.
Il patto di prova deve essere pattuito per iscritto nel contratto individuale: la sua assenza non pregiudica il rapporto, ma preclude il recesso libero.
Altre clausole tipiche del contratto del dirigente
Oltre a patto di non concorrenza e patto di prova, il contratto individuale del dirigente del terziario contiene spesso:
- Clausola di riservatezza: obbligo di mantenere riservate le informazioni aziendali confidenziali, con durata che puo estendersi oltre la cessazione del rapporto. Diversa dal patto di non concorrenza: non limita l’attivita lavorativa ma tutela le informazioni.
- Clausola di esclusivita: divieto di svolgere, anche a titolo gratuito, attivita per soggetti terzi. E implicita nel rapporto di lavoro subordinato, ma spesso esplicitata con clausola espressa.
- Clausola di stabilizzazione: penale a carico del dirigente che si dimetta prima di un termine minimo. Deve avere una penale proporzionata per non essere abusiva.
- Golden parachute: indennita aggiuntiva in caso di licenziamento o cambio di controllo societario (change of control), negoziata individualmente.
Casi pratici
Domande frequenti
Un patto di non concorrenza senza corrispettivo e valido?
Il corrispettivo del patto di non concorrenza si paga sempre alla fine?
Il patto di prova deve specificare le mansioni?
Il dirigente puo svolgere attivita di amministratore di altra societa durante il rapporto?
Cosa e il garden leave?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La figura del dirigente del commercio, per il ruolo apicale e l'accesso a informazioni strategiche, e' spesso destinataria di clausole accessorie delicate: il patto di non concorrenza, il patto di prova e altre pattuizioni che incidono sulla liberta' professionale. La loro validita' e' rigorosamente presidiata dalla legge, in particolare dall'art. 2125 c.c. per la concorrenza post-contrattuale.
Il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
L'art. 2125 c.c. subordina la validita' del patto a quattro requisiti cumulativi: la forma scritta a pena di nullita', la pattuizione di un corrispettivo a favore del lavoratore, e la delimitazione del vincolo quanto a oggetto, tempo e luogo. La mancanza anche di uno solo di questi elementi travolge l'intero patto.
Durata massima e specificita' dei dirigenti
La durata del vincolo non può eccedere cinque anni per i dirigenti e tre anni per le altre categorie. Eventuali pattuizioni di durata superiore si riducono automaticamente al massimo legale. Per il dirigente del commercio, la cui rete di relazioni e conoscenze e' ampia, la delimitazione dell'oggetto e del territorio deve essere effettiva e non può tradursi in un divieto generalizzato di svolgere la propria professione.
Il corrispettivo congruo
Il corrispettivo deve essere determinato o determinabile e proporzionato al sacrificio imposto: un compenso meramente simbolico, irrisorio o sganciato dall'effettiva limitazione professionale rende nullo il patto. La giurisprudenza valuta la congruita' in rapporto all'ampiezza e alla durata del vincolo e alla retribuzione del dirigente.
Oggetto, tempo e luogo
Le clausole devono individuare con precisione le attività interdette, l'arco temporale e l'ambito geografico. Un vincolo che copra ogni attività in qualunque luogo equivale a precludere al dirigente l'esercizio del proprio mestiere ed e' percio' nullo. La delimitazione deve lasciare residua una concreta possibilita' di impiego delle competenze.
Il patto di prova
Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto e deve specificare le mansioni oggetto di sperimentazione. Durante la prova ciascuna parte può recedere; superato il periodo senza recesso, l'assunzione diviene definitiva e l'anzianita' decorre dall'inizio. Per i dirigenti la durata massima della prova e' modulata dal CCNL nei limiti di legge.
Altre clausole e tutele
Possono accompagnarsi clausole di riservatezza, di esclusiva in costanza di rapporto e patti di stabilita'. Ciascuna soggiace ai principi di liceità e proporzionalita': non può comprimere oltre il consentito la liberta' del dirigente. In caso di nullita' del patto di non concorrenza, il dirigente e' libero di concorrere e può trattenere il corrispettivo già percepito secondo i principi applicabili.
Domande frequenti
Quanto puo' durare il patto di non concorrenza di un dirigente?
Fino a cinque anni per i dirigenti (tre per gli altri lavoratori); pattuizioni di durata superiore si riducono automaticamente al massimo legale.
Il patto e' valido senza corrispettivo?
No. L'art. 2125 c.c. richiede un corrispettivo determinato e congruo a favore del lavoratore: un compenso simbolico o irrisorio rende nullo il patto.
In che forma va stipulato il patto?
Per iscritto, a pena di nullita'. Deve inoltre delimitare con precisione oggetto, tempo e luogo del vincolo.
Quando il patto di prova e' valido?
Quando risulta da atto scritto sottoscritto prima o all'inizio del rapporto, con indicazione delle mansioni; la durata massima e' fissata dal CCNL nei limiti di legge.
Cosa accade se il patto e' nullo?
Il dirigente e' libero di svolgere attivita' concorrente; la sorte del corrispettivo gia' percepito segue i principi applicabili alla nullita' della singola clausola.