Indice
La guida
Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente la conservazione del posto per un periodo di comporto di 12 mesi (anche non continuativi in un triennio). Durante la malattia la retribuzione e integralmente a carico del datore. Superato il comporto, il datore puo recedere con preavviso o indennita sostitutiva, senza obbligo di corrispondere l’indennita supplementare.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina CCNL Manageritalia |
|---|---|
| Periodo di comporto (conservazione posto) | 12 mesi per eventi anche non continuativi nel triennio |
| Retribuzione durante malattia | Intera RGA a carico del datore (nessuna riduzione) |
| Integrazione INPS | Non applicabile (INPS non eroga indennita di malattia ai dirigenti) |
| Certificazione medica | Obbligatoria dal primo giorno (via SSN telematico o medico privato) |
| Visite fiscali | Ammesse nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19) |
| Recesso per superamento comporto | Con preavviso o indennita sostitutiva; senza indennita supplementare |
| Malattia durante preavviso | Il preavviso e sospeso per la durata della malattia |
Periodo di comporto: durata e calcolo
Il CCNL Manageritalia prevede un periodo di comporto di 12 mesi: per tale periodo il datore di lavoro non puo licenziare il dirigente per malattia. Il periodo si calcola su base mobile (triennio precedente), sommando i giorni di assenza per malattia anche non consecutivi.
Al superamento dei 12 mesi di assenza per malattia nel triennio, il datore acquista il diritto di recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta con il preavviso contrattuale ovvero pagando l’indennita sostitutiva del preavviso. In questo caso non e dovuta l’indennita supplementare, trattandosi di recesso giustificato dal superamento del comporto.
Le assenze per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Retribuzione durante la malattia
A differenza dei lavoratori impiegati e operai, i dirigenti non percepiscono l’indennita di malattia dall’INPS: il Fondo INPS per i dirigenti (ex INPDAI) e stato soppresso. La retribuzione durante la malattia e integralmente a carico del datore di lavoro, per l’intera durata del comporto.
Il datore non puo operare riduzioni sulla RGA durante i periodi di malattia, salvo accordi integrativi aziendali che prevedano criteri diversi per le componenti variabili (MBO, bonus) condizionati alla presenza effettiva.
Il dirigente e tenuto a presentare il certificato medico telematico (via SSN) fin dal primo giorno di assenza e a comunicare tempestivamente all’azienda il proprio stato di malattia.
Infortunio e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la disciplina INAIL. Il dirigente del settore terziario e assicurato INAIL per gli infortuni in itinere e sul lavoro.
L’indennita INAIL (giornata intera dal 4° giorno, 60% fino al 90° giorno poi 75% della retribuzione di riferimento) integra o sostituisce la retribuzione a seconda del caso. Il CCNL Manageritalia prevede in ogni caso la conservazione del posto per la durata della prognosi INAIL, senza computo nel periodo di comporto per malattia comune.
Il Fasdac (fondo sanitario integrativo) eroga rimborsi per prestazioni sanitarie durante il periodo di malattia/ricovero, riducendo l’esborso diretto del dirigente per cure non rimborsate dal SSN.
Casi pratici
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Domande frequenti
L'INPS paga qualcosa al dirigente malato?
Cosa succede se la malattia si protrae oltre i 12 mesi?
L'infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
Il dirigente e soggetto alle fasce di reperibilita durante la malattia?
Il Fasdac rimborsa le spese mediche durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.