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Autore: Andrea Marton

  • Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il

    debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e

    spese.

    In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni

    contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle

    somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in

    tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

    L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i

    predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non

    superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice

    dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,

    con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione

    della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti

    di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta

    anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne

    siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

    Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia

    decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

  • Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c. – Composizione della somma ricavata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La somma da distribuire e’ formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.

  • Art. 508 c.p.c.: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatar

    Art. 508 c.p.c.: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatar

    Art. 508 c.p.c. – Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, puo’ concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

    In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.

  • Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione

    Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione

    Art. 507 c.p.c. – Forma dell’assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

  • Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione

    Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione

    Art. 506 c.p.c. – Valore minimo per l’assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’assegnazione puo’ essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente.

    Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

  • Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione

    Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione

    Art. 505 c.p.c. – Assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il creditore pignorante puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

    Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione puo’ essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu’, d’accordo fra tutti.

  • Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata

    Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata

    Art. 504 c.p.c. – Cessazione della vendita forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la vendita e’ fatta in piu’ volte o in piu’ lotti, deve cessare quando il prezzo gia’ ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495 primo comma.

  • Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata

    Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata

    Art. 503 c.p.c. – Modi della vendita forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita forzata puo’ farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

  • Art. 502 c.p.c.: Termine per l’assegnazione o la vendita del peg

    Art. 502 c.p.c.: Termine per l’assegnazione o la vendita del peg

    Art. 502 c.p.c. – Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita puo’ essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

    In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

  • Art. 501 c.p.c.: Termine dilatorio del pignoramento

    Art. 501 c.p.c.: Termine dilatorio del pignoramento

    Art. 501 c.p.c. – Termine dilatorio del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo’ essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo’ essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.