Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il
debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e
spese.
In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle
somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in
tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i
predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non
superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice
dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,
con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione
della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti
di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta
anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne
siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia
decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.
