Autore: Andrea Marton

  • Art. 292 Cod. Amb. – Definizioni

    Art. 292 Cod. Amb. – Definizioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.

    2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni: a) olio combustibile pesante: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039 , escluso il combustibile per uso marittimo; 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata con tale metodo; b) gasolio: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019 ; 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l’85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86; c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla “American Society for Testing and Materials” nell’edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti; d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217; e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità “DMB” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo; f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità “DMX”, “DMA” e “DMZ” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo; g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all’esportazione e trasportati, a tale fine, all’interno delle cisterne di una nave; h) acque territoriali: zone di mare previste dall’ articolo 2 del codice della navigazione ; i) zona economica esclusiva: zona di cui all’articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689 ; l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61 ; m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione è stata assegnata dall’International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell’allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL; n) nave passeggeri: nave che trasporta più di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell’equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attività relative alla gestione della nave, nonché dei bambini di età inferiore ad un anno; o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purché effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l’orario può essere desunto anche dalla regolarità o dalla frequenza del servizio; p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 ; q) nave all’ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano; r) stazionamento: l’utilizzo dei motori su una nave all’ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico; s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente; t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all’articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.

  • Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    La lavoratrice madre è protetta da un divieto assoluto di licenziamento dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il licenziamento intimato in violazione di questo divieto è nullo. Eccezioni ammesse: colpa grave, cessazione dell’attività, scadenza del contratto a termine.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 54

    Tabella riepilogativa

    Protezione dal licenziamento – schema temporale
    Periodo Protezione
    Dall’inizio della gravidanza Divieto assoluto di licenziamento
    Durante il congedo obbligatorio (5 mesi) Divieto assoluto
    Fino al compimento di 1 anno del bambino Divieto assoluto
    Eccezioni Colpa grave, cessazione dell’intera attività aziendale, scadenza del termine (contratto a tempo determinato)
    Conseguenza della violazione Licenziamento nullo; diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni non percepite

    L'arco temporale di protezione

    Il divieto di licenziamento scatta dall’inizio della gravidanza – inteso come dalla data dell’accertamento – e si protrae fino al compimento di un anno di vita del bambino. La lavoratrice è protetta anche durante il periodo del congedo obbligatorio e nelle fasi di rientro, indipendentemente dal fatto che abbia comunicato la gravidanza al datore prima o dopo l’inizio dell’astensione.

    Cosa rende nullo il licenziamento

    Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo di diritto: la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all’effettivo rientro. La nullità opera anche se la lavoratrice non aveva comunicato la gravidanza al datore al momento del recesso: è sufficiente che la gravidanza sussistesse.

    Le eccezioni al divieto

    Il divieto non si applica in tre casi tassativi: colpa grave della lavoratrice, che giustifichi il licenziamento per giusta causa; cessazione dell’intera attività aziendale (non del solo reparto o ufficio); scadenza del termine nel caso di contratto a tempo determinato. In questi casi il licenziamento è legittimo ma la lavoratrice mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) se ne ricorrono i presupposti.

    Casi pratici

    Tizio – licenziamento comunicato mentre la lavoratrice è in maternità

    Il datore comunica a Serena, durante il congedo obbligatorio di maternità, una lettera di licenziamento per motivi economici. Il licenziamento è nullo. Serena può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione e chiedere la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni arretrate.

    Caia – contratto a termine scaduto durante la gravidanza

    Luisa ha un contratto a tempo determinato che scade a settembre. A luglio scopre di essere incinta. Alla scadenza il contratto non viene rinnovato: in questo caso la scadenza del termine è una delle eccezioni tassative e il recesso è legittimo; Luisa verifica però il diritto alla NASpI e all’eventuale indennità di maternità INPS.

    Sempronio – licenziamento per giusta causa durante il primo anno

    Rosa, rientrata dalla maternità da tre mesi, si appropria di denaro aziendale. Il datore avvia il procedimento disciplinare e la licenzia per giusta causa. Il divieto di licenziamento non protegge Rosa in caso di colpa grave: il recesso è ammesso, ma deve rispettare le garanzie procedurali dello Statuto dei Lavoratori.

    Domande frequenti

    Fino a quando dura la protezione dal licenziamento?

    Dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Il licenziamento economico è vietato durante la maternità?

    Sì. Il divieto è assoluto e copre anche i licenziamenti per motivi economici u organizzativi, con le sole eccezioni tassative previste dalla legge (cessazione totale dell’attività, colpa grave, scadenza del termine).

    Cosa fare se si riceve una lettera di licenziamento in gravidanza?

    Impugnarla per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione, dichiarando la nullità del recesso. È consigliabile rivolgersi subito a un avvocato del lavoro o al sindacato.

    La protezione vale anche per il padre?

    Il padre gode di protezione durante il periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e, in alcuni casi, del congedo parentale; la tutela è però più limitata rispetto a quella della madre.

    La lavoratrice deve comunicare la gravidanza per essere protetta?

    No. Il divieto opera anche se la lavoratrice non aveva ancora comunicato la gravidanza: è sufficiente che la gravidanza esistesse al momento del licenziamento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 220-octies D.Lgs. 209/2005 – (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

    Art. 220-octies D.Lgs. 209/2005 – (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.

    2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).

    3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

    4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.

    5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea.

    ))

  • Art. 390 DPR 495/1992 – Erronea iscrizione a ruolo

    Art. 390 DPR 495/1992 – Erronea iscrizione a ruolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

  • Articolo 8 TU Giustizia Tributaria: Commissione di concorso

    Art. 8 D.Lgs. 175/2024 – Commissione di concorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

    3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

    4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

    5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

    6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

    7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

    8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

    10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Art. 92 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

    Art. 92 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

    2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023 , verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all’articolo

    63. 2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Concordato preventivo biennale: chi può aderire

    In sintesi

    • Possono aderire le imprese e i lavoratori autonomi che applicano gli ISA
    • I forfettari hanno accesso a una versione sperimentale limitata a una sola annualità
    • Chi ha omesso dichiarazioni in anni precedenti è escluso dall’istituto
    • Condanne per reati tributari specifici costituiscono causa ostativa all’adesione
    • Debiti tributari o contributivi rilevanti non rientrati in soglia bloccano l’accesso
    • La verifica puntuale dei requisiti richiede un’analisi caso per caso con il proprio consulente

    A chi si rivolge il concordato preventivo biennale

    Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 in attuazione della riforma fiscale, non è uno strumento aperto a tutti i contribuenti. Il legislatore ha disegnato un perimetro preciso di soggetti ammessi, costruito attorno all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Capire se si rientra in quel perimetro – e se non vi sono cause che impediscono l’accesso – è il primo passo prima ancora di valutare la convenienza della proposta.

    La platea principale è composta da imprenditori individuali, società di persone e lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta di riferimento applicano gli ISA. Si tratta, in sintesi, dei contribuenti di minori dimensioni che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo in modo abituale, il cui profilo fiscale è già misurato e monitorato tramite il punteggio ISA annuale.

    Oltre a questa platea ordinaria, il decreto ha previsto una finestra sperimentale per i contribuenti in regime forfettario. Si tratta però di una soluzione introdotta in modo limitato e con caratteristiche distinte rispetto al biennio ordinario: chi adotta il forfait deve verificare con attenzione le condizioni e la portata delle regole attualmente vigenti, perché la disciplina applicabile a questa categoria non ha ancora raggiunto stabilità definitiva.

    Sintesi dei soggetti ammessi e delle cause ostative
    Categoria Accesso al CPB
    Imprese e lavoratori autonomi soggetti ISA Ammessi (regime ordinario biennale)
    Contribuenti in regime forfettario Accesso sperimentale limitato (verificare regole vigenti)
    Contribuenti con omessa dichiarazione in anni precedenti Esclusi (causa ostativa)
    Contribuenti con condanne per reati tributari specifici Esclusi (causa ostativa)
    Contribuenti con debiti tributari/contributivi rilevanti non in soglia Esclusi (causa ostativa)
    Contribuenti non soggetti ISA (es. regime semplificato fuori ISA) Non ammessi

    Esempio pratico

    • Alfa Srl è una piccola società di servizi contabili che applica regolarmente gli ISA ogni anno. Non ha mai omesso una dichiarazione, non ha pendenze penali in ambito tributario e i propri debiti verso l’erario sono sotto la soglia rilevante. Alfa Srl rientra pienamente nella platea dei soggetti ammessi e può valutare liberamente se accettare o rifiutare la proposta dell’Agenzia per il biennio successivo. Al contrario, il suo socio Tizio, che gestisce separatamente un’attività in regime forfettario, può accedere al CPB solo nella versione sperimentale prevista per quella categoria, con caratteristiche e durata diverse rispetto alla versione ordinaria.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 13/2024: norma istitutiva del concordato preventivo biennale
    • L. delega 111/2023: legge delega della riforma fiscale che ha originato l’istituto
    • Modello ISA e relative istruzioni ministeriali per l’anno di interesse
    • Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate relativi al CPB (verificare l’aggiornamento)
    • Normativa sul regime forfettario: verificare i provvedimenti attuativi per la versione sperimentale CPB

    Caso 1: il professionista con punteggio ISA regolare

    Scenario. Caio è un ingegnere libero professionista con studio individuale. Ogni anno compila il modello ISA, ottiene un punteggio sufficiente e ha sempre presentato le dichiarazioni nei termini. Non ha condanne in ambito tributario né debiti rilevanti con il fisco.

    Come si applica. Caio rientra nella categoria ordinaria dei soggetti ammessi al CPB. Non presenta alcuna causa ostativa. Potrà quindi accedere al software dell’Agenzia, calcolare la proposta per il biennio e decidere in autonomia se accettarla sulla base della propria aspettativa di reddito futuro.

    In pratica

    • Verificare ogni anno di aver presentato tutte le dichiarazioni richieste
    • Controllare l’assenza di pendenze penali tributarie rilevanti
    • Accertarsi che eventuali debiti fiscali o contributivi siano entro la soglia prevista dalla norma

    Caso 2: il contribuente con causa ostativa pregressa

    Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa artigiana soggetta a ISA, ma in un anno precedente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Non ha mai regolarizzato formalmente la posizione.

    Come si applica. L’omessa dichiarazione in anni precedenti è una delle cause ostative espressamente previste dalla disciplina del CPB. Tizio, pur applicando gli ISA, non potrà aderire all’istituto finché questa irregolarità non è superata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È opportuno che si rivolga a un consulente per valutare se e come sanare la propria posizione prima della finestra utile per l’adesione.

    In pratica

    • Le cause ostative devono essere verificate prima di avviare qualsiasi calcolo della proposta
    • Una posizione irregolare pregressa può essere sanabile: verificare le modalità con il proprio commercialista
    • Solo dopo aver eliminato la causa ostativa si potrà valutare l’accesso al CPB nelle annualità successive

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi sono i contribuenti ISA?

    I contribuenti ISA sono imprenditori individuali, società di persone e lavoratori autonomi di minori dimensioni che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo abituale e che compilano ogni anno gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Questi indici misurano il profilo di affidabilità fiscale sulla base di dati contabili e strutturali dell’attività.

    I forfettari possono aderire al concordato preventivo biennale?

    Sì, ma in modo limitato. Per i contribuenti in regime forfettario è stata introdotta una versione sperimentale del CPB, circoscritta a una sola annualità anziché al biennio ordinario. Le condizioni e la portata di questa versione sono da verificare nelle regole attualmente vigenti, poiché la disciplina non ha ancora raggiunto una configurazione stabile per gli anni successivi.

    Quali sono le principali cause ostative all'adesione?

    Le cause ostative principali riguardano: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in anni precedenti; la presenza di condanne per determinati reati tributari; l’esistenza di debiti tributari o contributivi rilevanti che non rientrano entro le soglie previste. In presenza di una qualsiasi di queste situazioni, l’accesso al CPB non è consentito.

    Un contribuente che non applica gli ISA può aderire al CPB?

    No. Il perimetro del CPB nella sua forma ordinaria è costruito attorno agli ISA. Chi non è soggetto agli Indici Sintetici di Affidabilità – ad esempio per attività escluse o per regimi fiscali diversi – non può accedere all’istituto nella forma biennale ordinaria.

    Cosa succede se una causa ostativa emerge dopo l'adesione?

    La disciplina prevede cause di decadenza dal concordato che possono emergere durante il biennio. In caso di decadenza, il contribuente perde gli effetti premiali dell’istituto e l’Agenzia può riprendere la normale attività di accertamento, pur restando dovute le imposte sui redditi concordati già versati.

    È necessario avere un punteggio ISA minimo per aderire?

    La disciplina del CPB non subordina l’adesione al raggiungimento di un punteggio ISA minimo per l’accesso: la condizione è quella di applicare gli ISA. Tuttavia, il punteggio ISA influisce sul calcolo della proposta formulata dall’Agenzia e sulla portata degli effetti premiali durante il biennio.

    Le cause ostative valgono anche per le società?

    Sì. Le cause ostative si applicano sia alle persone fisiche sia alle società e agli enti soggetti agli ISA. Nel caso di società, la verifica riguarda la situazione dell’ente e, in determinati casi, anche quella dei soci o degli amministratori responsabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  • Comodato gratuito ai figli: IMU ridotta e dichiarazione 730

    In sintesi

    • Quadro B obbligatorio: il proprietario deve dichiarare l’immobile in comodato nel quadro B del 730, anche se non ci abita.
    • Codice utilizzo 10: si usa quando l’immobile è dato in uso gratuito a un familiare che vi dimora abitualmente e risulta iscritto all’anagrafe.
    • IMU ridotta al 50%: se il comodatario (il figlio o genitore) usa l’immobile come abitazione principale, l’IMU si calcola sulla metà della base imponibile.
    • Condizioni per la riduzione IMU: il contratto deve essere registrato, il comodatario deve risiedere e dimorare nell’immobile, e deve essere il suo unico immobile in Italia.
    • IMU sostituisce IRPEF: per gli immobili non locati (compreso il comodato) l’IMU sostituisce l’IRPEF; il reddito del fabbricato non va in dichiarazione come reddito imponibile.
    • Eccezione stesso comune: se l’immobile dato in comodato si trova nello stesso comune dell’abitazione principale del proprietario, il reddito concorre all’IRPEF nella misura del 50%.

    Come funziona il comodato gratuito tra parenti ai fini fiscali

    Il comodato gratuito è il contratto con cui presti un immobile a qualcuno senza ricevere nulla in cambio. Tra genitori e figli è una situazione frequente: il genitore possiede una casa e la mette a disposizione del figlio che vi abita come residenza principale. Dal punto di vista fiscale, chi deve dichiarare cosa?

    La regola di base è semplice: l’immobile va dichiarato nel quadro B del 730 dal proprietario, non da chi ci abita. Il comodatario (cioè chi riceve l’immobile in uso gratuito) non deve indicare nulla nella sua dichiarazione, perché non produce reddito fondiario a suo nome. Il proprietario inserisce l’immobile nel quadro B con il codice utilizzo ’10’, che segnala appunto l’uso gratuito a un familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica.

    Sul fronte delle imposte, il meccanismo è diverso da quello che molti si aspettano. In via generale, per i fabbricati non locati l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Questo vale anche per gli immobili in comodato: il proprietario paga l’IMU (nella misura che vediamo dopo), ma il reddito catastale non entra nel calcolo dell’IRPEF. C’è però un’eccezione importante che riguarda gli immobili nello stesso comune dell’abitazione principale del proprietario.

    A rendere conveniente questa soluzione è la riduzione IMU del 50%, introdotta dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Quando si verificano le condizioni previste dalla norma, l’IMU si calcola sulla metà della base imponibile, con un risparmio concreto per il proprietario.

    Codici utilizzo e regime IMU-IRPEF per il comodato nel quadro B
    Situazione Codice colonna 2 Regime IMU Regime IRPEF
    Comodato a familiare (dimora abituale + residenza anagrafica) 10 Riduzione 50% base imponibile se condizioni legge 208/2015 IMU sostituisce IRPEF (no reddito imponibile)
    Comodato a persona diversa da familiare 2 IMU ordinaria IMU sostituisce IRPEF (no reddito imponibile)
    Comodato, immobile stesso comune abitaz. principale proprietario 10 o 2 IMU ordinaria o ridotta 50% del reddito concorre a IRPEF (codice IMU 3 in col. 12)
    Immobile esente totalmente da IMU (altri casi) vari Esenzione totale IMU IRPEF dovuta (codice IMU 1 in col. 12)

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento a Bologna e lo concede in comodato gratuito a suo figlio Caio, che vi trasferisce la residenza e vi dimora abitualmente. L’immobile ha una rendita catastale di 600 euro. La base imponibile IMU ordinaria sarebbe: 600 x 1,05 x 160 = 100.800 euro. Con la riduzione del 50% per il comodato qualificato, la base imponibile scende a 50.400 euro. Tizio dichiara l’immobile nel quadro B con codice utilizzo ’10’ e non paga IRPEF sul reddito catastale, perche l’IMU lo sostituisce. Se invece l’appartamento si trovasse nello stesso comune in cui Tizio ha la propria abitazione principale, il reddito catastale rivalutato concorrerebbe all’IRPEF nella misura del 50%, e Tizio dovrebbe indicare il codice ‘3’ nella colonna 12 ‘Casi particolari IMU’.

    Documenti necessari

    • Contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate (necessario per la riduzione IMU)
    • Visura catastale dell’immobile con rendita catastale
    • Certificato di residenza anagrafica del comodatario nell’immobile
    • Dichiarazione IMU presentata al Comune (se richiesta)
    • Codice catastale del Comune dove si trova l’immobile (per la colonna 9 del quadro B)

    Genitore che presta casa al figlio fuori comune

    Scenario. Sempronio abita a Milano come proprietario della sua abitazione principale. Possiede un secondo appartamento a Roma che ha concesso in comodato gratuito alla figlia Caia, che vi risiede e dimora abitualmente. Il contratto di comodato e stato registrato all’Agenzia delle Entrate. Caia non possiede altri immobili in Italia.

    Come si applica. Sempronio compila il quadro B del 730 inserendo l’appartamento romano con codice utilizzo ’10’. Poiche l’immobile e in un comune diverso da quello della sua abitazione principale, non si applica l’eccezione del 50% IRPEF. L’IMU e dovuta con la riduzione del 50% sulla base imponibile, essendo rispettate tutte le condizioni della legge 208/2015: contratto registrato, comodatario residente e unico immobile. Sul reddito catastale non e dovuta IRPEF, perche l’IMU la sostituisce.

    In pratica

    • Quadro B, codice utilizzo ’10’, colonna 12 vuota (nessun codice IMU speciale).
    • IMU al 50% della base imponibile ordinaria: verificare la delibera comunale per l’aliquota applicabile.
    • Nessun reddito da fabbricato nell’IRPEF di Sempronio.
    • Caia non compila nulla nel suo 730 per questo immobile.

    Genitore che presta casa al figlio nello stesso comune

    Scenario. Tizio abita a Torino nella casa di proprieta che usa come abitazione principale. Possiede un secondo appartamento sempre a Torino, dato in comodato gratuito al figlio maggiorenne. Il contratto di comodato e registrato.

    Come si applica. Tizio compila il quadro B con codice utilizzo ’10’. Pero, poiche l’immobile in comodato si trova nello stesso comune dell’abitazione principale di Tizio, scatta l’eccezione: il reddito catastale rivalutato concorre all’IRPEF nella misura del 50%. Tizio deve indicare il codice ‘3’ nella colonna 12 ‘Casi particolari IMU’. L’IMU e comunque dovuta con la riduzione del 50% se le condizioni della legge 208/2015 sono soddisfatte.

    In pratica

    • Quadro B, codice utilizzo ’10’, colonna 12 con codice ‘3’ (stesso comune abitazione principale).
    • Il 50% del reddito catastale rivalutato entra nella base IRPEF di Tizio.
    • IMU con riduzione del 50% sulla base imponibile se il contratto e registrato e il figlio ha l’unico immobile li.
    • Controllare sempre la delibera comunale: l’aliquota agevolata per il comodato qualificato varia da comune a comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi deve dichiarare l'immobile in comodato nel 730, il proprietario o chi ci abita?

    Il proprietario. Chi abita gratuitamente l’immobile (il comodatario) non deve dichiarare nulla nel proprio 730 per quel fabbricato: il reddito fondiario e sempre in capo al proprietario.

    Quali condizioni servono per avere la riduzione IMU del 50% sul comodato ai figli?

    Secondo la legge n. 208/2015 occorre: 1) che il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate; 2) che il comodatario (figlio o genitore) usi l’immobile come abitazione principale, residendovi e dimorandovi abitualmente; 3) che per il comodatario si tratti dell’unico immobile posseduto in Italia. La riduzione vale anche per le pertinenze (una per categoria catastale: C/2, C/6, C/7).

    Se il contratto di comodato non e registrato, spetta comunque la riduzione IMU?

    No. La registrazione del contratto e condizione indispensabile per fruire della riduzione IMU del 50%. Senza registrazione, l’IMU si paga in misura intera.

    L'immobile in comodato al figlio genera reddito IRPEF per il genitore proprietario?

    In via generale no: per i fabbricati non locati, compreso il comodato, l’IMU sostituisce l’IRPEF e il reddito catastale non concorre alla base imponibile. Fa eccezione il caso in cui l’immobile si trova nello stesso comune dell’abitazione principale del proprietario: in quel caso il 50% del reddito catastale rivalutato va nell’IRPEF.

    Quale codice utilizzo si indica nel quadro B per il comodato a un familiare?

    Si usa il codice ’10’ nella colonna 2 del quadro B, che identifica l’abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e risulti iscritto all’anagrafe. Se invece il comodatario e una persona non familiare, va usato il codice ‘2’.

    Il figlio che abita in comodato dal genitore puo chiedere detrazioni sull'affitto?

    No. Le detrazioni per canoni di locazione spettano solo ai conduttori con un contratto di locazione. Chi abita in comodato gratuito non ha un canone da detrarre.

    Vedi anche: Seconda casa, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU, IMU non pagata e IMU prima casa.

  • Art. 127 DPR 230/2000 – Patrimonio

    Art. 127 DPR 230/2000 – Patrimonio

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da: a) beni mobili ed immobili in proprietà; b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo; c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo; d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie; e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa. 5

  • Art. 222 CPI – Tariffa professionale

    Art. 222 CPI – Tariffa professionale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

    2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

  • Lavoro agricolo: OTI, OTD e voucher in agricoltura

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    In agricoltura coesistono operai a tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato stagionali (OTD). Il contratto OTD è rinnovabile e garantisce contribuzione proporzionale. I voucher agricoli (PrestO) sono utilizzabili solo per piccole aziende agricole in via sperimentale. La L. 199/2016 sanziona duramente il caporalato.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 375/1993; L. 199/2016 caporalato; CCNL Agricoltura

    Tabella riepilogativa

    OTI e OTD in agricoltura a confronto
    Caratteristica OTI (tempo indeterminato) OTD (tempo determinato stagionale)
    Continuità Tutto l’anno Solo nelle campagne stagionali
    Preavviso di licenziamento Sì, secondo CCNL Fine naturale del contratto
    Indennità disoccupazione NASpI DISOCUP agricola (INPS)
    Ferie e 13ª Proporzionate all’orario annuo Proporzionate ai giorni lavorati
    Contributi INPS Ordinari Per giornate effettive (contribuzione giornaliera)

    OTI e OTD: le differenze principali

    Gli Operai Agricoli a Tempo Indeterminato (OTI) hanno un rapporto stabile, con le tutele del lavoro ordinario (malattia, infortuni, TFR, NASpI in caso di licenziamento). Gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD) sono assunti per campagne o periodi stagionali; la loro contribuzione INPS è proporzionale alle giornate lavorate. In caso di perdita del lavoro stagionale, gli OTD hanno diritto alla DISOCUP (indennità di disoccupazione agricola), calcolata sulle giornate dichiarate nel proprio elenco nominativo INPS.

    Voucher PrestO in agricoltura

    Il legislatore ha reintrodotto in forma limitata i buoni lavoro (PrestO) per prestazioni occasionali in agricoltura, con vincoli più stringenti rispetto ai vecchi voucher: possono essere utilizzati solo da aziende agricole di piccole dimensioni, per un numero limitato di giornate per lavoratore e solo per determinate categorie (pensionati, studenti, disoccupati). È vietato l’uso per lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro dipendente con lo stesso datore nei sei mesi precedenti.

    Caporalato: la L. 199/2016

    La legge sul caporalato (L. 199/2016) ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro anche senza violenza, punendo sia il caporale sia il datore di lavoro che utilizza manodopera reclutata in modo illecito. Le sanzioni sono severe (reclusione fino a 8 anni con aggravanti). La normativa prevede anche la confisca dei beni e misure di tutela per i lavoratori vittime, incluso il permesso di soggiorno per gli stranieri che denunciano.

    Casi pratici

    Tizio – vendemmiatore OTD per 30 giornate

    Tizio lavora come vendemmiatore per un’azienda vinicola per 30 giornate in settembre-ottobre. È OTD: la sua contribuzione INPS viene versata per 30 giornate effettive. Al termine della campagna, se ha i requisiti (almeno 51 giornate nell’anno), potrà richiedere la DISOCUP agricola.

    Caia – OTI in azienda florovivaistica

    Caia lavora tutto l’anno in un vivaio: è OTI, con contratto a tempo indeterminato regolato dal CCNL Agricoltura. In caso di licenziamento potrà accedere alla NASpI, come qualsiasi lavoratore dipendente.

    Sempronio – datore che usa caporale per raccolta fragole

    Sempronio, titolare di un’azienda agricola, si avvale di un intermediario che recluta lavoratori stranieri a condizioni di sfruttamento. Rischia la condanna penale ai sensi della L. 199/2016, la confisca dell’azienda e la responsabilità solidale per il pagamento delle retribuzioni arretrate.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra OTI e OTD in agricoltura?

    Gli OTI lavorano a tempo indeterminato tutto l’anno; gli OTD sono assunti per campagne stagionali e hanno contribuzione proporzionale alle giornate lavorate e accesso alla DISOCUP invece della NASpI.

    Come funziona la DISOCUP agricola?

    È l’indennità di disoccupazione per gli operai agricoli OTD: spetta a chi ha lavorato almeno 51 giornate nell’anno e viene erogata dall’INPS su domanda da presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo.

    I voucher sono utilizzabili in agricoltura?

    Solo in forma molto limitata (PrestO): piccole aziende agricole, categorie ristrette di lavoratori (pensionati, studenti, disoccupati), con divieti di utilizzo per chi ha avuto rapporti con lo stesso datore nei sei mesi precedenti.

    Cosa rischia il datore che usa il caporalato?

    Responsabilità penale ai sensi della L. 199/2016, pena fino a 8 anni con aggravanti, confisca dei beni e misure accessorie.

    Il lavoratore agricolo ha diritto al TFR?

    Sì: sia gli OTI sia gli OTD maturano TFR proporzionato alle giornate e alla retribuzione del CCNL Agricoltura.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 133 T.U. Stupefacenti – Province autonome di Trento e Bolzano

    Art. 133 T.U. Stupefacenti – Province autonome di Trento e Bolzano

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze alle finalita' di cui all'art. 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti. Torna al sommario