Autore: Andrea Marton

  • Art. 12 L. 24/2017 – Azione diretta del soggetto danneggiato

    Art. 12 L. 24/2017 – Azione diretta del soggetto danneggiato

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

    2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

    3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.

    4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

    5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.

    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

  • Art. 95 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 95 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 95 L. Fall. – Progetto di stato passivo e udienza di

    Progetto di stato passivo e udienza di

  • Art. 14-bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformi

    Art. 14-bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformi

    Art. 14 Bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformita’ della rendicontazione di sostenibilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonchè circa la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

    2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonchè il quadro normativo di riferimento; b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte; c) le conclusioni di cui al comma 1.

    3. Qualora l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell’attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

    4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l’attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l’incarico per conto della società di revisione. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

    5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

    6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

  • Art. 92 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 92 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 92 L. Fall. – Avviso ai creditori ed agli altri interessati

    Avviso ai creditori ed agli altri interessati

  • Art. 214 RD 12/1941

    Art. 214 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 98 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    Art. 98 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

  • Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione

    Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano: a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

    1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione. (74) 79

    1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento. (5)

  • CCNL Chimici Industria: tredicesima e Premio di Risultato

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede 13 mensilità annue (12 ordinarie + tredicesima a dicembre). Si aggiunge il Premio di Risultato annuale, variabile in base a obiettivi aziendali (produttività, qualità, redditività), tipicamente €1.500-€3.500. Il Premio può essere convertito in welfare aziendale (senza tasse) o detassato al 5% se erogato in cash.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    13ª e Premio Risultato CCNL Chimica
    Voce Quantità Tassazione
    13ª mensilità 1 mensilità intera IRPEF ordinaria + contributi
    Premio Risultato Variabile €1.500-€3.500 5% se cash (detassato) o 0% se welfare
    Welfare aziendale (Cassa) Fino a €3.000 detassati 0% se entro soglia
    Bonus produttività ad personam Variabile IRPEF ordinaria

    Tredicesima: calcolo e scadenza

    La tredicesima mensilità è pari a una mensilità di retribuzione per chi ha lavorato l’intero anno. Per chi ha lavorato meno: quota proporzionale (1/12 per ogni mese, frazione di mese di almeno 15 giorni = mese intero).

    Va erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Composizione:

    • Minimo tabellare + contingenza
    • Scatti di anzianità
    • EDR (dal 2027)
    • Indennità fisse (turno, mansione)

    NON entrano in 13ª: rimborsi spese, indennità trasferta, premi una tantum non ricorrenti.

    Premio di Risultato: la componente variabile

    Il Premio di Risultato (PdR) è una componente variabile della retribuzione, prevista dal CCNL e dettagliata in accordo aziendale. Caratteristiche:

    • Importo: variabile, tipicamente €1.500-€3.500/anno per categoria intermedia
    • Parametri: produttività, redditività, qualità, sicurezza, partecipazione
    • Erogazione: di norma giugno/luglio dell’anno successivo
    • Fiscalità vantaggiosa: detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF) fino a €3.000/anno se in cash

    L’accordo aziendale può prevedere parametri specifici (es. assenteismo <3%, produttività >X, redditività >Y) con percentuali di premio per ciascuno.

    Conversione in welfare: vantaggi fiscali

    Il PdR può essere convertito in welfare aziendale con vantaggi fiscali. Modalità:

    • Il lavoratore sceglie cash o welfare entro una scadenza (di norma 30 giorni)
    • In welfare: nessuna tassazione fino a €3.000 (limite legge), nessun contributo
    • Welfare disponibile: rimborso spese sanitarie, scolastiche, asilo nido, mutuo, abbonamenti trasporti, voucher carburante

    Esempio: PdR di €2.000 lordi → in cash €1.900 netti (5% detassazione) → in welfare €2.000 netti effettivi. Conviene welfare.

    Bonus produttività e bonus ad personam

    Oltre al PdR contrattuale, le aziende possono prevedere:

    • Bonus produttività individuale (MBO): legato a obiettivi del singolo (es. progetti, vendite)
    • Bonus ad personam: una tantum, discrezionali del datore
    • Premi di fedeltà: per anniversari di servizio (es. 20 anni)

    Questi premi sono soggetti a IRPEF ordinaria (no detassazione). Sono complementari al PdR, non sostitutivi.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª piena per operaio D
    Tizio è D, lavora dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (€1.870/mese). 13ª dicembre 2026: €1.870 lordi. Pagata entro il 20 dicembre. Netto: ~€1.330.
    Caia – Premio Risultato convertito in welfare
    Caia è B, PdR 2026 €2.500 lordi. Sceglie 100% welfare: rimborso retta asilo nido figlio €1.500 + voucher carburante €600 + abbonamento bus €400. Risultato: €2.500 netti contro €2.000 netti se cash. Risparmio: €500.
    Sempronio – 13ª proporzionale per assunzione a metà anno
    Sempronio è assunto come D dal 1° luglio 2026. Mesi lavorati al 31 dicembre: 6. 13ª: €1.870 × 6/12 = €935 lordi a dicembre.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª nel CCNL Chimici?
    Entro il 20 dicembre di ogni anno. Composizione: minimo + contingenza + scatti + EDR + indennità fisse. È pari a una mensilità intera per chi ha lavorato tutto l’anno; quota proporzionale per chi ha lavorato meno.
    Quanto vale il Premio di Risultato?
    Variabile per azienda e categoria, tipicamente €1.500-€3.500/anno per categoria intermedia (D). Per Quadri può superare i €5.000. È legato a obiettivi aziendali e definito in accordo sindacale.
    Conviene convertire il Premio in welfare?
    Sì, generalmente: in welfare non si pagano tasse né contributi (fino a €3.000/anno), mentre in cash si paga il 5% di detassazione. Risparmio netto: ~20-25% rispetto al cash.
    Cosa è la detassazione al 5%?
    È una tassazione sostitutiva dell’IRPEF ordinaria, applicata ai premi di risultato fino a €3.000 lordi/anno. Si paga il 5% invece del 23-30% di IRPEF. Vantaggio: ~20% di netto in più rispetto al regime ordinario.
    Esiste anche la 14ª nel CCNL Chimici?
    NO, il CCNL Chimica prevede 13 mensilità (12 + 13ª). Non è prevista 14ª, a differenza del CCNL Commercio. Il “extra” del settore è il Premio di Risultato annuale variabile.
    Il bonus per assenteismo basso è legittimo?
    Sì, può essere un parametro del PdR, se definito in accordo sindacale. Tipico: percentuale aggiuntiva di premio se assenteismo individuale o di reparto resta sotto soglia (es. <3% annuo). Non può penalizzare assenze legittime (malattia, ferie).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 99 D.Lgs. 209/2005 – Data di riferimento

    Art. 99 D.Lgs. 209/2005 – Data di riferimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

  • Art. 69 quinquies T.U.B.: Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B.: Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B. – Piani di risanamento di gruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell’articolo 69-septies.

    3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

    4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all’attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all’allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

    5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall’organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia, in conformità dell’articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell’Unione europea.

    6. La Banca d’Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

    a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

    b) alle autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

    c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

    7-bis. Le società indicate all’articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l’articolo 69-novies, comma 2.

    7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.”

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  • Art. 127 CPI – Sanzioni penali e amministrative

    Art. 127 CPI – Sanzioni penali e amministrative

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Salva l’applicazione degli articoli 473 , 474 e 517 del codice penale , chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

    1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’ articolo 372 del codice penale , ridotte della metà.

    2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro .

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

  • Articolo 159 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 159 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 159 CCII – Rendita perpetua e rendita vitalizia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.

    2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.