Autore: Andrea Marton

  • CCNL Florovivaismo: previdenza agricola, INPS e welfare di settore

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    I lavoratori florovivaisti sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura. I contributi sono calcolati sulle giornate lavorate (non sul reddito mensile). In caso di disoccupazione, spetta la DISO agricola (ex DSAG). Il welfare di settore include l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT), che eroga prestazioni integrative: sostegno al reddito, formazione, assistenza sanitaria integrativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Contratto nazionale operai agricoli e florovivaisti (con accordi di rinnovo periodici; ultimo aggiornamento retributivo 2024-2025)
    Vigenza
    Rinnovato con riferimento al biennio 2024-2025; integrato dai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Previdenza e welfare operai florovivaisti
    Istituto Ente gestore Prestazione principale
    Previdenza pensionistica INPS – Gestione Agricoltura Pensione di vecchiaia / anticipata
    Disoccupazione agricola (DISO) INPS Indennita disoccupazione per OTD
    Fondo pensione Previagri Previagri (COVIP) Previdenza complementare
    Fondo pensione Agrifondo Agrifondo (COVIP) Previdenza complementare alternativa
    Ente Bilaterale Agricolo (EBAT) Bilateralita agricola territoriale Formazione, integrazione malattia, welfare
    Assistenza sanitaria integrativa Casse territoriali (da CPL) Rimborsi sanitari aggiuntivi

    Gestione INPS Agricoltura: come funziona

    I lavoratori florovivaisti OTI e OTD sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura, che ha regole diverse dalla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti. I contributi si calcolano su retribuzioni convenzionali giornaliere fissate annualmente con decreto ministeriale, differenziate per qualifica e zona geografica (non direttamente sul salario percepito).

    Per gli OTD, le giornate di lavoro effettive vengono certificate dai datori e trasmesse all’INPS tramite il modello DMAG (Dichiarazione di Manodopera Agricola) trimestrale. E fondamentale che il lavoratore verifichi che le giornate effettivamente lavorate siano correttamente dichiarate, poiche influenzano la maturazione dei requisiti pensionistici e delle prestazioni INPS.

    Disoccupazione agricola (DISO)

    Gli OTD agricoli che perdono il lavoro per scadenza del contratto o mancata rioccupazione hanno diritto alla DISO agricola (disoccupazione agricola, ex DSAG). I requisiti:

    • Almeno 102 giornate di lavoro effettivo nell’anno solare di riferimento
    • Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
    • Domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di lavoro

    L’indennita e pari al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera, per un numero di giornate pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno.

    Enti bilaterali e welfare territoriale

    Il sistema di bilateralita agricola e strutturato in EBAT provinciali (Enti Bilaterali Agricoli Territoriali), finanziati da contributi datori e lavoratori. Le prestazioni tipiche includono:

    • Integrazione dell’indennita di malattia per i lavoratori OTI
    • Contributi per la formazione professionale (inclusa formazione per patentino fitosanitario)
    • Assistenza sanitaria integrativa in alcune province
    • Sostegno alle lavoratrici madri durante la maternita facoltativa

    L’iscrizione all’EBAT e obbligatoria per le aziende che applicano il CCNL. I lavoratori devono verificare quali prestazioni sono disponibili nel proprio EBAT provinciale.

    Casi pratici

    Tizio – DISO agricola: come si richiede
    Tizio e OTD in Toscana e ha lavorato 120 giornate nel 2025. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda DISO agricola online all’INPS. Con 120 giornate ha diritto all’indennita per 120 giorni, calcolata al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera (es. 52 € convenzionale x 40% = 20,80 € al giorno = 2.496 € totali). La domanda e necessaria ogni anno.
    Caia – Verifica giornate DMAG: errore del datore
    Caia ha lavorato 150 giornate ma il DMAG del datore ne dichiara 130. L’errore riduce la DISO e il computo pensionistico. Caia richiede la rettifica all’INPS con documentazione (buste paga, fogli presenze). L’INPS aggiorna gli elenchi nominativi. E importante controllare ogni anno il proprio estratto conto contributivo INPS online.
    Sempronio – Previagri: aderire conviene?
    Sempronio e OTI da 5 anni e non ha ancora aderito a Previagri. Aderendo, il datore versa 1,5% della retribuzione + lui stesso 1,5%: su 1.400 € mensili = 42 € datoriali + 21 € propri = 63 €/mese (756 €/anno). Il rendimento storico di Previagri (comparto bilanciato) e superiore alla rivalutazione del TFR. L’adesione entro i 6 mesi dall’assunzione porta il contributo datoriale aggiuntivo che altrimenti non percepisce.

    Domande frequenti

    Cos'e il DMAG e perche e importante?
    Il DMAG (Dichiarazione di Manodopera Agricola) e il modello trimestrale con cui il datore agricolo dichiara all’INPS le giornate di lavoro degli OTD. Le giornate dichiarate determinano le prestazioni INPS (DISO, pensione, malattia). E fondamentale verificarne la correttezza ogni anno tramite l’estratto conto contributivo online.
    Quante giornate servono per la DISO agricola?
    Almeno 102 giornate di lavoro nell’anno solare di riferimento. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’indennita e pari al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera, per tante giornate quante quelle lavorate.
    I lavoratori florovivaisti hanno una pensione diversa?
    Sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura, che utilizza retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi. I requisiti pensionistici (67 anni + 20 anni di contributi per la vecchiaia) sono gli stessi del regime generale, ma il calcolo dei contributi per gli OTD si basa sulle giornate lavorate.
    Cos'e l'EBAT e come si accede alle prestazioni?
    L’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) e un ente paritetico (datori + sindacati) che eroga prestazioni integrative. Ogni provincia ha il proprio EBAT. Il lavoratore deve essere dipendente di un’azienda iscritta all’EBAT. Per le prestazioni disponibili, rivolgersi all’EBAT provinciale o alle OO.SS. territoriali.
    Previagri e Agrifondo sono obbligatori?
    No, l’adesione e volontaria. Tuttavia, aderire entro 6 mesi dall’assunzione permette di ottenere anche il contributo datoriale aggiuntivo, che altrimenti viene perso. Il TFR destinato al fondo pensione beneficia di agevolazioni fiscali sulla rendita finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 208 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione della sentenza impugnata

    Art. 208 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione della sentenza impugnata

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell’articolo 209.

  • Art. 6 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione del patrimonio culturale

    Art. 6 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

    2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

    3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

  • Art. 113 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione

    Art. 113 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: (45) a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; (45) g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso

    2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45)

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187 .

  • CCNL Logistica: ferie e festività di autisti e magazzinieri

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica riconosce 22 giorni di ferie annui per chi lavora 5 giorni a settimana, 26 giorni per chi lavora 6 giorni. La programmazione spetta al datore di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali e del lavoratore. 11 festività nazionali retribuite + Santo Patrono. Per chi lavora la festività: maggiorazione del 50% + riposo compensativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e festività CCNL Logistica
    Regime Ferie annuali Note
    5 giorni/settimana 22 giorni lavorativi 4,4 settimane
    6 giorni/settimana 26 giorni lavorativi 4,33 settimane
    Festività nazionali 11 + Patrono Retribuite
    Permessi retribuiti 8h/anno (banca ore inclusa) Per esigenze personali
    Visite mediche 16h/anno retribuite Con certificato

    Ferie 22 o 26 giorni

    Il CCNL Logistica distingue le ferie in base al regime orario:

    • 5 giorni/settimana (lun-ven): 22 giorni lavorativi all’anno
    • 6 giorni/settimana (lun-sab): 26 giorni lavorativi all’anno

    In entrambi i casi corrispondono a circa 4,4 settimane di calendario. Il calcolo è di 1,83 (5gg) o 2,17 (6gg) giorni al mese di servizio. Frazione di mese di almeno 15 giorni: mese intero.

    Programmazione ferie

    La programmazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che tiene conto:

    • Esigenze aziendali (continuità operativa, picchi stagionali)
    • Esigenze del lavoratore (motivi familiari, sanitari)
    • Calendario rotativo per garantire copertura

    Almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione. Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno (es. ferie 2026 entro giugno 2028).

    Festività retribuite

    I lavoratori della logistica hanno 11 festività nazionali retribuite + il Santo Patrono: 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.

    Per il lavoro nelle festività (frequente nel settore per consegne, magazzini h24): retribuzione normale + maggiorazione del 50% + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni.

    I lavoratori che osservano festività religiose non cristiane (es. Pasqua ebraica, Eid musulmana) hanno diritto a giornata di permesso retribuito alternativo.

    Permessi retribuiti aggiuntivi

    Permessi retribuiti aggiuntivi:

    • Visite mediche: 16h/anno con certificato
    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi (primo matrimonio, dopo 1 anno servizio)
    • Lutto: 3 giorni per coniuge/genitori/figli, 1 giorno per fratello/nonno
    • Donazione sangue: 1 giorno retribuito
    • Esami scolastici/universitari: giorno dell’esame
    • Permessi banca ore: fino a 8h/anno per esigenze personali (variabile per accordo aziendale)

    Casi pratici

    Tizio – Autista 5 giorni con 22 gg ferie
    Tizio lavora lun-ven, ha 22 giorni di ferie. Maturazione: 1,83 gg/mese. A fine anno: 22 giorni totali. Programma 2 settimane in luglio + 1 settimana a Natale + 5 giorni sparsi. Resta in linea con CCNL.
    Caia – Magazziniera 6 giorni con 26 gg ferie
    Caia lavora lun-sab, ha 26 giorni di ferie. Maturazione: 2,17 gg/mese. Tutti i sabati sono lavorativi (no riposo settimanale duplice). Compensa con 26 giorni effettivi di ferie (4 giorni in più di chi fa 5 giorni).
    Sempronio – Lavoro a Natale con maggiorazione
    Sempronio è autista, lavora il 25 dicembre per consegna urgente. Stipendio + maggiorazione 50% sulle 8 ore + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni. Lordo aggiuntivo: ~€85.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un autista?
    Dipende dal regime: 22 giorni se lavora 5 giorni a settimana (lun-ven), 26 giorni se lavora 6 giorni (lun-sab). In entrambi i casi corrispondono a circa 4,4 settimane di calendario.
    Chi decide quando vado in ferie?
    Il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze aziendali (continuità operativa) e del lavoratore. Tipicamente con calendario rotativo. Almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione.
    Posso lavorare a Natale come autista?
    Sì, è frequente per consegne urgenti. Riceverai stipendio normale + maggiorazione 50% sulle ore + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni. Il consenso preventivo è normalmente necessario.
    Quante festività ci sono nel CCNL Logistica?
    11 festività nazionali (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) + il Santo Patrono del comune di lavoro.
    Posso prendere ferie in periodo di picco?
    Dipende dall’accordo con il datore. Tipicamente non è permesso prendere ferie nei picchi (Natale, Black Friday) per autisti e magazzinieri. Si compensa con bonus o ferie posticipate.
    Le ferie non godute vanno perse?
    No, vanno godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le 2 settimane minime annue NON possono essere monetizzate (legge). Il resto, in caso di cessazione: pagato come “ferie non godute”.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 162 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 162 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 162 CCII – Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

    2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

  • Articolo 165 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 165 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 165 CCII – Azione revocatoria ordinaria

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

    2. L’azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

  • Art. 15 Rev. Leg. – responsabilità – Testo aggiornato

    Art. 15 Rev. Leg. – responsabilità – Testo aggiornato

    Art. 15 Rev. Leg. – Responsabilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

    2. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

    3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Formazione Professionale

    CCNL Formazione Professionale

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Formazione Professionale

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo di ore, causali e maggiorazione. In assenza di regolazione contrattuale, il lavoratore può rifiutare la prestazione supplementare solo per giustificati motivi; dove il CCNL la regola, vanno rispettati i relativi limiti.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto, un preavviso minimo di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni; il CCNL ne fissa condizioni e modalità. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e le compensazioni previste dal CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con l’eventuale maggiorazione fissata dal CCNL. Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 139 TUEL – Articolo 139

    Art. 139 TUEL – Articolo 139

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell’ articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

  • Articolo 152 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 152 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 152 CCII – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

    2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

    3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all’importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l’eccedenza.

    4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

  • Art. 37 L. 689/1981 – (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie)

    Art. 37 L. 689/1981 – (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

    2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale , fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

    3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

    4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario))