Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 216 D.P.R. 115/2002

    Art. 216 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 17, comma 6 , e dell' articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

  • Art. 136 ter CPI – (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti)

    Art. 136 Ter CPI – (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

    2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.

    3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.

    4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

    5. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.

  • Art. 192 Cod. Amb. – divieto di abbandono

    Art. 192 Cod. Amb. – divieto di abbandono

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

    2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

    3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

    4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Nota all’art. 192: – Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ».

  • Articolo 184 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 184 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 184 CCII – Contratto di affitto di azienda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d’azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

    2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 212, comma 6.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

  • Art. 215 D.P.R. 115/2002

    Art. 215 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

  • Art. 221 D.P.R. 115/2002

    Art. 221 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei casi in cui si applica l' articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

  • Art. 110 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 110 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 110 L. Fall. – Procedimento di ripartizione

    Procedimento di ripartizione

  • Art. 148 bis TUEL – Articolo 148-bis

    Art. 148 Bis TUEL – Articolo 148-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’ articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 , per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’ articolo 119, sesto comma, della Costituzione , della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

    2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.

    3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

  • Art. 23 D.Lgs. 175/2016 – Clausola di salvaguardia

    Art. 23 D.Lgs. 175/2016 – Clausola di salvaguardia

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  • Art. 18 Rev. Leg. – Relazione di trasparenza

    Art. 18 Rev. Leg. – Relazione di trasparenza

    Art. 18 Rev. Leg. – Relazione di trasparenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

  • Art. 111 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 Ter L. Fall. – Conti speciali

    Conti speciali

  • Art. 136 sexies CPI – (Trattazione della controversia)

    Art. 136 Sexies CPI – (Trattazione della controversia)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La Commissione giudica con l’intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.

    2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.

    3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.

    4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.

    5. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

    6. Fermo restando l’onere della prova a carico delle parti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, anche d’ufficio, chiarimenti.

    7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

    8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.