Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 175/2016 – Clausola di salvaguardia
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La clausola di salvaguardia come presidio dell'autonomia speciale
L'articolo 23 del D.Lgs. 175/2016 contiene la c.d. clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di una disposizione di carattere costituzionale-relazionale: il decreto, emanato nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di ordinamento degli enti locali e di tutela della concorrenza, non può ignorare il fatto che alcune regioni italiane godono di un'autonomia rafforzata, riconosciuta dai propri statuti speciali (approvati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome
In Italia le Regioni a statuto speciale sono cinque: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. A queste si aggiungono le Province autonome di Trento e Bolzano, che all'interno del Trentino-Alto Adige hanno un'autonomia particolarmente pronunciata. Gli statuti speciali di queste regioni - approvati con leggi costituzionali specifiche e non modificabili con legge ordinaria - attribuiscono loro competenze legislative primarie o concorrenti in molti settori, inclusi l'organizzazione amministrativa, i servizi pubblici locali e l'ordinamento degli enti locali all'interno del territorio. In questi ambiti, la legislazione statale si applica solo «in quanto compatibile» con lo statuto speciale e le norme di attuazione.
Il riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001
La clausola menziona anche la legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione. La riforma ha inciso sul riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.): ha eliminato alcune materie di competenza esclusiva statale e ne ha previste di nuove; ha ampliato la competenza concorrente delle regioni ordinarie; ha introdotto il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Le Regioni a statuto speciale hanno un rapporto complesso con la riforma del Titolo V: in linea di principio le norme del Titolo V si applicano anche a loro, ma solo nella misura in cui non siano meno favorevoli rispetto alle disposizioni dello statuto speciale (principio del «ne bis in peius»). Il rinvio dell'art. 23 del decreto Madia a questo quadro costituzionale ribadisce che il decreto non intende derogare alla specialità autonomistica garantita a livello costituzionale.
Implicazioni pratiche
In pratica, la clausola di salvaguardia significa che una Regione a statuto speciale può legittimamente avere una disciplina delle proprie partecipate che si discosti dal D.Lgs. 175/2016, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. Ad esempio, la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato propri regolamenti sull'organizzazione e sulla governance delle partecipate, che si sovrappongono parzialmente alle disposizioni del decreto Madia. In caso di conflitto, prevale la disciplina provinciale, purché sia coerente con lo statuto speciale. Le disposizioni del decreto Madia restano comunque applicabili nelle materie di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, ordinamento civile, contabilità pubblica generale).
Casi pratici
Caso 1: La Provincia di Bolzano che applica la propria disciplina sulle partecipate
La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato una normativa provinciale sulle partecipate societarie che prevede un regime di autorizzazione preventiva più snello rispetto al D.Lgs. 175/2016 per la costituzione di società in settori di competenza primaria provinciale (turismo, agricoltura, edilizia abitativa). Un'azienda di promozione turistica si chiede se deve rispettare i requisiti dell'art. 5 del decreto Madia. Il consulente legale verifica che la materia del turismo rientra nella competenza primaria della Provincia: la disciplina provinciale prevale, e le procedure provinciali di autorizzazione sono sufficienti. Per i profili che attengono alla tutela della concorrenza e all'ordinamento civile, il D.Lgs. 175/2016 si applica in ogni caso.
Caso 2: La Regione Siciliana e l'applicazione del decreto alle proprie partecipate
La Regione Siciliana, che ha statuto speciale con competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, intende costituire una nuova società regionale per la promozione economica. Il consulente verifica se le procedure dell'art. 7 del D.Lgs. 175/2016 siano applicabili. Le norme statali si applicano «compatibilmente» con lo statuto speciale: la procedura deliberativa regionale siciliana per la costituzione di società è disciplinata dalla normativa regionale, che può discostarsi dal decreto Madia per i profili organizzativi interni. Per gli aspetti di tutela della concorrenza (art. 4) e di contabilità pubblica (artt. 20-21), il decreto si applica comunque.
Caso 3: Una controversia sul riparto di competenze tra Stato e Friuli-Venezia Giulia
Il Friuli-Venezia Giulia adotta una legge regionale che prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che svolgono attività di promozione culturale, non rientranti nelle finalità dell'art. 4 del decreto Madia. Lo Stato impugna la legge davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che l'art. 4 è norma di tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale). La Regione sostiene che la materia rientra nella competenza primaria regionale in materia di attività culturali. La Corte deve verificare se la clausola di salvaguardia dell'art. 23 consente la disciplina regionale, tenendo conto dello statuto speciale friulano e della riforma del Titolo V.
Domande frequenti
Il D.Lgs. 175/2016 si applica integralmente in Sicilia?
Solo compatibilmente con lo statuto speciale della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione. Nelle materie di competenza legislativa esclusiva regionale, la disciplina siciliana prevale. In materia di tutela della concorrenza (art. 4) e di ordinamento civile (responsabilità, governance), il decreto si applica pienamente.
Le province autonome di Trento e Bolzano devono rispettare i limiti ai compensi degli amministratori (art. 11)?
In linea di principio sì, perché i limiti ai compensi attengono alla materia dell'ordinamento civile e del contenimento della spesa pubblica (competenza esclusiva statale). La clausola di salvaguardia potrebbe tuttavia consentire deroghe per le materie di competenza primaria provinciale, in base all'analisi caso per caso delle norme di attuazione dello statuto speciale.
La clausola di salvaguardia riguarda anche le regioni ordinarie?
No. L'art. 23 si riferisce espressamente solo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Le Regioni ordinarie sono pienamente soggette al D.Lgs. 175/2016, salvo le competenze legislative regionali in materia di organizzazione amministrativa regionale (art. 117 comma 4 Cost.) che non incidono sui principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Un comune del Trentino-Alto Adige deve rispettare la razionalizzazione periodica ex art. 20?
In linea di principio sì, perché la razionalizzazione periodica riguarda la tutela della concorrenza e la corretta gestione della finanza pubblica, materie di competenza statale. Tuttavia, la Provincia autonoma può aver adottato discipline specifiche in attuazione dello statuto speciale. Occorre verificare la normativa provinciale vigente e la compatibilità con il D.Lgs. 175/2016.