Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e
2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’ articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15. 2. Per le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all’articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’ articolo 2437-quater del codice civile. 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione. 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell’articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l’ articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All’esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continua con il subentrante nell’appalto o nella concessione ai sensi dell’ articolo 2112 del codice civile.
In sintesi
Indice dei contenuti
La revisione straordinaria: la grande bonifica del 2017
L'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 ha istituito uno degli interventi più ambiziosi della riforma Madia: la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni pubbliche esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto. L'obiettivo era realizzare una «fotografia» completa del portafoglio di ogni PA e avviare un processo di dismissione sistematica di tutto ciò che non era conforme ai principi dell'art. 4 (finalità ammesse), dell'art. 5 (motivazione analitica) e dell'art. 20 (criteri di razionalizzazione). Si trattava di una revisione straordinaria perché operava su partecipazioni già esistenti - acquisite in anni e decenni precedenti, spesso con norme diverse o con finalità che nel tempo erano venute meno - e richiedeva a ogni PA di rimettersi in regola rispetto al nuovo quadro normativo.
La ricognizione e le partecipazioni da alienare
Il comma 1 individua le categorie di partecipazioni oggetto della revisione: tutte quelle detenute direttamente o indirettamente dalle PA alla data di entrata in vigore del decreto che non rientrano nelle finalità dell'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di motivazione analitica (art. 5 commi 1 e 2), o che ricadono in uno dei presupposti di razionalizzazione dell'art. 20 comma 2. Queste partecipazioni dovevano essere alienate o «razionalizzate» (fusione, liquidazione, ecc.). Il comma 2 stabilisce il termine della ricognizione: entro il 30 settembre 2017, ogni PA doveva adottare un provvedimento motivato che identificasse le partecipazioni da alienare. L'esito - anche se negativo, cioè se nessuna partecipazione risultava da alienare - doveva essere comunicato alla struttura MEF e alla Corte dei conti.
Le conseguenze del mancato rispetto dei termini
Il comma 4 stabilisce il termine per l'alienazione: entro un anno dalla conclusione della ricognizione (quindi, nella fase iniziale, entro il 30 settembre 2018). In caso di mancata alienazione nei termini, il comma 5 prevede conseguenze gravi: il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società (blocco del voto in assemblea, perdita dei diritti di socio) e la partecipazione è liquidata in base ai criteri dell'art. 2437-ter comma 2 c.c. (valore risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, con possibili correttivi), seguendo il procedimento dell'art. 2437-quater c.c. (proposta agli altri soci, acquisto da parte della società con riserve disponibili, annullamento delle azioni, scioglimento se impossibile). Si tratta di un meccanismo di liquidazione coatta che scatta automaticamente per effetto della legge, senza bisogno di un atto della PA inadempiente.
Le deroghe per le partecipate in utile
Il comma 5-bis, introdotto successivamente, ha previsto una deroga temporanea: fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni sulla liquidazione forzata non si applicavano se le partecipate avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione. L'amministrazione era conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. Il comma 5-ter ha esteso la deroga anche per il 2022, con riferimento al triennio 2017-2019. Queste proroghe rispondevano all'esigenza di non disperdere valore alienando a basso prezzo partecipazioni che, pur non conformi alle finalità dell'art. 4, erano economicamente sane.
La tutela del personale nelle cessioni
Il comma 9 prevede che, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società ceduta, il personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continui il rapporto di lavoro con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 c.c. (trasferimento d'azienda). Questa garanzia è fondamentale per i lavoratori delle partecipate cedute: evita che l'alienazione della quota pubblica comporti il licenziamento del personale, assicurando la continuità del rapporto alle stesse condizioni.
Casi pratici
Caso 1: Un ente locale che individua tre partecipazioni da alienare nella revisione straordinaria
Il Comune di Alfa, nella ricognizione ex art. 24, individua tre partecipazioni da alienare: (1) Alfa Fiere S.r.l. - attività fieristica non più necessaria dopo la dismissione del polo fiera locale; (2) Alfa Consulting S.r.l. - attività di consulenza non rientrante nell'art. 4; (3) Alfa Immobili S.r.l. - società strumentale con zero dipendenti e più amministratori che dipendenti. Adotta il provvedimento motivato entro il 30 settembre 2017, lo trasmette alla struttura MEF e alla Corte dei conti. Entro il 30 settembre 2018 aliena le prime due partecipazioni tramite procedura ad evidenza pubblica. Alfa Immobili S.r.l. viene messa in liquidazione.
Caso 2: Il blocco dei diritti sociali per mancata alienazione
La Regione Beta ha identificato nella revisione straordinaria una partecipazione da cedere in Tizio Servizi S.p.A., ma non ha proceduto all'alienazione entro il termine del 30 settembre 2018. Il comma 5 scatta automaticamente: la regione non può esercitare i diritti sociali (voto in assemblea) e la partecipazione deve essere liquidata. Tizio Servizi S.p.A., ricevuta comunicazione della situazione, procede alla liquidazione della quota regionale ai sensi dell'art. 2437-ter e 2437-quater c.c. La regione riceve il corrispettivo calcolato sul valore del patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio.
Caso 3: La deroga per la partecipata in utile: il caso del triennio 2017-2019
Il Comune di Gamma ha identificato nella revisione straordinaria una partecipazione in Gamma Energia S.p.A. (non conforme all'art. 4 perché svolge attività energetica non qualificabile come SIG nel territorio comunale). Tuttavia, Gamma Energia ha registrato un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. In base al comma 5-ter, il comune è autorizzato a non procedere all'alienazione almeno fino al 2022. Il consiglio comunale delibera di mantenere temporaneamente la partecipazione, riservandosi di valutare la cessione quando le condizioni di mercato siano favorevoli.
Domande frequenti
Tutte le PA erano tenute alla revisione straordinaria o solo quelle con molte partecipate?
Tutte le amministrazioni pubbliche (art. 2 lett. a) erano tenute alla ricognizione entro il 30 settembre 2017. Anche chi non deteneva alcuna partecipazione doveva comunicare tale circostanza alla struttura MEF e alla Corte dei conti. L'obbligo era universale e non dipendeva dal numero delle partecipazioni.
La liquidazione forzata ex art. 24 comma 5 è automatica?
Il meccanismo scatta per effetto della legge, senza bisogno di un atto formale dell'ente: alla scadenza del termine, il socio pubblico perde il diritto di voto. La liquidazione della quota viene poi avviata dalla società stessa, seguendo il procedimento dell'art. 2437-quater c.c., su comunicazione dello status dell'ente inadempiente.
Le partecipazioni acquisite per obbligo di legge rientrano nella revisione straordinaria?
Sì. Il comma 7 chiarisce che gli obblighi di alienazione valgono anche per le partecipazioni acquisite in conformità a espresse previsioni normative. Anche le partecipazioni imposte da leggi specifiche devono essere valutate e, se non conformi all'art. 4, alienate, a meno che la legge speciale le escluda espressamente.
Cosa garantisce il comma 9 ai lavoratori della partecipata ceduta?
La continuità del rapporto di lavoro con il nuovo gestore: l'art. 2112 c.c. (trasferimento d'azienda) assicura che il personale già impiegato mantenga le stesse condizioni contrattuali con il subentrante alla prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento diretto. La garanzia si applica al «personale già impiegato nell'appalto o nella concessione», indipendentemente dalla forma contrattuale.