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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021 e 2022, le partecipate a controllo pubblico effettuavano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione ai piani di razionalizzazione.
  • L'elenco del personale eccedente era trasmesso alla Regione di sede legale, che gestiva un elenco regionale e agevolava processi di mobilità infra-regionale verso altre partecipate dello stesso ente o di enti della stessa regione.
  • Decorsi dodici mesi dalla scadenza, il personale non ricollocato passava all'ANPAL (ora ANPAL Servizi), che gestiva l'elenco e i processi di ricollocazione a livello nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 D.Lgs. 175/2016 — Disposizioni in materia di personale

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati

In sintesi

  • Entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021 e 2022, le partecipate a controllo pubblico effettuavano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione ai piani di razionalizzazione.
  • L'elenco del personale eccedente era trasmesso alla Regione di sede legale, che gestiva un elenco regionale e agevolava processi di mobilità infra-regionale verso altre partecipate dello stesso ente o di enti della stessa regione.
  • Decorsi dodici mesi dalla scadenza, il personale non ricollocato passava all'ANPAL (ora ANPAL Servizi), che gestiva l'elenco e i processi di ricollocazione a livello nazionale.
Indice dei contenuti

La gestione delle eccedenze di personale nelle partecipate: un problema strutturale

L'articolo 25 del D.Lgs. 175/2016 affronta uno degli aspetti più delicati del processo di razionalizzazione delle partecipate: la gestione delle eccedenze di personale che emergono quando le società vengono ristrutturate, liquidate o cedute in esecuzione dei piani di revisione straordinaria e periodica. Il tema è di grande sensibilità sociale: migliaia di lavoratori erano impiegati in partecipate che, sotto il regime del decreto Madia, dovevano essere chiuse o ridimensionate. L'articolo introduce un meccanismo a cascata che mira a favorire la ricollocazione del personale eccedente prima di ricorrere ai licenziamenti.

La ricognizione delle eccedenze: un'istantanea del personale

Il comma 1 prevedeva che le società a controllo pubblico effettuassero una ricognizione del personale in servizio entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di individuare eventuali eccedenze. La ricognizione doveva tener conto anche di quanto previsto dall'art. 24 (razionalizzazione straordinaria): se una partecipata era in fase di dismissione o liquidazione, tutto il personale poteva essere considerato eccedente. L'elenco del personale eccedente — con indicazione dei profili professionali — veniva trasmesso alla Regione nel cui territorio la società aveva la propria sede legale, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale del Ministro del lavoro (di concerto con il Ministro per la PA e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata).

Il ruolo delle Regioni e la mobilità infra-regionale

Il comma 2 attribuisce alle Regioni il compito di formare e gestire l'elenco dei lavoratori eccedenti, agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Le Regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, potevano promuovere la riallocazione del personale eccedente verso altre partecipate dello stesso ente o di enti della stessa regione: un meccanismo che favoriva la conservazione del posto di lavoro senza oneri finanziari per le casse pubbliche. La riallocazione richiedeva un accordo tra le società interessate, nel rispetto delle regole del diritto del lavoro (non era possibile imporre il trasferimento senza il consenso del lavoratore).

Il passaggio all'ANPAL per i non ricollocati

Il comma 3 prevede che, decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini del comma 1, le regioni trasmettessero gli elenchi dei lavoratori non ricollocati all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ora incorporate nelle strutture del Ministero del lavoro). L'ANPAL gestiva l'elenco nazionale dei lavoratori eccedenti non ricollocati, d'intesa con le regioni competenti, cercando opportunità di ricollocazione a livello più ampio. Questo terzo livello di gestione rappresentava l'ultima chance di ricollocazione prima dell'eventuale accesso agli ammortizzatori sociali e, nei casi più gravi, ai licenziamenti.

Coordinamento con le altre disposizioni del decreto

L'art. 25 si coordina con l'art. 19 (regime del personale nelle partecipate), con l'art. 24 (razionalizzazione straordinaria) e con l'art. 20 (razionalizzazione periodica). Il meccanismo presuppone che la razionalizzazione sia già stata avviata e che le eccedenze emergano dall'attuazione dei piani: non è una gestione preventiva del personale, ma uno strumento di accompagnamento del processo di riorganizzazione del portafoglio pubblico. La disciplina si sovrappone parzialmente agli ammortizzatori sociali ordinari (CIGS, mobilità) applicabili alle partecipate in base all'art. 19 comma 1: i due sistemi sono complementari, non alternativi.

Casi pratici

Caso 1: Una partecipata in liquidazione che trasmette l'elenco del personale eccedente alla regione

Alfa Gestioni S.r.l., in liquidazione in esecuzione del piano di razionalizzazione del Comune di Alfa, ha venticinque dipendenti. Entro il 30 settembre 2021, l'amministratore della liquidazione effettua la ricognizione ex art. 25 comma 1 e trasmette alla Regione l'elenco di tutti e venticinque i lavoratori come «eccedenti», con indicazione dei profili professionali (10 tecnici informatici, 8 amministrativi, 7 operatori generici). La Regione inserisce il personale nell'elenco regionale e avvia contatti con altre partecipate degli enti locali della stessa provincia per opportunità di riallocazione.

Caso 2: La mobilità infra-regionale tra due partecipate dello stesso ente

Dopo la razionalizzazione del portafoglio del Comune di Beta, Beta Mobilità S.r.l. risulta eccedente di cinque addetti amministrativi. Il comune trasferisce questi dipendenti — previo accordo con i sindacati — a Beta Ambiente S.r.l. (altra partecipata dello stesso comune), che ha aperto cinque posizioni amministrative. La mobilità avviene ai sensi del comma 2, con un accordo inter-aziendale che prevede il mantenimento delle condizioni contrattuali. Il processo è agevolato dalla Regione che gestisce l'elenco e funge da facilitatore nelle trattative.

Caso 3: Il passaggio all'ANPAL dei lavoratori non ricollocati

Quindici lavoratori della Provincia di Gamma, eccedenti da Gamma Costruzioni S.r.l. (in liquidazione), non trovano ricollocazione nell'ambito regionale nei dodici mesi successivi alla scadenza del settembre 2022. La Regione trasmette il loro elenco all'ANPAL, che li inserisce nel sistema nazionale di ricollocazione e contatta potenziali datori di lavoro nelle regioni limitrofe. Cinque lavoratori trovano impiego in partecipate di altra regione; dieci rimangono in cerca di occupazione e accedono agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente.

Domande frequenti

La ricognizione del personale ex art. 25 è ancora applicabile dopo il 2022?

Il comma 1 prevedeva la ricognizione entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021 e 2022. Per gli anni successivi non è prevista una ricognizione ex art. 25. Le eccedenze di personale che emergono dopo il 2022 dai processi di razionalizzazione sono gestite con gli strumenti ordinari del diritto del lavoro (accordi sindacali, ammortizzatori sociali, licenziamenti collettivi).

Il lavoratore dichiarato eccedente può rifiutare la riallocazione?

Sì. La riallocazione prevista dall'art. 25 non può essere imposta al lavoratore senza il suo consenso: deve avvenire nell'ambito di un accordo tra le società interessate, che presuppone anche l'assenso del dipendente. Il lavoratore che rifiuta la riallocazione proposta rimane nella situazione di eccedenza e il suo rapporto di lavoro è regolato dalle norme ordinarie, inclusa l'eventuale apertura di una procedura di licenziamento collettivo.

L'ANPAL ha poteri di obbligare le partecipate ad assumere i lavoratori eccedenti?

No. L'ANPAL gestisce l'elenco e facilita i processi di ricollocazione, ma non ha il potere di imporre assunzioni alle partecipate. I meccanismi sono incentivanti e di mediazione, non coercitivi. L'eventuale accordo di assunzione rimane nella libera disponibilità delle parti.

Cosa succede ai lavoratori che non vengono ricollocati né tramite la regione né tramite l'ANPAL?

Dipende dalla situazione della partecipata. Se la partecipata è in liquidazione, il rapporto di lavoro si risolve alla chiusura della liquidazione, con diritto agli ammortizzatori sociali. Se la partecipata continua l'attività ma in forma ridimensionata, potrebbe essere avviata una procedura di licenziamento collettivo (L. 223/1991) con il coinvolgimento delle OO.SS.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.