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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di impugnazione del ruolo il funzionario può sospendere la riscossione.
  • La sospensione si basa sui presupposti dell'art. 28 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
  • È valutazione discrezionale del funzionario sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • La sospensione evita esecuzioni esattoriali su debiti contestati.
  • L'eventuale conferma del ruolo riavvia la riscossione con effetti dalla data originaria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 215 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. In applicazione dell' articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Commento

L'articolo 215 attribuisce al funzionario dell'ufficio recupero un potere di sospensione cautelare della riscossione, da esercitare in caso di impugnazione del ruolo da parte del debitore. È strumento di equità che evita esecuzioni esattoriali su crediti la cui legittimità sia seriamente contestata in sede giurisdizionale.

Presupposto dell'impugnazione

La sospensione opera solo se il debitore abbia impugnato il ruolo davanti al giudice competente. L'impugnazione può investire la fondatezza del credito, la regolarità della procedura o vizi formali della notifica. Senza impugnazione il funzionario non ha titolo per sospendere.

Rinvio al D.Lgs. 46/1999

L'art. 28 del D.Lgs. 46/1999 disciplina la sospensione amministrativa della riscossione. Il funzionario valuta la sussistenza dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) e dispone la sospensione con provvedimento motivato. La valutazione è di natura discrezionale ma sindacabile.

Discrezionalità del funzionario

La sospensione non è automatica: il funzionario valuta se l'impugnazione sia prima facie fondata e se la prosecuzione della riscossione possa arrecare danno irreparabile al debitore. È bilanciamento fra interesse erariale all'incasso e tutela del debitore.

Effetti della sospensione

La sospensione blocca temporaneamente l'esecuzione esattoriale: l'Agenzia delle entrate-Riscossione non procede a pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Decorsi i termini di legge senza impugnazione tempestiva o in caso di rigetto, la sospensione decade e la riscossione riprende.

Coordinamento con il giudice

La sospensione amministrativa ex art. 215 si affianca a quella giurisdizionale, che il debitore può ottenere dal giudice in sede di opposizione. Le due tutele possono coesistere: la sospensione amministrativa, più rapida, copre la fase iniziale; quella giudiziale ne assume il posto una volta intervenuta.

Aspetto operativo: la sospensione amministrativa ex art. 215 si combina con il regime introdotto dall'art. 19 DPR 602/1973 sulla sospensione esattoriale. Il debitore ha quindi tre piani di tutela: sospensione del funzionario (art. 215), sospensione amministrativa dell'agente della riscossione, sospensione giudiziale in sede di opposizione. La conoscenza della stratificazione delle tutele è essenziale per scegliere il rimedio più rapido ed efficace in base alle circostanze concrete del caso. La giurisprudenza ha precisato che la valutazione discrezionale del funzionario non è insindacabile: il debitore può impugnare il diniego di sospensione davanti al giudice competente, deducendo eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o difetto di motivazione. È tutela essenziale contro l'inerzia o l'arbitrio amministrativo nella gestione delle istanze cautelari.

La gestione integrata dei diversi piani di tutela richiede una visione d'insieme che il difensore deve avere chiara fin dalla fase iniziale dell'opposizione, per attivare il rimedio più efficace in funzione della tempistica e del tipo di esecuzione minacciata.

Casi pratici

Caso 1: Tizio impugna il ruolo per prescrizione

Caso 2: Caio rigetto e ricorso al giudice

Domande frequenti

Il funzionario è obbligato a sospendere se impugno?

No, la sospensione è discrezionale. Il funzionario valuta la fondatezza dell'impugnazione e l'esistenza di un periculum in mora. Solo se entrambi i presupposti sono soddisfatti dispone la sospensione.

Come si chiede la sospensione al funzionario?

Con istanza motivata che alleghi copia dell'impugnazione e indichi le ragioni di fatto e di diritto. È buona prassi documentare il danno irreparabile derivante dalla prosecuzione della riscossione (es. pignoramento dello stipendio).

Se la sospensione è rigettata posso ottenerla dal giudice?

Sì, in sede di opposizione alla cartella si può presentare istanza cautelare al giudice competente. La sospensione giurisdizionale ha autonomi presupposti e segue regole diverse rispetto a quella amministrativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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