In sintesi
- Il funzionario emette ordini di pagamento sulle aperture di credito dell'art. 185 T.U.
- Rinvio operativo all'art. 17, c. 6 e all'art. 26 D.Lgs. 112/1999.
- Servono per rimborsare al concessionario le spese delle procedure esecutive.
- Coprono anche la restituzione al debitore delle somme indebitamente iscritte a ruolo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. In applicazione dell' articolo 17, comma 6 , e dell' articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
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Commento
L'articolo regola il flusso finanziario tra ufficio giudiziario, concessionario della riscossione e debitore. Quando una somma iscritta a ruolo si rivela non dovuta, oppure quando il concessionario ha anticipato spese per condurre l'esecuzione forzata, occorre un meccanismo che restituisca liquidità senza compromettere la regolarità contabile. La soluzione è l'ordine di pagamento del funzionario, emesso sulle aperture di credito disciplinate dall'art. 185 T.U.
La logica della disposizione
Le aperture di credito sono uno strumento di contabilità pubblica: l'amministrazione mette a disposizione del funzionario delegato una somma vincolata, da cui questi attinge per pagamenti tipici. Qui i pagamenti tipici sono di due specie. Da un lato, il rimborso al concessionario delle spese sopportate per pignoramenti, notifiche, accessi e quanto altro la procedura esecutiva abbia richiesto. Dall'altro, la restituzione al debitore che, avendo pagato somme poi giudicate non dovute, vanta un credito di ripetizione verso l'erario.
Il rinvio al D.Lgs. 112/1999
Il richiamo all'art. 17, comma 6, riguarda la remunerazione del servizio di riscossione e le voci ammesse a rimborso; quello all'art. 26 tocca la procedura per il discarico per inesigibilità. Vincolare l'ordine di pagamento a queste due cornici evita che il funzionario eroghi somme al di fuori di parametri normativi predeterminati, riducendo il rischio di responsabilità contabile.
Profili operativi e di controllo
Il funzionario non gode di discrezionalità nell'an: una volta verificata l'esistenza del presupposto (riconosciuta indebita la somma iscritta, ovvero documentata la spesa esecutiva), deve emettere il titolo di pagamento. Resta invece sua responsabilità l'istruttoria documentale, che condiziona la legittimità dell'erogazione di fronte alla Corte dei conti. La giurisprudenza contabile è costante nell'esigere prova puntuale della riconducibilità della spesa al perimetro tipico.
Cross-reference
L'art. 216 va letto in parallelo all'art. 185 T.U. (apertura di credito), agli articoli 19-20 D.Lgs. 112/1999 (discarico e reiscrizione), all'art. 96 c.p.c. quando la somma indebita derivi da lite temeraria, all'art. 2033 c.c. sulla ripetizione dell'indebito. Per le sanzioni amministrative processuali, rilevano i principi della L. 689/1981 sul contraddittorio nella fase di accertamento.
Profili di responsabilita contabile
Il funzionario che emette l'ordine di pagamento risponde davanti alla Corte dei conti per eventuali danni erariali derivanti da erogazioni non dovute. L'istruttoria deve documentare con precisione il titolo del rimborso, l'avvenuta inesigibilita o la riconosciuta indebita iscrizione. La prassi suggerisce un fascicolo per ogni ordine, con copia del provvedimento giurisdizionale, della documentazione contabile e dell'eventuale visto del responsabile dell'ufficio. La giurisprudenza contabile distingue tra responsabilita per colpa lieve (esonerata salvo casi gravi di negligenza istruttoria) e responsabilita per dolo o colpa grave, che attiva il giudizio di responsabilita amministrativa con possibili condanne risarcitorie a carico del funzionario.
L'esperienza applicativa mostra come la corretta gestione degli ordini di pagamento sia un indicatore di efficienza dell'ufficio: tempi rapidi nella restituzione delle somme indebite migliorano la percezione dell'amministrazione e prevengono contenziosi risarcitori. Per il debitore, il diritto al rimborso si prescrive nei termini ordinari decennali ex art. 2946 c.c., decorrenti dal momento in cui la somma è divenuta non dovuta.
Casi pratici
Caso 1: Restituzione al debitore di somma indebita
Caso 2: Rimborso spese esecutive al concessionario
Domande frequenti
Chi emette materialmente l'ordine di pagamento?
Il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, agendo come funzionario delegato sulle aperture di credito dell'art. 185 T.U. spese di giustizia.
Quando la somma iscritta a ruolo si considera 'riconosciuta indebita'?
Quando un provvedimento giurisdizionale o amministrativo definitivo accerta che il debito non era dovuto: tipicamente sentenza di annullamento, autotutela, ordinanza di sospensione divenuta stabile.
Il rimborso al concessionario è automatico?
No. Il funzionario deve verificare la documentazione delle spese e la loro riconducibilità alle voci ammesse dal D.Lgs. 112/1999, sotto la propria responsabilità contabile.
Vedi anche