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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo decorso inutilmente il termine per il pagamento.
  • Il termine si calcola dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.
  • Sono ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta in ufficio.
  • L'iscrizione a ruolo trasferisce il credito all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • Da questo momento decorrono aggi di riscossione e interessi di mora.

Testo dell'articoloVigente

Art. 213 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento. 12

Commento

L'articolo 213 disciplina il passaggio dalla fase amministrativa (invito al pagamento gestito dall'ufficio del giudice) alla fase esattoriale (riscossione coattiva tramite cartella). L'iscrizione a ruolo è atto che cristallizza il debito ed apre la fase delle procedure esecutive.

Presupposto dell'iscrizione

L'ufficio iscrive a ruolo quando il termine di un mese ex art. 212 è inutilmente decorso e quello ulteriore di dieci giorni per il deposito della ricevuta sia anch'esso scaduto. È condizione cumulativa: il funzionario deve avere certezza dell'inadempimento prima di trasmettere all'Agenzia.

Natura dell'iscrizione a ruolo

L'iscrizione a ruolo è atto amministrativo che trasforma un debito accertato in titolo idoneo alla riscossione coattiva. Il ruolo è elenco trasmesso all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che a sua volta emette la cartella di pagamento e attiva le procedure esecutive esattoriali.

Conseguenze per il debitore

Da questo momento il debito si arricchisce di aggi di riscossione (compenso dell'Agenzia per l'attività di recupero), interessi di mora e spese di notifica della cartella. Il costo complessivo aumenta sensibilmente rispetto al pagamento spontaneo.

Difese del debitore

Contro l'iscrizione a ruolo il debitore può proporre opposizione davanti al giudice competente, contestando il merito del credito o vizi procedurali. L'opposizione non sospende automaticamente la riscossione: serve istanza cautelare per ottenere la sospensione.

Coordinamento con la riscossione esattoriale

L'iscrizione a ruolo si inserisce nel quadro del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999 che disciplinano la riscossione coattiva. La cartella esattoriale, emessa entro termini di decadenza, costituisce titolo per pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Aspetto pratico: la riforma della riscossione esattoriale del 2024 ha esteso le possibilità di rateazione (fino a 120 rate in casi di obiettiva difficoltà) e ha introdotto strumenti di transazione fiscale anche per crediti erariali da spese di giustizia. Il debitore ha quindi oggi più strumenti di tutela rispetto al passato, ma deve attivarsi tempestivamente: i benefici sono di norma subordinati alla presentazione di istanze entro termini di decadenza piuttosto stringenti. La cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione costituisce titolo esecutivo idoneo a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi sui beni del debitore. Il termine di sessanta giorni per il pagamento spontaneo è essenziale: trascorso senza pagamento o opposizione, l'Agenzia procede ad esecuzione forzata.

Le procedure di rateazione e transazione vanno valutate caso per caso, in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del debitore, con eventuale assistenza professionale per la presentazione tempestiva delle istanze. La possibilità di accedere a piani di rientro fino a 120 rate ha cambiato in modo significativo le prospettive per chi affronta debiti erariali di rilevante entità.

Casi pratici

Caso 1: Tizio non paga e riceve cartella

Caso 2: Caio si oppone alla cartella

Domande frequenti

Posso ancora pagare dopo l'iscrizione a ruolo?

Sì, il pagamento è sempre possibile, ma a costo maggiorato: agli importi del debito originario si aggiungono aggi di riscossione, interessi di mora e spese di notifica della cartella esattoriale.

L'iscrizione a ruolo è impugnabile?

Sì, con opposizione davanti al giudice competente (ordinario o tributario secondo la natura del credito). Il termine per opporsi è quello generale di sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Posso chiedere rateazione dopo l'iscrizione?

Sì, presentando istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Sono ammessi piani fino a settantadue rate mensili, prorogabili in caso di temporaneo deterioramento delle condizioni economiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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