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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dopo l'iscrizione a ruolo l'ufficio comunica al concessionario eventuali cause di sospensione o estinzione.
  • La comunicazione avviene anche alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
  • Le cause possono essere sopravvenute durante la fase di riscossione.
  • Comprendono prescrizione, condono, annullamento del credito in giudizio.
  • Il flusso assicura allineamento contabile fra ufficio recupero, concessionario e ragioneria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 214 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

Commento

L'articolo 214 disciplina i flussi informativi fra ufficio recupero crediti, concessionario della riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione) e ragioneria provinciale dello Stato. Norma di coordinamento contabile, garantisce l'allineamento delle scritture e l'efficacia delle eventuali sospensioni o estinzioni del credito.

Cause di sospensione

Sono cause di sospensione tutti i provvedimenti che impediscano temporaneamente la prosecuzione della riscossione: ordinanze cautelari del giudice, dilazioni concesse all'amministrazione, sospensioni amministrative ex art. 19 DPR 602/1973. La comunicazione tempestiva evita azioni esecutive su debiti sospesi.

Cause di estinzione

Sono cause di estinzione gli eventi che fanno venir meno il credito: prescrizione, condono (raro per crediti erariali), pagamento integrale, sentenza di annullamento del titolo. L'ufficio recupero ne dà comunicazione al concessionario per la cancellazione del ruolo e alla ragioneria per la rettifica contabile.

Ruolo della ragioneria provinciale

La ragioneria provinciale dello Stato è organo periferico del MEF che tiene la contabilità dei crediti erariali. La comunicazione delle vicende del credito le consente di aggiornare le scritture e rappresentare correttamente la situazione patrimoniale dell'amministrazione.

Tempistiche e modalità

La norma parla di comunicazione 'di volta in volta', cioè ogni volta che si verifichi una causa rilevante. Non è ammesso accumulare le segnalazioni: la tempestività è essenziale per evitare azioni esecutive ingiustificate o, di converso, perdita di crediti per inerzia.

Coordinamento con il debitore

Il debitore che ottenga una sospensione cautelare deve attivarsi affinché l'ufficio recupero comunichi tempestivamente al concessionario. Una mancata comunicazione può tradursi in pignoramenti illegittimi, fonte di responsabilità per l'amministrazione.

Da segnalare: l'omessa o tardiva comunicazione ex art. 214 può generare responsabilità erariale del funzionario, accertabile dalla Corte dei conti. La giurisprudenza contabile ha consolidato il principio per cui il danno da esecuzione esattoriale ingiustificata è risarcibile dall'amministrazione, con rivalsa sul dipendente in caso di dolo o colpa grave. Per il debitore vittima di esecuzione su credito sospeso o estinto, la prima difesa è la documentazione cronologica del flusso comunicativo. La cooperazione tra ufficio recupero, Agenzia delle entrate-Riscossione e ragioneria provinciale è oggi facilitata da sistemi informatici di scambio dati che riducono i tempi medi di aggiornamento. Resta tuttavia l'onere del debitore di sollecitare le comunicazioni in caso di urgenza per evitare azioni esecutive pregiudizievoli.

L'utilizzo della PEC e dei sistemi di interoperabilità SPID/CIE garantisce oggi tracciabilità integrale del flusso comunicativo, riducendo i margini di errore o ritardo che in passato avevano generato consistenti contenziosi davanti alla Corte dei conti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ottiene sospensione cautelare

Caso 2: Caio prescrizione decennale

Domande frequenti

Chi è il concessionario della riscossione?

Dal 1° luglio 2017 è l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale del MEF che ha sostituito Equitalia. Gestisce la riscossione coattiva di crediti erariali e di altri enti pubblici.

Cosa succede se l'ufficio non comunica una sospensione?

L'Agenzia delle entrate-Riscossione può proseguire l'esecuzione, con conseguente pignoramento o iscrizione di ipoteca. Il debitore può chiedere l'annullamento degli atti esecutivi e il risarcimento del danno.

La ragioneria provinciale può controllare l'operato dell'ufficio?

Sì, esercita controlli contabili periodici sulla regolare tenuta delle scritture e sulla tempestività delle comunicazioni di sospensione ed estinzione, segnalando le irregolarità alla Corte dei conti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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