Art. 105 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2))
45
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa dovuta dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riportano altresì l’ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
3. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l’accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell’eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell’articolo 14.
5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia medesima.
6. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l’accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell’accisa sull’energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.
8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall’ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell’importo dell’accisa sui predetti quantitativi calcolato con l’applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.
9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all’articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.
10. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l’elenco dei soggetti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.
11. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l’importo della cauzione di cui all’articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l’Agenzia ne ridetermina l’importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 64.
12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l’escussione, non ha versato l’accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l’Agenzia ridetermina l’importo della cauzione in misura pari al valore dell’accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell’articolo 64, comma 2, e l’importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.
13. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso.
14. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all’Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.
15. Con determinazione, adottata dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell’accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi , anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116 … . 45
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione , anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. 45
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 .
2. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , i riferimenti in esso contenuti all’ articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , devono intendersi riferiti all’articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell’articolo 63 del presente decreto. 88
3. Ai fini dell’applicazione della parte terza del presente decreto: a) fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; b) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 ; c) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; d) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; e) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; f) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; g) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; h) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99 ; i) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 150, comma 2, all’affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all’affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004; l) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto
1996. 4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 dell’Allegato della direttiva 76/464/CEE ; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 della direttiva 76/464/CEE ; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’Allegato 1; r) direttiva 2000/60/CE , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo
121. 6. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE .
7. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall’attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all’attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo
175. 12. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
Il CCNL florovivaismo prevede la tredicesima mensilita (gratifica natalizia) come emolumento aggiuntivo obbligatorio. Gli scatti di anzianita maturano ogni 2 anni di servizio OTI. Le indennita specifiche del settore includono quella per il possesso e l’utilizzo del patentino fitosanitario, l’indennita di lavoro in serra e eventuali premi di produzione fissati dai CPL.
| Emolumento | Importo indicativo | Note |
|---|---|---|
| Tredicesima mensilita | 1 mensilita intera (o rateo proporzionale) | Entro il 20 dicembre |
| Scatto di anzianita (per biennio) | ~15-25 € mensili per scatto (da CPL) | Maturazione ogni 2 anni OTI |
| Indennita patentino fitosanitario | 30-80 €/mese (da CPL) | Solo se patentino utilizzato effettivamente |
| Indennita lavoro in serra | 10-30 €/mese (da CPL) | Per lavoro continuativo in ambienti confinati |
| Premio di produzione / campagna | Variabile (da CPL o accordo aziendale) | Legato alla stagione o ai risultati |
| Indennita maneggio fitofarmaci | 10-25 €/mese (da CPL) | Separata dal patentino, per manipolazione diretta |
La tredicesima mensilita (gratifica natalizia) e dovuta a tutti gli operai florovivaisti OTI e OTD. Per gli OTI viene erogata in un’unica soluzione entro il 20 dicembre ed e pari a una mensilita intera per chi ha maturato un anno intero di servizio.
Il rateo mensile e pari a 1/12 della mensilita di competenza. Chi cessa il rapporto prima di dicembre riceve il rateo proporzionale ai mesi lavorati. Per gli OTD il rateo viene spesso liquidato contestualmente alla cessazione di ogni singolo contratto.
Gli scatti di anzianita remunerano la fedelta del lavoratore OTI all’azienda. Nel comparto agricolo-florovivaistico la periodicita degli scatti e di norma biennale (ogni 2 anni), con un numero massimo di scatti variabile da CPL (di solito 5-7 scatti massimi).
Gli importi variano per qualifica e per CPL: indicativamente 15-25 € mensili per scatto. Gli scatti si computano nella base di calcolo della tredicesima e del TFR. Non possono essere assorbiti da aumenti tabellari, salvo diversa pattuizione individuale scritta (superminimo assorbibile).
Le indennita settoriali sono tipiche del florovivaismo e non previste nei contratti di altri comparti:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo

«c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.»
| Bene/servizio | Detrazione IVA |
|---|---|
| Auto a uso promiscuo | 40% |
| Auto oggetto dell’attività o agenti | 100% |
| Carburanti e gestione del veicolo | Stessa misura del veicolo |
| Telefoni cellulari (dal 2008) | Per inerenza (fino al 100% se uso esclusivo) |
Un’impresa acquista un’auto utilizzata sia per lavoro sia privatamente.
Cosa fare: Detrarre l’IVA al 40%: la limitazione forfetaria copre l’uso promiscuo e vale anche per carburanti e manutenzione del veicolo.
Un agente acquista l’auto necessaria all’attività.
Cosa fare: Detrarre l’IVA al 100%: per agenti e rappresentanti la limitazione del 40% non si applica.
Un’impresa acquista smartphone usati in parte per scopi personali dai dipendenti.
Cosa fare: Detrarre l’IVA secondo l’effettiva inerenza: piena se l’uso è esclusivamente aziendale, ridotta in caso di uso promiscuo documentabile.
Gestisci l’IVA della tua attività? Per organizzare fatturazione, detrazioni e adempimenti con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

Art. 69 octies T.U.B. – Misure attuative dei piani di risanamento.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze e’ comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata