Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Rimborso spese in busta paga: piè di lista e forfettario

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    I rimborsi spese a piè di lista non concorrono al reddito se documentati e relativi all’attività lavorativa. Il rimborso forfettario è invece tassato per la parte eccedente le franchigie previste dall’art. 51 TUIR. Il regime misto combina le due modalità con soglie dedicate.

    Riferimento normativo

    Art. 51 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Tabella riepilogativa

    Rimborso spese: trattamento fiscale 2026 (art. 51 TUIR)
    Tipo rimborso Condizioni di esenzione Parte imponibile
    Piè di lista (analitico) Spese documentate e inerenti all’attività Nulla se giustificata
    Forfettario – trasferta Italia Entro la franchigia giornaliera di legge Importo eccedente la franchigia
    Forfettario – trasferta estero Franchigia giornaliera maggiorata prevista dal TUIR Importo eccedente la franchigia
    Regime misto (forfett. + rimb. analitico vitto o alloggio) Franchigie ridotte previste dal TUIR Importo eccedente la franchigia ridotta
    Uso auto privata (rimborso chilometrico) Entro le tabelle ACI vigenti per anno e modello Eccedenza rispetto alle tabelle ACI

    Rimborso a piè di lista: quando è esente

    Il rimborso a piè di lista (analitico) copre le singole spese sostenute dal lavoratore – vitto, alloggio, trasporti, pedaggi – documentate con ricevute o fatture. L’art. 51 TUIR lo esclude dal reddito imponibile a condizione che le spese siano inerenti all’attività lavorativa e adeguatamente documentate. Il datore deve conservare la documentazione a supporto per eventuali controlli fiscali.

    Rimborso forfettario e franchigie fiscali

    Con il sistema forfettario il datore corrisponde un importo giornaliero fisso, senza richiedere le singole ricevute. L’art. 51 TUIR stabilisce soglie di esenzione differenziate per trasferte in Italia e all’estero: la parte che eccede la franchigia è reddito imponibile IRPEF e contributivo. I CCNL possono prevedere rimborsi forfettari superiori alle soglie fiscali, ma l’eccedenza entra in busta paga come compenso ordinario.

    Rimborso chilometrico e tabelle ACI

    Quando il lavoratore usa il proprio veicolo, il datore rimborsa in base alle tabelle ACI aggiornate annualmente per tipo di alimentazione e classe di cilindrata. L’importo entro le tabelle ACI non è imponibile; la parte eccedente concorre al reddito. Il rimborso chilometrico non si confonde con il fringe benefit per auto aziendale, che segue regole distinte.

    Casi pratici

    Tizio – trasferta a piè di lista con ricevute

    Tizio partecipa a una fiera per tre giorni: anticipa 420 € di hotel e pasti, conserva le ricevute e le consegna all’ufficio amministrativo. L’intero importo gli è rimborsato in busta paga senza alcuna trattenuta fiscale o contributiva, perché il rimborso è analitico e documentato.

    Caia – forfettario con eccedenza imponibile

    Il CCNL di Caia prevede un rimborso giornaliero forfettario che supera la franchigia prevista dall’art. 51 TUIR per le trasferte in Italia. La parte eccedente la franchigia sarà evidenziata in busta paga come voce imponibile, con calcolo di IRPEF e contributi previdenziali.

    Sempronio – rimborso chilometrico sopra tabelle ACI

    Sempronio usa la propria berlina 1.600 cc benzina per clienti. Il datore rimborsa 0,50 €/km, ma le tabelle ACI per quella vettura indicano 0,42 €/km: i 0,08 €/km di differenza sono reddito imponibile e dovranno comparire come voce tassabile in busta paga.

    Domande frequenti

    Il rimborso spese va in busta paga?

    Sì, appare in busta paga, ma se è a piè di lista e documentato non è soggetto a IRPEF né a contributi previdenziali. Se invece supera le franchigie di legge, la parte eccedente è imponibile.

    Cosa succede se perdo le ricevute?

    Senza documentazione il rimborso a piè di lista non può beneficiare dell’esenzione fiscale. In mancanza di scontrini/fatture si applicano le regole del regime forfettario, con le relative franchigie.

    Il rimborso chilometrico è sempre esente?

    Solo entro i limiti delle tabelle ACI vigenti per l’anno di utilizzo, il modello e la classe di alimentazione del veicolo. L’eccedenza è reddito imponibile.

    Il CCNL può prevedere rimborsi più alti delle soglie TUIR?

    Sì, i CCNL possono stabilire importi superiori, ma la parte eccedente le franchigie dell’art. 51 TUIR entra nel reddito imponibile come normale retribuzione.

    Il rimborso spese è soggetto a contributi INPS?

    No, se rispetta le condizioni di esenzione fiscale. La quota eventualmente imponibile IRPEF è anche soggetta a contribuzione previdenziale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7-bis D.Lgs. 42/2004 – (Espressioni di identità culturale collettiva)

    Art. 7-bis D.Lgs. 42/2004 – (Espressioni di identità culturale collettiva)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

    ))

  • Art. 37 Imp. Reg. – atti dell’autorità giudiziaria

    Art. 37 Imp. Reg. – atti dell’autorità giudiziaria

    Art. 37 Imp. Reg. – Atti dell’autorità giudiziaria

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

    2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

  • CCNL Logistica: TFR di autisti, magazzinieri e impiegati

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il TFR dei lavoratori della logistica si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Dal 2007 il lavoratore deve scegliere entro 6 mesi se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare. Previlog è il fondo di settore. La scelta è irrevocabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR CCNL Logistica
    Voce Valore
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5
    Esempio (3° Super) €20.995 / 13,5 = €1.555/anno
    Rivalutazione 1,5% + 75% indice ISTAT
    Anticipo max 70% TFR maturato (dopo 8 anni)
    Destinazione Previlog Tutto TFR (100%)

    Calcolo del TFR

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua imponibile per 13,5. Include minimo + EDR + scatti + indennità fisse + 13ª. Sono esclusi rimborsi spese e indennità trasferta non documentate.

    Esempio: autista 3° Super con stipendio annuo €20.995 → TFR annuo: €20.995 / 13,5 = €1.555.

    Previlog: previdenza complementare

    Previlog è il Fondo Pensione Complementare del settore logistica e trasporti. Contribuzione:

    • TFR (100%)
    • 0,55% lavoratore (minimo per attivare contributo azienda)
    • 1,2-1,5% azienda

    Per stipendio €20.995: contributo azienda 1,2% = €252/anno + TFR €1.555 + lavoratore €115 = €1.922/anno in Previlog.

    Anticipi del TFR

    Il lavoratore può chiedere anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio, una sola volta, per:

    • Spese mediche straordinarie
    • Acquisto prima casa (sé o figli)
    • Spese formazione professionale
    • Congedo parentale e tutela genitoriale

    Importo max: 70% del TFR maturato. Da richiedere per iscritto con documentazione (compromesso, fatture).

    Liquidazione finale

    Alla cessazione del rapporto (per qualsiasi causa) il datore versa al lavoratore l’intero TFR accantonato + rivalutazioni – eventuali anticipi.

    Per il TFR in Previlog: il lavoratore può:

    • Mantenere il TFR in Previlog (per pensione complementare)
    • Trasferirlo ad altro fondo (es. nuovo CCNL del nuovo lavoro)
    • Riscattarlo al 50% (in caso di cessazione del rapporto)
    • Riscattarlo al 100% per perdita totale dei requisiti di adesione

    Casi pratici

    Tizio – Autista TFR in azienda 7 anni
    Tizio è 3° Super (€20.995 annui), TFR in azienda da 7 anni. TFR annuo: €1.555 × 7 = €10.885 accantonati. Rivalutazione ~2%/anno: ~€1.500 totali. TFR maturato: ~€12.400.
    Caia – Magazziniera Previlog dal 2018
    Caia è 4° dal 2018 con Previlog (€15.600 annui). TFR Previlog: €1.156/anno. Contributo azienda 1,2% = €187. Contributo dipendente 0,55% = €86. Totale 8 anni: ~€11.400 + rendimenti.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio è 3° con 9 anni. TFR maturato: €13.500. Chiede anticipo 70% per prima casa = €9.450. Datore paga entro 30 giorni dalla richiesta documentata (compromesso o atto notarile).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un autista?
    Retribuzione annua imponibile / 13,5. Per autista 3° Super (€20.995 annui): TFR annuo €1.555. Su 10 anni: ~€15.550 + rivalutazione.
    Conviene aderire a Previlog?
    Generalmente sì: rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge, contributo azienda gratuito (1,2%), tassazione vantaggiosa (15% scalando al 9% dopo 35 anni adesione). Il fondo è solido e gestito dalle parti sociali.
    Posso chiedere anticipo del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, una sola volta, max 70% del TFR maturato, per spese mediche, prima casa (anche per figli), formazione, congedo parentale.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto (per licenziamento, dimissioni, fine contratto). Oltre questo termine: interessi legali + rivalutazione monetaria a favore del lavoratore.
    Posso lasciare il TFR in azienda?
    Sì, è la scelta di default. Va comunicata entro 6 mesi dall’assunzione. Senza scelta: per aziende >50 dipendenti adesione tacita a Previlog. Per <50 dipendenti: TFR resta in azienda.
    Il TFR in azienda è tassato di più?
    Sì, è tassato con aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni (~23-30%). Il TFR in Previlog ha tassazione vantaggiosa: 15% scalando al 9% dopo 35 anni di adesione. Per il TFR conviene il fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 181 bis Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 181 Bis Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 210 D.Lgs. 174/2016 – Riassunzione

    Art. 210 D.Lgs. 174/2016 – Riassunzione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell’ articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

    2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.

    3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l’intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

  • Art. 136 quinquies CPI – Fase preliminare all’udienza di trattazione

    Art. 136 Quinquies CPI – Fase preliminare all’udienza di trattazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

    2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

    3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell’udienza di trattazione.

    4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.

  • Art. 67 L. 633/1941 – Riproduzione per uso giudiziario

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 1163 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

    Art. 1163 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 10, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"." – (con l'art. 10, comma 2, lettera b che "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"." ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse."

  • Art. 111 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 L. Fall. – Ordine di distribuzione delle somme

    Ordine di distribuzione delle somme

  • Art. 117 T.U. Stupefacenti – Accreditamento istituzionale

    Art. 117 T.U. Stupefacenti – Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Torna al sommario

  • Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici sul

    Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici sul

    In sintesi

    • L’art. 2409 consente di denunciare al tribunale gravi irregolarità degli amministratori.
    • Serve un fondato sospetto di irregolarità che possono arrecare danno alla società.
    • Legittimati: soci col 10% del capitale (5% nelle società aperte).
    • Il tribunale può disporre l’ispezione e adottare provvedimenti.
    • Nei casi gravi: revoca degli amministratori e amministratore giudiziario.

    Cosa dice l’art. 2409, comma 1 c.c.

    «Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.»

    I presupposti della denuncia

    Requisito Contenuto
    Fondato sospetto Elementi concreti, non meri timori
    Gravi irregolarità Violazione dei doveri gestori degli amministratori
    Potenzialità del danno Le irregolarità possono arrecare danno alla società o a controllate
    Legittimazione Soci col 10% (5% nelle società aperte)

    Non occorre che il danno si sia già verificato: basta che le irregolarità possano arrecarlo. Il ricorso va notificato anche alla società.

    I provvedimenti del tribunale

    Ricevuta la denuncia, il tribunale può disporre l’ispezione dell’amministrazione a spese dei soci richiedenti. Se le irregolarità sono accertate e gravi, può adottare i provvedimenti cautelari e correttivi opportuni, fino alla revoca degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci) e alla nomina di un amministratore giudiziario con poteri e durata determinati. È uno strumento di reazione alle scorrettezze gestorie senza dover attendere il danno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Operazioni in conflitto d’interessi

    Scenario. Gli amministratori compiono operazioni a vantaggio proprio.

    Inquadramento. Possono integrare gravi irregolarità potenzialmente dannose: i soci col 10% possono ricorrere ex art. 2409.

    Cosa raccogliere

    • documenti delle operazioni;
    • elementi del conflitto;
    • quota di capitale dei ricorrenti;
    • prova del fondato sospetto.

    Caso 2 – Bilanci opachi e gestione non trasparente

    Scenario. Mancano informazioni e controlli interni.

    Inquadramento. Indizi di gravi irregolarità: la denuncia può portare all’ispezione e ai provvedimenti del tribunale.

    Cosa valutare

    • carenze informative;
    • relazioni dell’organo di controllo;
    • potenziale danno;
    • misure richieste.

    Caso 3 – Inerzia che aggrava la situazione

    Scenario. Gli amministratori non intervengono su criticità note.

    Inquadramento. L’inerzia gestoria, se grave e dannosa, rientra nell’ambito dell’art. 2409: il tribunale può sostituire la gestione con un amministratore giudiziario.

    Cosa documentare

    • criticità segnalate e ignorate;
    • cronologia dei fatti;
    • danno potenziale;
    • urgenza dei provvedimenti.

    Spunti pratici

    • Servono fatti concreti: il sospetto deve essere fondato, non generico.
    • Verifica la quota: 10% (5% nelle società aperte) per la legittimazione.
    • Punta sulla potenzialità del danno: non serve che si sia già verificato.
    • Coinvolgi l’organo di controllo: le sue relazioni sono prova preziosa.
    • Valuta i tempi: i provvedimenti del tribunale possono essere urgenti.

    Per valutare una denuncia ex art. 2409 puoi far verificare presupposti, legittimazione e strategia.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2409 (denunzia al tribunale), art. 2476 (responsabilità e controllo nella SRL), art. 2392 (responsabilità amministratori SpA). Vedi anche organo di controllo e revisore.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.?

    È lo strumento con cui i soci segnalano al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a controllate.

    Chi può presentare la denuncia?

    I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il 5%; il ricorso va notificato anche alla società.

    Quali sono i presupposti?

    Un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, compiute in violazione dei doveri degli amministratori, che possono arrecare danno alla società o a controllate.

    Cosa può fare il tribunale?

    Può disporre l’ispezione dell’amministrazione e, se le irregolarità sono accertate, adottare provvedimenti fino alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario.

    Vale anche per le SRL?

    Lo strumento è dettato per le SpA; per le SRL il socio dispone comunque di ampi poteri di controllo e azione ex art. 2476, oltre alle ipotesi di applicazione previste dalla disciplina.