Indice
La guida
Il CCNL Logistica riconosce 22 giorni lavorativi di ferie (il sabato non conta), 26 per il personale non viaggiante con orario su 6 giorni (art. 24). L’epoca è fissata dall’azienda tenendo conto, compatibilmente con il servizio, dei desideri del lavoratore. Le festività sono 12, patrono compreso (art. 60). Chi lavora in una festività ha la retribuzione della giornata più le ore lavorate maggiorate del 50% (art. 12), senza riposo compensativo.
Tabella riepilogativa
| Regime | Ferie annuali | Note |
|---|---|---|
| Orario su 5 giorni | 22 giorni lavorativi | Il sabato non è giornata lavorativa ai fini delle ferie (art. 24, c. 1) |
| Non viaggiante con orario su 6 giorni | 26 giorni lavorativi | Il sabato conta come giornata lavorativa (art. 24, c. 1 bis) |
| Personale viaggiante | 22 giorni lavorativi | I 26 giorni valgono solo per il non viaggiante su 6 giorni |
| Festività | 12 (11 festività + patrono) | Più semifestività del 24 e 31 dicembre pomeriggio (art. 60) |
| Lavoro in festività nell’orario normale | +50% | Oltre alla retribuzione della giornata (artt. 12 e 60) |
| Permessi non retribuiti su richiesta | Fino a 20 ore l’anno | 10 retribuite per esami clinici, visite e interventi specialistici (art. 20, c. 3) |
Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 12, 20, 24, 60.
Ferie 22 o 26 giorni
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre), a 22 giorni lavorativi di ferie indipendentemente dall’anzianità, con il sabato escluso dal computo. Il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni ha 26 giorni lavorativi, perché il sabato vale come giorno lavorativo (art. 24).
Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione le ferie maturano in dodicesimi: le frazioni di mese fino a 15 giorni non si contano, quelle superiori valgono un mese; il conteggio si arrotonda alla mezza giornata superiore. Alla cessazione spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Programmazione ferie
L’epoca delle ferie è fissata dall’azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenuto conto degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione di RSA/RSU (art. 24, c. 6). Le ferie vanno normalmente godute continuativamente; solo i periodi superiori a 2 settimane possono essere divisi in più periodi per accordo tra le parti. Non possono essere assegnate durante il preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. La malattia regolarmente denunciata sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso. Per legge (D.Lgs. 66/2003) restano quattro settimane minime, con almeno due consecutive nell’anno di maturazione.
Festività retribuite
Le festività dell’art. 60 sono 12: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e la festa del Santo Patrono del luogo di lavoro (a Roma il 29 giugno). Il 24 e il 31 dicembre il lavoro non può andare oltre le ore 13 né eccedere metà dell’orario giornaliero. Se la festività cade di sabato o di domenica spetta, oltre alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata (1/22 della mensile).
Chi lavora in una festività ha la retribuzione della giornata e, per le ore prestate, la maggiorazione del 50% dell’art. 12; lo straordinario festivo è maggiorato del 65% (diurno) e del 75% (notturno); per il personale viaggiante domenica e festivi sono maggiorati del 50%. Il CCNL non prevede un riposo compensativo per la festività lavorata.
Permessi retribuiti aggiuntivi
L’art. 20 prevede:
- fino a 20 ore l’anno di permessi su richiesta, anche frazionati, di cui 10 retribuite per esami clinici, visite e interventi specialistici;
- lutto (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado, anche del coniuge, conviventi attestati dall’anagrafe): almeno 3 giorni lavorativi l’anno, 4 se si viaggia fuori dalla provincia;
- grave infermità documentata dei familiari: almeno 5 giorni lavorativi l’anno;
- nascita, affido o adozione: almeno 2 giorni retribuiti, oltre ai permessi di legge;
- matrimonio: 15 giorni di calendario con retribuzione, con preavviso di almeno 30 giorni;
- le ex festività: permessi in gruppi di quattro o otto ore in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 54/1977 (art. 14); non fruiti entro l’anno decadono e sono pagati entro aprile.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie ha un autista?
Chi decide quando vado in ferie?
Posso lavorare a Natale come autista?
Quante festività ci sono nel CCNL Logistica?
Quali permessi spettano oltre alle ferie?
Le ferie non godute vanno perse?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.