Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

In sintesi

Il CCNL Logistica riconosce 22 giorni lavorativi di ferie (il sabato non conta), 26 per il personale non viaggiante con orario su 6 giorni (art. 24). L’epoca è fissata dall’azienda tenendo conto, compatibilmente con il servizio, dei desideri del lavoratore. Le festività sono 12, patrono compreso (art. 60). Chi lavora in una festività ha la retribuzione della giornata più le ore lavorate maggiorate del 50% (art. 12), senza riposo compensativo.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
Ultimo rinnovo
6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
Platea
~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

Tabella riepilogativa

Ferie e festività CCNL Logistica
Regime Ferie annuali Note
Orario su 5 giorni 22 giorni lavorativi Il sabato non è giornata lavorativa ai fini delle ferie (art. 24, c. 1)
Non viaggiante con orario su 6 giorni 26 giorni lavorativi Il sabato conta come giornata lavorativa (art. 24, c. 1 bis)
Personale viaggiante 22 giorni lavorativi I 26 giorni valgono solo per il non viaggiante su 6 giorni
Festività 12 (11 festività + patrono) Più semifestività del 24 e 31 dicembre pomeriggio (art. 60)
Lavoro in festività nell’orario normale +50% Oltre alla retribuzione della giornata (artt. 12 e 60)
Permessi non retribuiti su richiesta Fino a 20 ore l’anno 10 retribuite per esami clinici, visite e interventi specialistici (art. 20, c. 3)

Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 12, 20, 24, 60.

Ferie 22 o 26 giorni

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre), a 22 giorni lavorativi di ferie indipendentemente dall’anzianità, con il sabato escluso dal computo. Il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni ha 26 giorni lavorativi, perché il sabato vale come giorno lavorativo (art. 24).

Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione le ferie maturano in dodicesimi: le frazioni di mese fino a 15 giorni non si contano, quelle superiori valgono un mese; il conteggio si arrotonda alla mezza giornata superiore. Alla cessazione spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

Programmazione ferie

L’epoca delle ferie è fissata dall’azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenuto conto degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione di RSA/RSU (art. 24, c. 6). Le ferie vanno normalmente godute continuativamente; solo i periodi superiori a 2 settimane possono essere divisi in più periodi per accordo tra le parti. Non possono essere assegnate durante il preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. La malattia regolarmente denunciata sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso. Per legge (D.Lgs. 66/2003) restano quattro settimane minime, con almeno due consecutive nell’anno di maturazione.

Festività retribuite

Le festività dell’art. 60 sono 12: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e la festa del Santo Patrono del luogo di lavoro (a Roma il 29 giugno). Il 24 e il 31 dicembre il lavoro non può andare oltre le ore 13 né eccedere metà dell’orario giornaliero. Se la festività cade di sabato o di domenica spetta, oltre alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata (1/22 della mensile).

Chi lavora in una festività ha la retribuzione della giornata e, per le ore prestate, la maggiorazione del 50% dell’art. 12; lo straordinario festivo è maggiorato del 65% (diurno) e del 75% (notturno); per il personale viaggiante domenica e festivi sono maggiorati del 50%. Il CCNL non prevede un riposo compensativo per la festività lavorata.

Permessi retribuiti aggiuntivi

L’art. 20 prevede:

  • fino a 20 ore l’anno di permessi su richiesta, anche frazionati, di cui 10 retribuite per esami clinici, visite e interventi specialistici;
  • lutto (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado, anche del coniuge, conviventi attestati dall’anagrafe): almeno 3 giorni lavorativi l’anno, 4 se si viaggia fuori dalla provincia;
  • grave infermità documentata dei familiari: almeno 5 giorni lavorativi l’anno;
  • nascita, affido o adozione: almeno 2 giorni retribuiti, oltre ai permessi di legge;
  • matrimonio: 15 giorni di calendario con retribuzione, con preavviso di almeno 30 giorni;
  • le ex festività: permessi in gruppi di quattro o otto ore in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 54/1977 (art. 14); non fruiti entro l’anno decadono e sono pagati entro aprile.

Casi pratici

Tizio – Autista 5 giorni con 22 gg ferie
Tizio lavora lun-ven e ha 22 giorni lavorativi di ferie (circa 1,83 al mese di servizio). Gode 2 settimane in luglio, 1 settimana a Natale e 7 giorni sparsi: i periodi superiori a 2 settimane possono essere divisi per accordo tra le parti.
Caia – Magazziniera 6 giorni con 26 gg ferie
Caia, magazziniera non viaggiante, lavora lun-sab e ha 26 giorni lavorativi di ferie (circa 2,17 al mese), perché il sabato conta come lavorativo: sono 4 giorni in più di chi lavora su 5 giorni.
Sempronio – Lavoro a Natale con maggiorazione
Sempronio è autista e lavora il 25 dicembre per una consegna urgente: per il personale viaggiante i festivi sono maggiorati del 50% (art. 12), oltre alla retribuzione della giornata. Il CCNL non prevede un riposo compensativo per la festività.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie ha un autista?
22 giorni lavorativi, indipendentemente dall’anzianità (art. 24). I 26 giorni valgono solo per il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni.
Chi decide quando vado in ferie?
L’azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo conto dei desideri del lavoratore e previa consultazione di RSA/RSU (art. 24, c. 6). Le ferie vanno normalmente godute continuativamente.
Posso lavorare a Natale come autista?
Sì: per il personale viaggiante domenica e festivi sono maggiorati del 50% (art. 12), oltre alla retribuzione della giornata. Non è previsto un riposo compensativo per la festività lavorata.
Quante festività ci sono nel CCNL Logistica?
12: 1/1, 6/1, lunedì dopo Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 e la festa del Santo Patrono (art. 60). Il 24 e il 31 dicembre il lavoro non può andare oltre le ore 13.
Quali permessi spettano oltre alle ferie?
Fino a 20 ore l’anno su richiesta (10 retribuite per visite ed esami specialistici), 3 giorni lavorativi per il lutto (4 fuori provincia), almeno 5 giorni lavorativi l’anno per grave infermità documentata, 2 giorni retribuiti per nascita o adozione e 15 giorni di calendario per il matrimonio (art. 20).
Le ferie non godute vanno perse?
No: alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti (art. 24, c. 4). Nel corso del rapporto le quattro settimane minime di legge non sono monetizzabili.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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