Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

In sintesi

Il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione prevede 14 mensilità: la tredicesima (di norma il 16 dicembre, art. 18) e la quattordicesima entro la prima decade di luglio, pari alla retribuzione globale mensile al 30 giugno (art. 19). La quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno e conta solo per TFR e indennità di preavviso. I premi di risultato dipendono dagli accordi aziendali.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
Ultimo rinnovo
6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
Platea
~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive nel CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione
Voce Importo Quando
Tredicesima (art. 18) Retribuzione globale mensile di novembre Normalmente il 16 dicembre
Quattordicesima (art. 19) Una retribuzione globale mensile, quella in vigore al 30 giugno Entro la prima decade di luglio; matura dal 1° luglio al 30 giugno

Tredicesima

La tredicesima (art. 18) è pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre e si paga normalmente il 16 dicembre; chi ha lavorato meno riceve un dodicesimo per ogni mese di servizio, anche in caso di fine del contratto a termine o di mancato superamento della prova. La retribuzione globale comprende minimo tabellare, scatti, EPA e le altre voci dell’art. 61. La tredicesima conta per il TFR e per l’indennità sostitutiva del preavviso.

Quattordicesima

L’art. 19 prevede una quattordicesima pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore, calcolata su quella in vigore al 30 giugno e pagata entro la prima decade di luglio. Matura dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno: chi inizia o cessa il rapporto in quel periodo, anche per fine contratto a termine o mancato superamento della prova, riceve i dodicesimi dei mesi lavorati. Le frazioni di mese fino a quindici giorni non si contano, quelle oltre valgono un mese intero. Ai fini degli altri istituti la quattordicesima conta solo per il TFR e per l’indennità sostitutiva del preavviso.

Premi di risultato

Il contratto nazionale non fissa importi di premio (l’art. 38 rinvia al secondo livello di contrattazione): esistono se un accordo aziendale o territoriale li lega a obiettivi misurabili. Per il 2026 e il 2027 la legge di bilancio (L. 199/2025) li tassa all’1% fino a 5.000 € l’anno, per chi nell’anno precedente ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 €; se l’accordo lo consente possono essere convertiti in servizi di welfare, non tassati entro i limiti di legge.

Casi pratici

Tizio – Autista tutto l’anno
Tizio è autista e lavora senza interruzioni. Nella prima decade di luglio riceve la quattordicesima, pari alla retribuzione globale di giugno; a dicembre la tredicesima.
Caia – Contratto a termine da gennaio ad aprile
Caia lavora come magazziniera da gennaio ad aprile. Alla fine del contratto riceve, oltre a TFR e ferie non godute, 4/12 di tredicesima e 4/12 di quattordicesima, per i mesi lavorati dentro il periodo luglio-giugno.
Sempronio – Assunto il 20 marzo
Sempronio è assunto il 20 marzo. A luglio riceve 3/12 di quattordicesima: aprile, maggio e giugno, perché i dodici giorni di marzo non superano i quindici e non si contano.
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Domande frequenti

Esiste anche la 14ª nel CCNL Logistica?
Sì: l’art. 19 prevede una quattordicesima pari alla retribuzione globale mensile in vigore al 30 giugno, pagata entro la prima decade di luglio.
Quando si paga la 13ª nel CCNL Logistica?
Normalmente il 16 dicembre (art. 18), per un importo pari alla retribuzione globale mensile di novembre; in dodicesimi per chi ha lavorato meno.
Come si calcola la 14ª proporzionale?
Un dodicesimo per ogni mese lavorato fra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno; le frazioni oltre i quindici giorni contano come mese intero.
Come sono tassati i premi di produttività nel 2026?
All’1% fino a 5.000 € l’anno, per il 2026 e il 2027, se previsti da un accordo aziendale o territoriale e con un reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente fino a 80.000 €.

Fonti: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 18 e 19, 61; L. 199/2025 per l’imposta sostitutiva sui premi.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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