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La guida
Il CCNL Logistica (art. 5) prevede un periodo di prova non superiore a 6 mesi per i Quadri, 5 per il 1° livello, 4 per il 2° livello e per i conducenti di qualifica 3 (A, B, C) e 2 (D, E, F), 3 per il 3° Super, il 3°, il 4°, il 4° Junior e i conducenti G e H, 1 mese per tutti gli altri. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Deve essere indicata per iscritto nella lettera di assunzione.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima della prova |
|---|---|
| Quadri | 6 mesi |
| 1° livello | 5 mesi |
| 2° livello; conducenti qualifica 3 (A, B, C) e qualifica 2 (D, E, F) | 4 mesi |
| 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior; conducenti qualifica 1 (G, H) | 3 mesi |
| Tutti gli altri lavoratori (5°, 6°, rider) | 1 mese |
Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, art. 5.
Durata variabile per livello
Il CCNL Logistica gradua la prova in base al livello di destinazione: più qualificata la mansione, più lungo il periodo di prova.
- 5°, 6° e altri: 1 mese
- 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior e conducenti G, H: 3 mesi
- 2° e conducenti di qualifica 3 e 2: 4 mesi
- 1°: 5 mesi
- Quadri: 6 mesi (massimo legale)
Sono esenti dalla prova i lavoratori che l’hanno già superata presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti (art. 5, c. 9).
Forma scritta obbligatoria
La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione (art. 5, c. 2). Senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.
Per l’art. 4 la lettera di assunzione deve specificare:
- la data di assunzione;
- il livello retributivo e, in modo sommario, le mansioni, nonché la sede di lavoro;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata dell’eventuale periodo di prova.
Recesso durante la prova
Durante la prova ciascuna parte può risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso né diritto alla relativa indennità sostitutiva (art. 5, c. 4). La cessazione è immediata.
Il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo: se lo è, è nullo.
Se la risoluzione avviene, per dimissioni o licenziamento, nei primi due mesi di prova per i Quadri e il 1° livello e nel primo mese per gli altri livelli, la retribuzione è dovuta solo per il servizio prestato; se il licenziamento dell’impiegato avviene oltre questi termini, spetta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che il recesso cada nella prima o nella seconda quindicina (c. 5 e 6).
Sospensione della prova
Il decorso della prova resta interrotto se durante il periodo sopravviene una malattia o un infortunio (art. 5, c. 1): i giorni di assenza non contano nella durata. Se alla scadenza l’azienda non dà la disdetta, il lavoratore è confermato e il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (c. 7). In prova si hanno tutti i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa disposizione (c. 3).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova nel CCNL Logistica?
La prova deve essere scritta?
Posso essere licenziato durante la prova?
La malattia sospende la prova?
Dopo la prova come si conta l’anzianità?
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.