Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

In sintesi

Il CCNL Logistica prevede periodo di prova da 1 a 6 mesi in base al livello: 1 mese per 6° (mansioni elementari), 2 mesi per 5°-4°, 3 mesi per 3°, 4 mesi per 2°, 5 mesi per 1° e 6 mesi per Quadri. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Deve essere indicata per iscritto nella lettera di assunzione.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
Ultimo rinnovo
18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Logistica per livello
Livello Durata prova
Quadri 6 mesi
5 mesi
4 mesi
3° Super, 3° 3 mesi
4°, 5° 2 mesi
1 mese

Durata variabile per livello

Il CCNL Logistica gradua la prova in base al livello di destinazione: più qualificata la mansione, più lungo il periodo di prova.

  • : 1 mese (mansioni elementari)
  • 5°-4°: 2 mesi (facchini, mulettisti)
  • 3° Super, 3°: 3 mesi (autisti, capi turno, operatori doganali)
  • : 4 mesi (impiegati amministrativi, autisti ADR)
  • : 5 mesi (impiegati alta specializzazione)
  • Quadri: 6 mesi (massimo legale)

Forma scritta obbligatoria

La lettera di assunzione deve indicare espressamente il periodo di prova in mesi. Senza clausola scritta: prova non pattuita, rapporto definitivo dall’inizio.

La lettera di assunzione deve anche specificare:

  • Livello e mansioni
  • Sede di lavoro (o “in tutto il territorio nazionale” per autisti)
  • Retribuzione mensile
  • Orario di lavoro e turni

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza motivazione. La cessazione è immediata.

Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (gravidanza, religione, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo.

Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, quota di 13ª maturata, ferie non godute.

Sospensione della prova

Il periodo di prova si sospende per:

  • Malattia o infortunio
  • Ferie programmate (raro in prova)
  • Permessi retribuiti
  • Maternità (sospensione e divieto licenziamento)

I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova.

Casi pratici

Tizio – Autista 3° Super in prova 3 mesi
Tizio è assunto come autista 3° Super, prova di 3 mesi. Dopo 2 mesi il datore valuta positivamente le competenze (CQC, mezzi, percorsi). Conferma anticipata o lascia continuare fino al 3° mese. Anzianità decorre dal 1° giorno.
Caia – Mulettista 4° in prova
Caia è 4°, prova di 2 mesi. Dopo 6 settimane il datore comunica recesso per «non superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Riceve giorni lavorati + ferie + 13ª maturate.
Sempronio – Quadro logistica in prova 6 mesi
Sempronio è assunto come Quadro logistica con prova di 6 mesi (massimo legale). Dopo 5 mesi il datore conferma il rapporto. La prova è uno strumento ampio per ruoli direttivi (valutazione su progetti, leadership).

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Logistica?
Dipende dal livello: 1 mese per 6°, 2 mesi per 5°-4°, 3 mesi per 3°-3° Super, 4 mesi per 2°, 5 mesi per 1°, 6 mesi per Quadri (massimo legale).
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE nella lettera di assunzione (durata in mesi, decorrenza). Senza clausola scritta: prova non pattuita e rapporto definitivo dall’inizio.
Posso essere licenziato durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo + quota 13ª + ferie maturate non godute.
La malattia sospende la prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro.
Dopo la prova come si conta l'anzianità?
Decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti.
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
NO, è VIETATO recedere per ragioni discriminatorie (gravidanza, razza, religione, opinioni). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione la durata del periodo di prova è graduata per livello di inquadramento: più qualificata la mansione, più lungo il periodo.
  • La clausola di prova deve risultare per iscritto nella lettera di assunzione, con indicazione del livello; in mancanza, il rapporto si considera definitivo dall'inizio.
  • Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di motivazione.
  • Il recesso resta però sindacabile se discriminatorio o ritorsivo, ipotesi che lo rendono nullo.
  • Malattia, infortunio, ferie e permessi sospendono il decorso della prova.
  • L'anzianità di servizio decorre comunque dal primo giorno di lavoro effettivo.
Indice dei contenuti

Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore verificano la reciproca convenienza dell'assunzione: il primo valuta capacità e affidabilità, il secondo le concrete condizioni di lavoro. Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione la durata è modulata sul livello di inquadramento; per i valori esatti occorre fare riferimento al testo contrattuale vigente, perché variano con i rinnovi.

La durata graduata per livello

La regola di fondo è la proporzionalità: la prova è tanto più lunga quanto più qualificata e complessa è la mansione di destinazione, perché la valutazione di un ruolo elementare richiede meno tempo di quella di una posizione di responsabilità. La durata massima resta comunque entro il limite legale di sei mesi previsto per la generalità dei rapporti. La tabella delle durate per livello va letta nel CCNL aggiornato.

La forma scritta come condizione di validità

La clausola di prova richiede forma scritta ad substantiam: deve essere indicata nella lettera di assunzione, con specificazione tale da consentire l'individuazione delle mansioni oggetto di verifica. Se la clausola manca, è generica o è apposta dopo l'inizio del lavoro, il patto è nullo e il rapporto si considera definitivo fin dal primo giorno.

Il recesso in prova: libertà e limiti

Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso e in linea di principio senza obbligo di motivazione. Tale libertà incontra però limiti: il recesso non può essere discriminatorio (per gravidanza, sesso, convinzioni religiose o sindacali) né ritorsivo; in tali casi è nullo e il lavoratore può ottenere tutela. È inoltre necessario che la prova abbia avuto una durata congrua a consentire una valutazione effettiva.

Sospensione del periodo di prova

Gli eventi che impediscono lo svolgimento della prestazione - malattia, infortunio, ferie programmate, permessi, maternità - sospendono il decorso della prova: i giorni non lavorati non si computano, così che la verifica avvenga su un effettivo periodo di attività. Durante la maternità opera inoltre il divieto di licenziamento.

Esito della prova e decorrenza dell'anzianità

Superata la prova senza recesso, il rapporto si consolida automaticamente. Indipendentemente dall'esito, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro effettivo: i mesi di prova valgono integralmente ai fini di ferie, mensilità aggiuntive, TFR e maturazioni contrattuali.

Tutele economiche in caso di recesso

Anche in caso di mancato superamento, al lavoratore spettano le competenze maturate: retribuzione per le giornate effettivamente lavorate, ratei di mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute. Per la quantificazione si rinvia alle tabelle retributive del CCNL vigente.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Logistica?

La durata è graduata per livello di inquadramento, entro il limite legale massimo di sei mesi. I valori esatti per ciascun livello vanno verificati nel testo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione vigente, perché cambiano con i rinnovi.

Il patto di prova deve essere scritto?

Sì, a pena di nullità. Deve risultare per iscritto nella lettera di assunzione con indicazione delle mansioni. In assenza di clausola scritta valida, il rapporto si considera definitivo fin dal primo giorno di lavoro.

Posso essere licenziato durante la prova?

Sì, il recesso in prova è libero per entrambe le parti, senza preavviso. Restano però nulli il recesso discriminatorio o ritorsivo. Spettano comunque le competenze maturate: giornate lavorate, ratei e ferie maturate.

La malattia sospende il periodo di prova?

Sì. Malattia, infortunio, ferie e permessi sospendono il decorso della prova: i giorni non lavorati non si computano e la prova riprende al rientro, così da garantire una valutazione su attività effettiva.

Da quando decorre l'anzianità dopo la prova?

Dal primo giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova valgono integralmente ai fini di ferie, mensilità aggiuntive, TFR e scatti contrattuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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