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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Primo comma: è vietato impiantare o esercitare depositi o stabilimenti nelle aree demaniali marittime e nelle zone portuali (artt. 52 e 59 Cod. Nav.) senza la prescritta concessione, o non osservare le disposizioni di polizia ivi previste.
  • Secondo comma: è parimenti vietato impiantare depositi di sostanze infiammabili o esplosive senza l'autorizzazione specifica; la sanzione amministrativa va da euro 2.582 a euro 15.493.
  • Depenalizzazione progressiva: entrambe le fattispecie, originariamente penali, sono state depenalizzate dal D.Lgs. 507/1999 con sostituzione di arresto e ammenda con sanzioni pecuniarie amministrative.
  • Modifica 2005: il D.Lgs. 96/2005 ha soppresso il riferimento agli artt. 52 e 59 nel secondo comma, limitandone l'ambito alle autorizzazioni generali per depositi di sostanze pericolose.
  • Bene protetto: la norma tutela l'ordine e la sicurezza nelle aree demaniali e portuali, prevenendo attività non controllate dall'autorità marittima.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1163 Codice della Navigazione — Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 10, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"." – (con l'art. 10, comma 2, lettera b che "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"." ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse."

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 1163 Cod. Nav. presidia la corretta gestione degli spazi demaniali marittimi e delle zone portuali mediante un sistema di autorizzazioni preventive obbligatorie. La disposizione — collocata nel Libro IV tra le contravvenzioni alle norme di polizia marittima e portuale — mira a garantire che le attività produttive e di stoccaggio esercitate nell'ambito del demanio o nei porti siano soggette al controllo dell'autorità competente, la quale può valutarne la compatibilità con la sicurezza della navigazione e con l'ordine portuale. La norma si articola in due distinte fattispecie, differenziate per presupposto autorizzativo e severità della sanzione.

Primo comma: depositi e stabilimenti ex artt. 52 e 59

Il primo comma sanziona chi impianta o esercita un deposito o uno stabilimento rientrante nella categoria indicata dal primo comma dell'art. 52 (per il demanio marittimo) e dal primo comma dell'art. 59 (per le zone portuali della navigazione interna), senza avere ottenuto la concessione demaniale prescritta. La condotta è alternativa: rileva sia la mancanza originaria del titolo (impianto senza concessione) sia il mantenimento o la gestione dell'attività in assenza del titolo medesimo (esercizio abusivo). È ugualmente sanzionato chi, pur essendo titolare di una concessione, non osservi le disposizioni di polizia stabilite nelle medesime norme, vale a dire le prescrizioni operative imposte dall'autorità a tutela dell'ordine portuale. La sanzione originariamente penale (arresto fino a due mesi ovvero ammenda) è stata interamente trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria dal D.Lgs. 507/1999.

Secondo comma: depositi di sostanze infiammabili o esplosive

Il secondo comma introduce una fattispecie autonoma a maggior disvalore, che sanziona l'impianto o l'esercizio di depositi di sostanze infiammabili o esplosive senza l'autorizzazione specifica prevista. Originariamente la norma richiamava il secondo comma dell'art. 52 e il terzo comma dell'art. 59; tale riferimento è stato soppresso dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (come rettificato in G.U. 10 dicembre 2005, n. 287), il quale ha ridefinito l'ambito operativo della disposizione. La sanzione amministrativa è oggi fissata in misura determinata dalla legge: da euro 2.582 a euro 15.493, importo che riflette la pericolosità intrinseca dei materiali e la maggiore gravità del rischio per la sicurezza portuale e della navigazione. Il regime autorizzatorio per i depositi di sostanze pericolose è coordinato anche con la normativa antincendio e con le disposizioni del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (in materia di rischio di incidenti rilevanti), nonché con il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015.

Evoluzione normativa: le successive depenalizzazioni

L'art. 1163, nella sua formulazione originale del 1942, prevedeva esclusivamente sanzioni penali: per il primo comma arresto e ammenda, per il secondo comma pene più severe. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della legge delega 25 giugno 1999, n. 205 sulla depenalizzazione degli illeciti minori, ha convertito entrambe le fattispecie in illeciti amministrativi. Successivamente, il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 — che ha operato una parziale riforma del codice della navigazione in materia di porti e infrastrutture — ha modificato il secondo comma sopprimendo il rimando agli artt. 52 e 59 per i depositi di esplosivi, adeguando la norma alla riorganizzazione della disciplina dei porti avviata con la L. 28 gennaio 1994, n. 84 (legge portuale).

Coordinamento con la disciplina portuale e la sicurezza

L'art. 1163 si coordina sistematicamente con l'art. 1164, che sanziona la generica inosservanza delle norme sull'uso del demanio marittimo, e con le norme penali più gravi applicabili in caso di incidenti causati da depositi non autorizzati di sostanze pericolose (artt. 423, 434 c.p. in materia di incendio o disastro). L'autorità marittima competente — Capitaneria di porto o autorità portuale — può disporre, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, la cessazione dell'attività abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi. Nelle aree sottoposte alla disciplina della L. 84/1994, la competenza autorizzatoria può spettare all'Autorità di sistema portuale.

Casi pratici

Caso 1: Stabilimento balneare abusivo sul demanio marittimo

Tizio installa una struttura prefabbricata adibita a stabilimento balneare su un'area demaniale marittima senza ottenere la concessione prevista dall'art. 52 Cod. Nav., ritenendo sufficiente una vecchia autorizzazione comunale scaduta. La Capitaneria di porto accerta la violazione del primo comma dell'art. 1163, irroga la sanzione amministrativa e ordina la rimozione della struttura e il ripristino del demanio.

Caso 2: Deposito abusivo di carburante in area portuale

Caio, armatore di piccole imbarcazioni da diporto, allestisce in banchina un deposito non autorizzato di fusti di gasolio per uso proprio, senza richiedere l'autorizzazione specifica per i depositi di sostanze infiammabili. L'autorità portuale, in sede di ispezione, applica la sanzione amministrativa da euro 2.582 a euro 15.493 prevista dal secondo comma dell'art. 1163 e impone l'immediata rimozione del deposito.

Caso 3: Esercizio abusivo di magazzino portuale

Sempronio gestisce un magazzino per lo stoccaggio di merci in una zona portuale della navigazione interna senza la concessione prescritta dall'art. 59 Cod. Nav., avendo lasciato scadere il titolo concessorio senza provvedere al rinnovo. L'autorità marittima contesta la violazione del primo comma dell'art. 1163, avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/1981 e diffida Sempronio a regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 1163?

Il primo comma riguarda i depositi e gli stabilimenti generici nelle aree demaniali, punendo l'assenza di concessione o la violazione delle disposizioni di polizia. Il secondo comma, più grave, riguarda specificamente i depositi di sostanze infiammabili o esplosive, per i quali è prevista un'autorizzazione ad hoc e una sanzione pecuniaria determinata per legge (da euro 2.582 a euro 15.493).

Le sanzioni dell'art. 1163 sono penali?

No. A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/1999, entrambe le fattispecie sono divenute illeciti amministrativi, con applicazione della L. 689/1981 per il procedimento e le garanzie difensive.

Chi è competente ad applicare le sanzioni dell'art. 1163?

La competenza spetta all'autorità marittima territorialmente competente, di norma la Capitaneria di porto, o all'Autorità di sistema portuale per le aree portuali soggette alla L. 84/1994.

Il deposito di un piccolo quantitativo di carburante in banchina viola l'art. 1163?

Sì, se manca l'autorizzazione specifica per i depositi di sostanze infiammabili: la norma non prevede soglie quantitative, cosicché anche depositi di modesta entità possono integrare la violazione del secondo comma.

Cosa succede se la concessione è scaduta ma si continua a esercitare il deposito?

L'esercizio in mancanza di valida concessione equivale all'assenza originaria del titolo: si configura la violazione del primo comma dell'art. 1163, con applicazione della sanzione amministrativa e possibile ordine di cessazione dell'attività.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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