In sintesi
- Due condotte sanzionate: il deposito non autorizzato di merci o materiali nelle aree demaniali marittime e portuali (artt. 50 e 57 Cod. Nav.) e la mancata esecuzione dell'ordine di rimozione di cose depositate.
- Presupposti: il deposito è lecito solo previo rilascio del permesso dell'autorità competente e pagamento del relativo canone demaniale; in difetto di entrambi si configura la violazione.
- Condotta omissiva: il secondo illecito ha natura omissiva: rileva il rifiuto o la inerzia del soggetto a fronte dell'ordine di rimozione impartito dall'autorità marittima o portuale.
- Sanzione: la norma, pur conservando formalmente il riferimento all'ammenda (in lire), deve essere letta alla luce delle successive norme di depenalizzazione e conversione valutaria.
- Beni protetti: la disposizione tutela la disponibilità e l'ordine degli spazi demaniali, prevenendo l'occupazione non controllata di banchine, moli e aree portuali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1165 Codice della Navigazione — Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57 , senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone; 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 1165 Cod. Nav. tutela il corretto uso degli spazi demaniali destinati alla sosta, al transito e alle operazioni di carico e scarico delle navi. Il deposito indiscriminato di merci e materiali in assenza di autorizzazione e senza il pagamento del canone può compromettere la funzionalità delle aree portuali, ostacolare la navigazione, creare pericoli per la sicurezza delle persone e pregiudicare gli interessi dei concessionari regolari. La norma si inserisce nel sistema delle disposizioni penali e amministrative del Libro IV del codice e si affianca all'art. 1163 (depositi e stabilimenti abusivi) e all'art. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici), con fattispecie più specificamente calibrata sul fenomeno del deposito temporaneo non autorizzato di merci.
Prima fattispecie: il deposito abusivo
Il primo numero dell'articolo sanziona chi deposita merci o altri materiali «nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57» senza il permesso dell'autorità competente e senza il pagamento del relativo canone. L'art. 50 Cod. Nav. disciplina le banchine, le rade e le aree del demanio marittimo adibite al deposito temporaneo in ambito marittimo; l'art. 57 regola le aree corrispondenti nelle zone portuali della navigazione interna. Il presupposto negativo è duplice: mancanza del permesso (atto autorizzativo dell'autorità marittima o portuale) e/o mancato pagamento del canone demaniale. Il concorso dei due elementi evidenzia che non è sufficiente avere ottenuto informalmente il consenso dell'autorità senza la regolarizzazione economica, né è sufficiente pagare un canone in assenza del formale permesso: entrambi sono necessari. La condotta può riguardare qualsiasi tipo di merce o materiale, senza distinzione per natura o valore.
Seconda fattispecie: la mancata rimozione
Il secondo numero sanziona il soggetto che «non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate». La fattispecie ha struttura omissiva propria: presuppone l'esistenza di un ordine legittimamente impartito dall'autorità competente (Capitaneria di porto, Autorità portuale o altro organo preposto) e la conseguente inerzia o rifiuto del destinatario. L'ordine di rimozione può essere emanato nei confronti di chi abbia depositato merci abusivamente (nel qual caso le due fattispecie concorrono) o anche nei confronti di chi abbia originariamente depositato lecitamente ma il cui titolo sia venuto meno o il cui deposito sia divenuto incompatibile con le esigenze operative del porto. La norma valorizza l'obbligo di collaborazione del privato con l'autorità portuale per il mantenimento dell'ordine e della funzionalità degli spazi demaniali. In caso di inadempimento all'ordine di rimozione, l'autorità può procedere d'ufficio alla rimozione in danno, ponendo le spese a carico del trasgressore.
Regime sanzionatorio e aggiornamenti
La formulazione originaria del 1942 prevedeva una sanzione pecuniaria in lire («ammenda fino a lire cinquemila»). L'art. 1165 non è stato espressamente richiamato nelle tavole di depenalizzazione del D.Lgs. 507/1999, né modificato da successivi decreti legislativi. La sua lettura deve quindi tenere conto del generale processo di conversione lire/euro e dell'evoluzione della disciplina demaniale. Nella prassi applicativa, le autorità marittime tendono a qualificare le condotte di cui all'art. 1165 nell'ambito del più ampio sistema sanzionatorio amministrativo, eventualmente facendo ricorso alla clausola generale dell'art. 1164 per colmare eventuali lacune. Il pagamento in misura ridotta e le garanzie procedimentali della L. 689/1981 trovano applicazione.
Profili pratici e coordinamento
L'art. 1165 si applica tipicamente in ambito portuale commerciale, dove il deposito non autorizzato di container, merci sfuse o mezzi di trasporto su banchine e piazzali può creare intralcio alle operazioni portuali. L'autorità portuale (Autorità di sistema portuale ex L. 84/1994, per i principali porti) o la Capitaneria di porto sono legittimate sia al controllo sia all'emissione degli ordini di rimozione. In caso di deposito di merci pericolose senza autorizzazione, possono applicarsi anche le norme più severe del D.Lgs. 40/2006 (ISPS Code) e del D.Lgs. 179/2005 in materia di sicurezza portuale.
Casi pratici
Caso 1: Merci depositate su banchina senza permesso
Tizio, importatore, scarica dalla nave un ingente quantitativo di materiali edili su una banchina demaniale del porto, senza aver ottenuto il permesso dell'autorità portuale né versato il canone di occupazione temporanea. La Capitaneria di porto rileva la violazione del primo numero dell'art. 1165, irroga la sanzione e intima a Tizio di trasferire le merci entro 48 ore o di regolarizzare la posizione.
Caso 2: Rifiuto di rimuovere automezzi da area portuale
Caio, vettore, lascia parcheggiati sulla banchina portuale tre autocarri scarichi per diverse settimane, nonostante l'ordine di rimozione impartito dall'Autorità di sistema portuale. L'autorità contesta la violazione del secondo numero dell'art. 1165 e procede alla rimozione d'ufficio dei mezzi, addebitando le spese a Caio.
Caso 3: Deposito non autorizzato in area di navigazione interna
Sempronio deposita temporaneamente materiale di risulta da un cantiere su una banchina della navigazione interna (art. 57 Cod. Nav.), ritenendo sufficiente un accordo verbale con il gestore dell'infrastruttura, senza alcun permesso formale né pagamento di canone. L'autorità competente per la navigazione interna accerta la violazione del primo numero dell'art. 1165 e avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo.
Domande frequenti
È sufficiente avere un accordo informale con il porto per depositare merci in banchina?
No. L'art. 1165 richiede espressamente sia il permesso formale dell'autorità competente sia il pagamento del relativo canone demaniale. Un accordo informale o verbale non soddisfa i requisiti di legge.
Cosa succede se non si esegue l'ordine di rimozione delle merci?
Si integra la seconda fattispecie dell'art. 1165, con applicazione della sanzione. L'autorità portuale può inoltre procedere alla rimozione d'ufficio, ponendo le spese a carico del trasgressore inadempiente.
L'art. 1165 si applica anche alle zone portuali della navigazione interna?
Sì. La norma richiama espressamente l'art. 57 Cod. Nav., che disciplina le aree di deposito nelle zone portuali della navigazione interna, estendendo la tutela oltre il solo demanio marittimo costiero.
Il canone demaniale deve essere pagato prima o dopo il deposito?
Il permesso e il pagamento del canone sono condizioni preliminari: devono essere entrambi ottenuti/effettuati prima di avviare il deposito. Il pagamento successivo non sana la violazione già consumatasi.
Qual è la sanzione concreta applicabile oggi?
Il testo originario fa riferimento a lire, ma l'importo deve essere convertito in euro. Nella prassi, l'autorità marittima può fare ricorso anche all'art. 1164 Cod. Nav. come norma generale di chiusura, ove la specifica sanzione dell'art. 1165 risulti inadeguata alla fattispecie concreta.
Vedi anche