Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 192 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 192 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 192 CCII – Clausola arbitrale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

  • Verifica fiscale in azienda e PVC: esempi pratici sull’art. 12 Statuto del contribuente

    Verifica fiscale in azienda e PVC: esempi pratici sull’art. 12 Statuto del contribuente

    In sintesi

    • L’art. 12 della L. 212/2000 fissa i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali nella sua sede.
    • La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 nei casi di particolare complessità; per contabilità semplificata e autonomi il limite è di 15 giorni in un trimestre.
    • Al termine della verifica viene rilasciato il processo verbale di constatazione (PVC).
    • Attenzione: il vecchio comma 7 (osservazioni entro 60 giorni dal PVC) è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023: la garanzia è ora assorbita nel contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis, dal 2024).

    La norma (art. 12, comma 5, L. 212/2000)

    «La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. […] Per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi il periodo non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre.»

    Garanzia Contenuto
    Informazione iniziale Ragioni e oggetto della verifica, diritto a farsi assistere
    Permanenza (regola) 30 giorni lavorativi + 30 di proroga motivata
    Permanenza (semplificata/autonomi) 15 giorni lavorativi in un trimestre
    PVC Rilasciato a chiusura delle operazioni
    Osservazioni 60 gg (ex comma 7) Abrogato 2023 – ora contraddittorio art. 6-bis

    Tre casi pratici

    Verifica che supera i 30 giorni

    I verificatori restano in azienda oltre il limite senza proroga motivata.

    Cosa fare: Annotare le date di effettiva permanenza e contestare il superamento del termine: è una violazione delle garanzie da far valere nel contraddittorio e in giudizio.

    Avviso emesso senza contraddittorio

    Dopo la verifica l’ufficio emette l’avviso senza attivare il confronto preventivo.

    Cosa fare: Per gli atti non automatizzati eccepire la violazione dell’art. 6-bis: dal 30 aprile 2024 l’atto deve essere preceduto dallo schema d’atto e da 60 giorni per le osservazioni, a pena di annullabilità.

    Accesso senza indicazione delle ragioni

    All’inizio della verifica non vengono comunicati oggetto e motivi.

    Cosa fare: Richiedere a verbale l’indicazione delle ragioni e dei diritti: l’informativa iniziale è una garanzia espressa dell’art. 12.

    Spunti pratici

    • Le osservazioni del contribuente confluiscono ora nel contraddittorio preventivo: l’atto finale deve motivare il rigetto di quelle non accolte.
    • Il contribuente può chiedere che la verifica prosegua negli uffici dei verificatori o presso il professionista.
    • Conservare il PVC e ogni verbale: sono la base per impostare la difesa.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
    • L. 212/2000, art. 6-bis (contraddittorio preventivo, dal 2024)
    • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (abrogazione del comma 7)

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  • Articolo 197 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 197 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 197 CCII – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.

    2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.

  • Articolo 194 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 194 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 194 CCII – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

    2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

    3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

  • Art. 120 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 120 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 120 L. Fall. – Effetti della chiusura

    Effetti della chiusura

  • CCNL Sanità Privata: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata prevede preavviso da 15 giorni a 3 mesi in base a livello e anzianità. Per ausiliari: 15 giorni-1 mese. Per OSS: 1-2 mesi. Per infermieri D: 1,5-2,5 mesi. Per coordinatori DS: 2-3 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Sanità Privata per livello e anzianità
    Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    A, B 15 giorni 20 giorni 1 mese
    BS, C 20 giorni 1 mese 1,5 mesi
    CS (OSS) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    D (infermieri) 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    DS (coordinatori) 2 mesi 2,5 mesi 3 mesi

    Preavviso variabile per livello e anzianità

    Il preavviso nel CCNL Sanità Privata si modula su livello e anzianità di servizio. Esempi tipici:

    • Ausiliario A con 3 anni: 15 giorni
    • OSS CS con 6 anni: 1,5 mesi
    • Infermiere D con 8 anni: 2 mesi
    • Coordinatore DS con 15 anni: 3 mesi

    I giorni sono di calendario (sabato, domenica e festivi inclusi), decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione.

    Modalità di comunicazione

    Le comunicazioni devono essere:

    • Scritte: raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma
    • Per il licenziamento: motivate
    • Per le dimissioni: presentate telematicamente all’INPS (modulo telematico o tramite patronato)

    Le dimissioni non telematiche sono nulle (eccezione: lavoratori domestici, dirigenti, marittimi).

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del preavviso.

    Esempio: infermiere D (€1.700/mese) con 8 anni di anzianità. Preavviso dovuto: 2 mesi. Se l’azienda licenzia con effetto immediato: €1.700 × 2 = €3.400 di indennità sostitutiva.

    NASpI e tutele

    La NASpI spetta in caso di disoccupazione involontaria: licenziamento per giustificato motivo, fine contratto, dimissioni per giusta causa. Durata: max 24 mesi. Importo: ~75% retribuzione media decrescente.

    Per gli operatori sanitari: la NASpI è spesso ponte verso il pubblico (concorsi SSN frequenti). Per un infermiere D (€1.700 lordi): NASpI ~€1.250/mese.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento infermiere con 7 anni
    Tizio è D con 7 anni. Datore licenzia con preavviso di 2 mesi. Stipendio €1.700. Tizio lavora 2 mesi, poi cessa. NASpI ~€1.250/mese × 24 mesi = ~€30.000 di sostegno disoccupazione.
    Caia – Dimissioni OSS per concorso SSN
    Caia è OSS CS da 4 anni, vince concorso SSN. Si dimette con preavviso di 1 mese (anzianità 5 anni). Dimissioni telematiche INPS. Cessa, passa al pubblico con stipendio più alto.
    Sempronio – Licenziamento giusta causa
    Sempronio è A in clinica, sorpreso a rubare farmaci. Licenziamento per giusta causa senza preavviso, senza indennità. Solo TFR, ferie, 13ª maturate. No NASpI (causa imputabile).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Dipende dal livello e anzianità: 1 mese per OSS con 5 anni, 2 mesi per infermiere con 8 anni, 3 mesi per coordinatore con 10+ anni. Stesso preavviso del licenziamento (no dimezzato).
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve la procedura telematica INPS (sito o patronato). Eccezione: dirigenti e marittimi. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS per disoccupazione involontaria. Durata max 24 mesi, importo decrescente ~75% retribuzione media. Per infermiere D (€1.700): ~€1.250/mese.
    Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
    Licenziamento per ragioni economiche, organizzative (no per fatti del lavoratore). Es. chiusura reparto, riorganizzazione, soppressione mansioni. Spetta preavviso e NASpI.
    Posso dimettermi per giusta causa?
    Sì, se ci sono fatti imputabili al datore (mancato pagamento per più mesi, demansionamento illegittimo, molestie). Le dimissioni per giusta causa sono equiparate al licenziamento: spetta NASpI.
    La giusta causa esclude la NASpI?
    Sì, se imputabile al lavoratore (furto, violenza, gravi inadempienze). Per giusta causa imputabile al datore: NASpI spetta come per dimissioni per giusta causa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46 L. 689/1981 – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

    Art. 46 L. 689/1981 – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    685. – (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). – Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".

  • Art. 133 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

    Art. 133 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli articoli 131 e 132, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.

    2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli articoli 131 e 132 sono di natura amministrativa.

    3. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli articoli 131 e 132 costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora si applicano.

    4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell’Unione.

    5. Qualora, in deroga agli articoli 131 e 132, l’ABE decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

  • Art. 1166 Codice della Navigazione – Getto di materiali e interrimento dei fondali

    Art. 1166 Codice della Navigazione – Getto di materiali e interrimento dei fondali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire mille.

  • Art. 136 decies CPI – (Procedimento di correzione)

    Art. 136 Decies CPI – (Procedimento di correzione)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

    2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell’ordinanza che l’ha disposta.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 17 D.Lgs. 42/2004 – Catalogazione

    Art. 17 D.Lgs. 42/2004 – Catalogazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

    2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

    3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

    4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

    5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione .

    6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.