Indice
La guida
Nel CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS il posto è conservato fino a 540 giorni di assenza per malattia nell’arco di un quadriennio mobile, uguali per tutti, senza scaglioni di anzianità (art. 43). Il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nei quattro anni. Per l’infortunio sul lavoro c’è un comporto separato, anch’esso di 540 giorni, con il 100% fino al 365° giorno. I giorni di ricovero e di terapia salvavita (per esempio chemioterapia ed emodialisi) non si contano nel comporto.
Comporto malattia CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS: 540 giorni
| Voce | Malattia | Infortunio sul lavoro |
|---|---|---|
| Conservazione del posto | 540 giorni complessivi in un quadriennio mobile | fino a guarigione clinica, al massimo 540 giorni in un quadriennio mobile (comporto distinto e non cumulabile) |
| Proroghe | +60 giorni (fino a 600) per ricaduta con ricovero prolungato in corso; se il ricovero continua, aspettativa non retribuita fino a 90 giorni (fino al 690°) | — |
| Trattamento economico | 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nei quattro anni precedenti ogni inizio di malattia | 100% della retribuzione globale, compreso il giorno dell’infortunio, fino al 365° giorno |
| Terapie salvavita | giorni di ricovero, day hospital, terapia ed effetti collaterali esclusi dal comporto e pagati per intero | — |
L’integrazione al 100% non può superare quanto il lavoratore avrebbe percepito al netto lavorando (elementi fissi) e non spetta se la malattia diventa invalidità pensionabile. Ai fini del 100% i periodi di malattia e di infortunio non si sommano. Per l’infortunio il datore anticipa il 60% della retribuzione, salvo conguaglio con l’INAIL. Fonte: art. 43 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività.
Un comporto unico di 540 giorni
Il CCNL AIOP-ARIS non gradua il comporto sull’anzianità: il datore può recedere quando le assenze per malattia superano 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio mobile, cioè nei quattro anni che precedono l’ultimo giorno di assenza.
Se alla scadenza è in corso un ricovero prolungato per una ricaduta nella stessa malattia, il comporto si allunga di 60 giorni (fino a 600); se il ricovero continua, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 90 giorni (fino al 690° giorno). Per le patologie gravi con terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia e simili), attestate dalle strutture sanitarie, i giorni di ricovero, day hospital, terapia ed effetti collaterali non si contano nel comporto e sono pagati per intero.
Retribuzione integrata al 100%
Il datore anticipa le indennità INPS dal primo giorno di malattia e le integra fino a raggiungere:
- il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nell’arco dei quattro anni precedenti ogni inizio di malattia (compresa quella in corso);
- la stessa integrazione spetta anche se l’INPS non paga perché sono stati superati i 180 giorni nell’anno solare, purché gli episodi non siano più di due.
Il trattamento non può superare quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto lavorando, per gli elementi fissi della retribuzione. Si perde, insieme all’indennità INPS, in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo nelle fasce di reperibilità.
Rischio biologico e infortunio sul lavoro
Il personale sanitario ha rischi specifici tutelati dall’INAIL:
- Punture accidentali con aghi (es. somministrazione terapie iniettive): infortunio sul lavoro
- Esposizione a sangue/secrezioni contaminate: infortunio + sorveglianza sanitaria post-esposizione
- Sollevamento pazienti: ernie discali frequenti, malattia professionale tipica
- Stress e burnout: tutele per malattie professionali da stress lavoro-correlato
- Aggressioni da parte di pazienti/familiari: infortunio sul lavoro
L’azienda è obbligata a fornire DPI specifici (guanti, mascherine, abiti monouso) e ad attivare il protocollo post-esposizione in caso di rischio biologico.
COVID e malattie professionali
Per il COVID-19 e altre malattie infettive contratte sul lavoro: si applica la copertura INAIL come infortunio o malattia professionale. L’INAIL paga il 60% fino al 90° giorno e il 75% dopo; il CCNL fa integrare al datore fino al 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno.
Le malattie professionali riconosciute nel settore sanitario:
- Ernie discali da sollevamento pazienti
- Sindrome del tunnel carpale (movimenti ripetitivi)
- Asma e patologie respiratorie da agenti chimici (disinfettanti)
- Disturbi muscoloscheletrici cronici
L’INAIL può riconoscere rendite di invalidità permanente in casi gravi.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto in Sanità Privata?
La malattia è pagata al 100%?
La puntura con ago è infortunio?
L'ernia da sollevamento è malattia professionale?
Il COVID è coperto come infortunio?
Posso essere licenziata per troppe malattie brevi?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.