Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 63 T.U.B.: Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B.: Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B. – Partecipazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.20 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 16/04/2014 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 53 Articolo 2

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Alle societa’ finanziarie e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

    2. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21 .”

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  • Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche’ ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia puo’ altresi’ richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    2. La Banca d’Italia determina modalita’ e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

    3. La Banca d’Italia puo’ disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Le societa’ indicate nell’art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5. Le societa’ con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita’ di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Art. 197 Cod. Amb. – competenze delle province

    Art. 197 Cod. Amb. – competenze delle province

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In attuazione dell’ articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216; d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’ articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d e l) , nonché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

    2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

    3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

    4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’ articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell’ambiente.

    5. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.

    5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

    6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

  • Art. 153 TUEL – Articolo 153

    Art. 153 TUEL – Articolo 153

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l’organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l’importanza economico-finanziaria dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.

    2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

    3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

    4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

    5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

    6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione , nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

    7. Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato. cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

  • Art. 364 DPR 495/1992 – Disposizioni applicabili

    Art. 364 DPR 495/1992 – Disposizioni applicabili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

  • Articolo 196 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 196 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 196 CCII – Inventario di altri beni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

    2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

  • Art. 155 TUEL – Articolo 155

    Art. 155 TUEL – Articolo 155

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell’interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell’articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell’articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell’interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all’assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell’ente locale, ai sensi dell’articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’articolo 261; f) proposta al Ministro dell’interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell’ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell’ente, ai sensi dell’articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell’ente locale dissestato, ai sensi dell’articolo 259, comma 7.

    2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

  • Art. 221 RD 12/1941

    Art. 221 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1169 Codice della Navigazione – Uso d’armi e accensioni di fuochi

    Art. 1169 Codice della Navigazione – Uso d’armi e accensioni di fuochi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."

  • Art. 60 D.Lgs. 150/2022 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

    Art. 60 D.Lgs. 150/2022 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Oltre alla qualifica di cui all’articolo 59, comma 9, per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco di cui al comma

    2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.

    3. L’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  • Art. 59 D.Lgs. 150/2022 – Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

    Art. 59 D.Lgs. 150/2022 – Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

    2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

    3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo

    63. 4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

    5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

    6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

    7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

    8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

    9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

    10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e

    9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

  • Art. 39 Imp. Reg. – atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    Art. 39 Imp. Reg. – atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    Art. 39 Imp. Reg. – Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.